Cassazione Civile, Ordinanza n. 13439/2026 del 09/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha ingiunto a una persona fisica il pagamento di una sanzione per avere trasferito, in due date di gennaio 2015, denaro contante per complessivi euro 114.050 senza il tramite di banche o istituti di moneta elettronica, a favore di un terzo. L'accertamento si fondava sul verbale della Guardia di finanza, sul rinvenimento presso l'interessato di ingenti somme in contanti e di due agendine contenenti annotazioni nominative e importi, ritenute idonee a ricostruire una sistematica attività di trasferimento di valuta e metalli preziosi dalla Svizzera all'Italia. L'opponente ha sostenuto, da un lato, che tali elementi non provassero né il passaggio di valuta né la sua qualità di autore delle consegne, dall'altro che doveva operare il principio di specialità ex art. 9 l. 689/1981, essendo già pendente un procedimento penale per riciclaggio fondato sui medesimi fatti. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno respinto l'opposizione ritenendo raggiunta la prova dell'illecito in base a un quadro indiziario grave, preciso e concordante e negando la specialità tra illecito amministrativo e reato di riciclaggio. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 6, comma 11, d.lgs. 150/2011 per asserito difetto di prova dell'illecito e violazione dell'art. 9 l. 689/1981 e del ne bis in idem sostanziale per mancata applicazione del principio di specialità tra la fattispecie amministrativa e quella penale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. perché il giudice di merito aveva correttamente posto l'onere probatorio a carico dell'amministrazione e aveva poi ritenuto provata la condotta sanzionata sulla base di elementi indiziari plurimi, gravi e concordanti; tale valutazione presuntiva appartiene al merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Quanto al secondo, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 9 l. 689/1981 perché la fattispecie penale di riciclaggio e l'illecito amministrativo sul trasferimento di contante oltre soglia hanno struttura tipica diversa: l'unica interferenza è la comune condotta del trasferimento di denaro, ma il reato richiede la provenienza delittuosa e la finalità di ostacolare l'identificazione dell'origine, mentre l'illecito amministrativo si fonda soltanto sul trasferimento senza intermediari abilitati oltre la soglia. Non essendovi identità di fatto tipico, non vi è concorso apparente di norme né spazio per il principio di specialità invocato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; nel caso esaminato l'onere era stato correttamente posto a carico dell'amministrazione e la censura non poteva investire la valutazione di merito sulla sufficienza della prova.
art. 6, comma 11, d.lgs. 150/2011
il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente
La norma impone l'accoglimento dell'opposizione solo in mancanza di prova sufficiente della responsabilità; qui la Corte ha ritenuto che la prova indiziaria fosse sufficiente.
art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689
Il principio di specialità opera solo quando uno stesso fatto tipico è punito sia penalmente sia amministrativamente; il raffronto va compiuto tra fattispecie astratte e non tra mere condotte coincidenti.
art. 360 c.p.c.
È richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 648-bis c.p.
Il reato di riciclaggio presuppone la sostituzione o il trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, con struttura diversa dall'illecito amministrativo.
art. 49 del d.lgs. n. 231/2007
L'illecito amministrativo è identificato nel trasferimento di denaro contante oltre soglia senza il tramite di intermediari abilitati; non coincide con la fattispecie di riciclaggio.
art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007
È richiamato quale norma sanzionatoria amministrativa applicata nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito distribuisce l'onere della prova in modo errato; non è invece deducibile per contestare la mera valutazione dell'idoneità probatoria degli elementi acquisiti.
- In materia di opposizione a sanzioni amministrative, l'amministrazione deve provare l'illecito; il giudice può fondare l'accertamento anche su presunzioni semplici, purché gli indizi siano plurimi, gravi e concordanti, e tale apprezzamento resta tipicamente di merito.
- Il principio di specialità ex art. 9 l. 689/1981 richiede la sovrapponibilità tra fattispecie tipiche astratte, non la semplice comunanza di una condotta materiale; se gli elementi costitutivi sono diversi, non opera il concorso apparente di norme.
- La mera affinità teleologica tra disciplina amministrativa antiriciclaggio e reato di riciclaggio non basta a fondare il ne bis in idem sostanziale quando la fattispecie amministrativa punisce il trasferimento di contante oltre soglia e quella penale richiede anche la provenienza delittuosa e la finalità di occultamento.
- Il trasferimento di denaro può costituire, a seconda degli elementi ulteriori, tanto un illecito amministrativo quanto un autonomo reato di riciclaggio; ciò dipende dalla diversa struttura tipica delle due norme, non dal solo comportamento esteriore.
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