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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26795/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso prospettava due motivi: (1) omissione di riconoscere la non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; (2) mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati sino a tutto il mese di agosto 2014. I fatti riguardano omissioni di versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate sui salari dei dipendenti della società PIEMME s.r.l. per i periodi 16.1.2014-16.12.2014 e 16.1.2016-16.12.2016 (con precedente proscioglimento per il 2013 per prescrizione).

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alla particolare tenuità: ha ritenuto che la condotta fosse seriale, con superamento della soglia di punibilità (10.000 euro annui) in misura non inferiore al 30%, e quindi non compatibile con la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., disciplina che non poteva essere invocata per la prima volta in cassazione. Il secondo motivo è stato invece accolto in parte: la Corte ha constatato che, applicando la normativa più favorevole vigente al tempo dei fatti (art. 2, comma 4, c.p.), dalla pronuncia di primo grado alla sentenza d'appello sono maturate ulteriori ipotesi di prescrizione riguardanti le omissioni relative al 2014. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alle condotte del 2014 (reati estinti per prescrizione) e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo alle residue condotte (periodo 2016). Il resto del ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ha affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando le omissioni sono seriali e la soglia annuale di punibilità (10.000 euro) è superata in misura significativa; inoltre ha richiamato la regola che l'eccezione non può essere sollevata per la prima volta in cassazione se l'articolo era già in vigore alla data della sentenza impugnata.

  • art. 159 c.p. (richiamato per modifiche legislative)

    Richiamato in connessione con le modifiche legislative (legge n. 3/2019) che avevano previsto sospensioni del corso della prescrizione; la Corte ha escluso l'applicazione retroattiva di tali norme ai fatti commessi anteriormente.

  • art. 161-bis c.p.

    Citato come disciplina introdotta successivamente (dlgs n. 134/2021) che prevede la cessazione del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado; la Corte ha ritenuto tale norma non applicabile al caso concreto perché la normativa più favorevole è quella vigente al momento del fatto.

  • art. 2, comma 4, c.p.

    La Corte ha applicato la regola della successione delle leggi nel tempo: va applicata la normativa più favorevole al reo vigente al momento della commissione dei fatti, con conseguente esclusione delle disposizioni successive più sfavorevoli in tema di prescrizione.

  • legge n. 3/2019 (art. 1, comma 1, lett. d))

    Richiamata quale intervento che aveva temporaneamente previsto la sospensione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado; la Corte ha escluso l'applicazione a fatti anteriori in virtù della regola di cui all'art. 2 c.p.

  • dlgs n. 150/2022

    Richiamato in relazione alla novellazione dell'art. 131-bis c.p.; la Corte ha osservato che questioni sorte a seguito di questa novellazione, se non dedotte in sede di merito, non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Richiamato come ostacolo procedurale all'instaurarsi di deduzioni nuove in cassazione quando la norma era già in vigore alla data della decisione impugnata.

  • art. 624 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla declaratoria di irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della responsabilità penale per le condotte non prescritte e alle statuizioni definitive.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è inapplicabile quando le omissioni sono seriali, ripetute nel tempo e la soglia di punibilità è superata in misura significativa; la vicinanza alla soglia è essenziale.
  • Non è ammesso invocare per la prima volta in Cassazione benefici normativi già in vigore alla data della sentenza impugnata (art. 606, comma 3 c.p.p.): tali questioni devono essere dedotte in sede di merito.
  • In materia di prescrizione si applica la legge più favorevole vigente al momento del fatto (art. 2, comma 4 c.p.): norme successive che sospendono o cessano il corso della prescrizione non si applicano retroattivamente se sfavorevoli.
  • Se fra la sentenza di primo grado e quella di appello intercorre un lungo intervallo, possono maturare ulteriori ipotesi di prescrizione per i periodi non già dichiarati estinti, e la Cassazione può annullare per prescrizione anche oltre quanto deciso in appello.
  • Quando la responsabilità per alcune condotte è ormai definitivamente accertata e residuano solo profili afferenti al trattamento sanzionatorio, la Corte può limitare l'annullamento alla sola declaratoria di prescrizione e rinviare la determinazione della pena a altra sezione di merito.

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