Sentenza n. 178/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia 1) del decreto di mancato rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia - prot. -OMISSIS- del 21/03/2025 - Questura di Salerno Divisione P.A.S.I - notificato al ricorrente in data 07/04/2025; 2) nonché di ogni atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Salerno con cui gli è stato negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia, fondato sulla sua ripetuta frequentazione, tra il 2018 e il 2023, di una persona gravata da precedenti e pregiudizi di polizia per gravi reati, tra cui usura, estorsione e furto. Ha dedotto l'omessa valutazione delle osservazioni presentate dopo la comunicazione dei motivi ostativi e il difetto di motivazione, sostenendo che il soggetto controindicato fosse soltanto un cliente abituale della sua macelleria, che le frequentazioni fossero occasionali e inconsapevoli e che alcuni passaggi in automobile fossero dovuti a esigenze pratiche connesse alla consegna della spesa. Ha inoltre censurato il carattere generico, non individualizzato e non adeguatamente supportato da riscontri oggettivi del provvedimento, nonché l'assenza di elementi concreti idonei a dimostrare la sua inaffidabilità nell'uso delle armi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Ha premesso che il rilascio e il rinnovo del porto d'armi non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo assoluto, ma di una valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza, avente natura cautelare e preventiva. Il giudizio di non affidabilità può fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale e non richiede né un giudizio di pericolosità sociale né la prova di un precedente abuso delle armi, purché gli elementi considerati siano concreti e la prognosi non sia irrazionale o arbitraria. Nel caso concreto, il provvedimento indicava puntualmente cinque identificazioni, con date, orari e luoghi, nelle quali il ricorrente era stato trovato in compagnia del soggetto controindicato: una nel 2018, una nel 2022, due nel 2022 e una nel 2023. Tali circostanze dimostravano una frequentazione duratura, protrattasi per circa cinque anni, continuativa e ripetuta, non riconducibile a una presenza meramente casuale. Secondo il TAR, anche l'eventuale inconsapevolezza dei precedenti del terzo non escludeva il rilievo della frequentazione, potendo evidenziare il contatto del ricorrente con un contesto sociale comprendente soggetti condannati per gravi reati e compromettere la piena affidabilità richiesta per la disponibilità delle armi. La motivazione è stata quindi ritenuta sufficientemente individualizzata e congrua. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 TULPS
Le disposizioni attribuiscono all'autorità di pubblica sicurezza il potere di valutare l'affidabilità del richiedente o titolare del porto d'armi e di negare o non rinnovare l'autorizzazione quando emergano elementi idonei a farne dubitare.
art. 699 c.p.
È richiamato quale espressione del generale divieto di detenzione e porto di armi, rispetto al quale il porto d'armi costituisce una deroga non riconducibile a un diritto soggettivo assoluto.
art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110
È richiamato insieme all'art. 699 c.p. quale fondamento del generale divieto in materia di porto e detenzione di armi.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo del porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo assoluto, ma presuppone una valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza sull'affidabilità del richiedente e sul rischio di abuso delle armi.
- Il diniego o la revoca del porto d'armi hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria; pertanto possono fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale, senza necessità di una condanna, di una misura di pubblica sicurezza, di un giudizio di pericolosità sociale o di un precedente abuso delle armi.
- La prognosi di possibile abuso delle armi deve basarsi su elementi concreti e non meramente aleatori e può essere formulata secondo un criterio probabilistico, purché la valutazione amministrativa sia ragionevole, proporzionata e adeguatamente motivata.
- La frequentazione ripetuta e non occasionale di una persona gravata da precedenti per gravi reati può incidere negativamente sull'affidabilità richiesta per il porto d'armi anche quando non sia direttamente contestato al titolare alcun illecito e questi deduca di non conoscere i precedenti del terzo.
- Il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato quando individua puntualmente le circostanze di tempo e luogo dei controlli e da tali dati ricava, in modo non irrazionale, la durata, continuità e ripetizione della frequentazione con il soggetto controindicato.
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