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Sentenza

Sentenza n. 1848/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata il 23.8.2024; nonché per ordinare all’amministrazione di accogliere la predetta istanza, o comunque di provvedere sulla stessa, prevedendo, fin d'ora, la nomina di un commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato;

Giustizia amministrativa202514802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 23 agosto 2024 un’istanza, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, per il riconoscimento in Italia della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero oltre i termini previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 e ha chiesto che fosse ordinato all’amministrazione di provvedere, nonché, in via ulteriore, di accogliere l’istanza, con nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito con una comparsa di stile, senza adottare il provvedimento conclusivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’ordine di provvedere. Ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e l’inerzia protrattasi oltre il termine normativamente previsto. In particolare, l’art. 2, comma 1, del d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, individua il Ministero quale amministrazione competente, mentre l’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 impone di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il Ministero non ha concluso il procedimento, il giudice gli ha ordinato di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, o un suo delegato, affinché provveda, su richiesta dell’interessata, entro ulteriori centoventi giorni in caso di perdurante inerzia. È stata invece respinta la domanda di condanna dell’amministrazione ad accogliere direttamente l’istanza, poiché residuano poteri istruttori e un margine di discrezionalità, soprattutto tecnica, nella comparazione dei percorsi formativi e nell’eventuale imposizione di misure compensative. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 750,00 oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione proposta contro il silenzio dell’amministrazione.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020

    Individua l’obbligo del Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sulle istanze di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita all’estero.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni

    Impone all’autorità competente di verificare tempestivamente la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Impone all’autorità competente di concludere il procedimento di riconoscimento con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è fondata quando sussistono un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento e l’inerzia protratta oltre il termine previsto dalla legge.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all’estero, l’amministrazione competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento conclusivo entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità del silenzio, può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L’azione avverso il silenzio non consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’accoglimento dell’istanza quando residuino poteri istruttori e margini di discrezionalità, soprattutto tecnica, nella comparazione dei percorsi formativi e nella valutazione delle eventuali misure compensative.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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