Sentenza del 20/09/2016 n. 5339 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Studi di settore - Percentuale di ricarico minima - Perdita sistemica - Assenza di documentazione - Maggiori ricavi - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato la determinazione presuntiva di maggiori ricavi effettuata dall'Amministrazione finanziaria mediante l'applicazione della percentuale minima di ricarico risultante dagli studi di settore. In particolare, la controversia riguardava l'esistenza di una perdita sistemica e l'asserita inidoneità degli studi di settore a rappresentare la concreta situazione economica dell'impresa, in assenza di documentazione capace di giustificare adeguatamente tale andamento.
La decisione
È stata ritenuta legittima l'applicazione della percentuale minima di ricarico e la conseguente ripresa a maggiori ricavi, poiché la società non aveva fornito idonea documentazione per spiegare la perdita sistemica. Gli studi di settore possono invece essere esclusi quando l'attività non sia stata ancora iniziata, sia stata interrotta per l'intero anno a causa della ristrutturazione dei locali, l'unica azienda sia stata concessa in affitto oppure l'attività sia stata formalmente sospesa, con comunicazione alla Camera di commercio. Nel caso descritto, la contestazione della società non è risultata fondata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 39
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica dei ricavi e del reddito sulla base di presunzioni, purché gli elementi utilizzati siano idonei a fondare l'accertamento. Nel caso in esame, la percentuale minima di ricarico derivante dagli studi di settore è stata ritenuta utilizzabile in assenza di una giustificazione documentata della perdita sistemica.
Studi di settore
Gli studi di settore possono costituire uno strumento presuntivo per la ricostruzione dei ricavi, ma non trovano applicazione quando ricorrono situazioni oggettive incompatibili con il normale svolgimento dell'attività, come mancato avvio, sospensione integrale, ristrutturazione dei locali per l'intero anno o affitto dell'unica azienda.
Massime di principio
- Una perdita sistematica o ricavi inferiori ai valori risultanti dagli studi di settore non sono sufficienti, da soli, a neutralizzare l'accertamento: il contribuente deve fornire documentazione concreta, coerente e verificabile sulle cause dell'andamento negativo.
- La percentuale minima di ricarico può essere utilizzata dall'Amministrazione finanziaria come parametro presuntivo per ricostruire maggiori ricavi, soprattutto quando la contabilità o le spiegazioni del contribuente non risultino supportate da prove adeguate.
- Gli studi di settore possono essere disapplicati quando l'impresa dimostri una causa oggettiva che abbia impedito lo svolgimento dell'attività per l'intero periodo d'imposta, non essendo sufficiente una mera difficoltà economica o una generica antieconomicità.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato sugli studi di settore è opportuno documentare tempestivamente la sospensione, il mancato avvio, la ristrutturazione, l'affitto dell'azienda o ogni altra circostanza straordinaria, anche tramite comunicazioni ufficiali e documentazione contabile.
- La valutazione deve distinguere tra una normale gestione antieconomica, che richiede una spiegazione documentata, e una vera situazione di oggettiva impossibilità o estraneità dell'impresa al modello economico presupposto dallo studio.
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