Sentenza n. 200/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull'istanza di emersione ex art. 103, co.1, dl. 34/20 acquisita con numero pratica n. NA4707085262 in data 06.08.2020 dal SUI Napoli, affinché venga dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione ad emettere un provvedimento espresso che definisca la pratica n. NA4707085262.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di emersione presentata il 6 agosto 2020
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sulla propria istanza di emersione presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020. Dopo un iniziale orientamento dell’Amministrazione contrario all’istanza, la stessa aveva rinnovato la valutazione della fattispecie; tuttavia, anche dopo un sollecito, comunicava che la definizione del procedimento dipendeva dall’acquisizione di un nuovo parere dell’Ispettorato territoriale del lavoro, già richiesto e sollecitato. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito, riferendo di avere ulteriormente sollecitato l’Ispettorato, ma senza contestare la mancata adozione di una decisione espressa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che l’assenza di una risposta espressa alla domanda, protrattasi nonostante i solleciti, integri silenzio-inadempimento. I solleciti rivolti dall’Amministrazione all’Ispettorato territoriale del lavoro non valgono a escludere l’inerzia, poiché l’obbligo dell’Amministrazione consiste nel concludere il procedimento con una formale manifestazione di volontà. Nel giudizio sul silenzio, salvo che non residuino margini di discrezionalità e non siano necessari ulteriori accertamenti istruttori, il bene della vita tutelato è l’ottenimento di un provvedimento espresso, quale che ne sia il contenuto. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di concludere l’iter procedimentale e di adottare un atto espresso e motivato, favorevole o sfavorevole, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Non è stata anticipata alcuna valutazione sulla fondatezza sostanziale dell’istanza, essendo ancora necessari adempimenti istruttori. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato un commissario ad acta, con ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Costituisce la base normativa dell’istanza di emersione presentata dal cittadino straniero.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’Amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento del dovere di tempestiva conclusione del procedimento e di chiarezza dell’azione amministrativa.
art. 31 c.p.a.
La pronuncia giudiziale non impinge sulla “sostanziale fondatezza” della pretesa di parte ricorrente, essendo demandata alla Amministrazione la effettuazione dei necessari “adempimenti istruttori” prodromici alla formazione della voluntas provvedimentale.
Nel giudizio sul silenzio, quando residuano discrezionalità e necessità di istruttoria, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere senza sostituirsi ad essa nella valutazione sostanziale della pretesa.
art. 117 c.p.a.
Consente di ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’interesse tutelato consiste, di regola, nell’ottenimento di una formale manifestazione espressa della volontà dell’Amministrazione, indipendentemente dal contenuto favorevole o sfavorevole del provvedimento.
- La mera attività interlocutoria dell’Amministrazione, inclusi i solleciti rivolti a un’amministrazione o organo consultivo per acquisire un parere, non sostituisce l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Quando per la definizione della domanda residuano margini di discrezionalità o sono necessari ulteriori adempimenti istruttori, il giudice del silenzio può ordinare all’Amministrazione di provvedere, ma non può pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della pretesa né sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio del potere.
- La sentenza che accerta il silenzio-inadempimento deve fissare un termine per l’adozione del provvedimento espresso e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
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