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Sentenza

Sentenza del 08/06/2016 n. 11731 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 per IRPEG e IRAP relative all'anno 2000, sostenendo principalmente che la cartella fosse nulla per il mancato invio del preventivo avviso bonario. Ha inoltre dedotto un vizio di motivazione, contestando la qualificazione delle somme come imposte dichiarate e non versate e sostenendo che la pluralità degli addebiti avrebbe richiesto un preventivo contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'avviso bonario non è obbligatorio quando il controllo automatizzato si limita a liquidare imposte esposte nella dichiarazione e non versate. L'obbligo di comunicazione preventiva sussiste invece quando emergono errori o incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, tali da richiedere chiarimenti o documentazione. La società non ha dimostrato che il caso presentasse profili di incertezza diversi dal semplice omesso versamento. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.500 euro, oltre spese prenotate a debito. La dichiarazione di fallimento della società è stata ritenuta irrilevante nel giudizio di cassazione e avrebbe potuto assumere rilievo soltanto nell'eventuale giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Emissione della cartella di pagamento a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi.

    La cartella può essere emessa senza preventivo avviso bonario quando il controllo si limita a riscontrare e liquidare imposte dichiarate dal contribuente ma non versate.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA.

    La preventiva comunicazione dell'esito del controllo non è necessaria in assenza di errori o incertezze rilevanti, secondo un principio analogo a quello previsto per le imposte dirette.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6

    Obbligo di informazione del contribuente in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

    L'avviso bonario è dovuto, a pena di nullità, soltanto quando il controllo evidenzia errori o incertezze rilevanti della dichiarazione, oppure quando occorrono chiarimenti o documenti mancanti. Non è richiesto per il mero omesso versamento di imposte dichiarate.

  • Codice di procedura civile, art. 299 e seguenti

    Disciplina dell'interruzione del processo.

    Le disposizioni sull'interruzione non si applicano al giudizio di cassazione caratterizzato dall'impulso d'ufficio; la dichiarazione di fallimento della ricorrente può rilevare soltanto nell'eventuale giudizio di rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 372

    Produzione di nuovi documenti in cassazione.

    Nel giudizio di cassazione non è consentita, salvo le eccezioni previste dalla norma, la produzione di nuovi documenti; pertanto la sentenza dichiarativa di fallimento depositata dalla ricorrente non ha inciso sulla decisione.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato della dichiarazione, l'Amministrazione può notificare direttamente la cartella quando rileva soltanto che un'imposta dichiarata non è stata versata.
  • L'avviso bonario non è sempre obbligatorio: diventa necessario quando il controllo comporta valutazioni, errori o incertezze su elementi rilevanti della dichiarazione, oppure richiede chiarimenti o documentazione del contribuente.
  • La mera complessità o pluralità degli addebiti non dimostra automaticamente l'esistenza di incertezze rilevanti; il contribuente deve indicare e provare concretamente quali elementi avrebbero richiesto il contraddittorio preventivo.
  • In cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza, riportando gli atti e gli elementi già prodotti nei precedenti gradi che dimostrino la diversa natura della pretesa fiscale.
  • La mancata ricezione dell'avviso bonario, da sola, non comporta la nullità della cartella se il debito deriva da imposte correttamente dichiarate ma non pagate.

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