Sentenza del 13/05/2016 n. 9844 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa all'IVA dichiarata e non versata e alle sanzioni per l'anno d'imposta 2000, emessa a seguito di controllo automatizzato. Contestava, tra l'altro, il mancato invio dell'avviso bonario e la legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. In Cassazione sosteneva inoltre l'erroneità della decisione della Commissione tributaria regionale, ma i motivi di ricorso erano privi dei necessari quesiti di diritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate la legittimazione processuale spetta esclusivamente a quest'ultima. Ha inoltre dichiarato tardivo il secondo ricorso, notificato oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. Il primo ricorso è stato rigettato perché tutti i motivi erano inammissibili per mancanza del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. È stata confermata, quindi, la validità della pretesa tributaria e il contribuente è stato condannato al pagamento di 1.200 euro di spese processuali, oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Consente il controllo automatizzato della dichiarazione IVA e il recupero delle somme dichiarate e non versate.
Codice di procedura civile, art. 327
Disciplina il termine lungo per proporre impugnazione. Nel caso concreto il secondo ricorso è stato notificato oltre il termine ultimo e, pertanto, è stato dichiarato tardivo.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di uno specifico quesito di diritto, contenente sia la regola applicata dal giudice sia quella che il ricorrente riteneva corretta.
Codice di procedura civile, art. 369
Riguarda il deposito del ricorso per cassazione entro il termine previsto; il primo ricorso risultava depositato tempestivamente sotto questo profilo.
Codice di procedura civile, art. 378
Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione.
D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6
Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c., rendendo obbligatorio il quesito di diritto per i ricorsi relativi alle sentenze pubblicate nel periodo indicato dalla disciplina transitoria.
Legge n. 69 del 2009, artt. 47 e 58, comma 5
Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. dal 4 luglio 2009, mantenendone però l'applicazione ai ricorsi contro sentenze pubblicate nel periodo transitorio previsto dalla legge.
Massime di principio
- Dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, nei giudizi tributari instaurati successivamente al 1° gennaio 2001 la legittimazione processuale spetta normalmente all'Agenzia e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- La proposizione di una prima impugnazione equivale alla conoscenza legale della sentenza e può far decorrere il termine breve per un eventuale secondo ricorso sostitutivo. Il secondo atto è ammissibile solo se notificato tempestivamente.
- Un ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili ratione temporis. Quando era vigente l'art. 366-bis c.p.c., l'assenza del quesito di diritto comportava l'inammissibilità del motivo, anche se le questioni sostanziali potevano essere potenzialmente fondate.
- Nei controlli automatizzati relativi a importi dichiarati e non versati, l'Amministrazione può procedere al recupero quando non vi siano profili di incertezza sostanziale; il mancato avviso bonario non determina automaticamente l'illegittimità della cartella.
- La verifica delle scadenze processuali e dei requisiti formali del ricorso è decisiva: errori sulla tempestività o sulla struttura dei motivi possono impedire l'esame del merito.
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