Sentenza n. 12507/2026 - Roma, Sezione 5
per l’accertamento dell'illegittimità della trattenuta degli interessi di Euro 7.886,63 sulle somme erogate a titolo di riliquidazione del TFS al momento del definitivo collocamento in quiescenza, come calcolato nel prospetto dell’INPS prot. 2300.17/01/2024.0019313 del 17 gennaio 2024; nonché per l’annullamento di quest’ultimo e la condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute con interessi fino al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Prospetto INPS di riliquidazione del TFS con trattenuta di Euro 7.886,63 a titolo di interessi sulle somme già erogate
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già brigadiere dei Carabinieri, era stato collocato illegittimamente in congedo nel 2005 e, nelle more del giudizio, aveva percepito l’indennità di buonuscita. A seguito dell’annullamento del congedo e della reintegrazione in servizio con ricostruzione della carriera, l’INPS non aveva richiesto la restituzione della buonuscita né aveva revocato l’erogazione. Al definitivo collocamento in quiescenza, l’Istituto aveva tuttavia riliquidato il TFS trattenendo Euro 7.886,63 per interessi, ritenendo applicabile l’art. 4 del d.P.R. n. 1032/1973, relativo alla riliquidazione dell’indennità spettante al dipendente già cessato e successivamente riassunto. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 30 del d.P.R. n. 1032/1973 e l’eccesso di potere per manifesta ingiustizia, sostenendo che la reintegrazione conseguente all’annullamento giudiziale dell’illegittimo congedo non costituiva una nuova assunzione dopo una valida cessazione del rapporto. L’INPS ha sostenuto l’applicabilità dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 1032/1973 e, in subordine, dell’art. 2033 c.c., affermando che il ricorrente avrebbe dovuto restituire gli interessi in quanto consapevole dell’insussistenza del diritto a conservare la somma percepita a titolo di TFS.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché manifestamente fondato, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a. Ha ritenuto applicabile il principio enunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 15082 del 5 maggio 2015: l’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 1032/1973 non si applica quando la precedente cessazione del rapporto sia stata dichiarata illegittima e il dipendente sia stato reintegrato, poiché l’interruzione del rapporto è solo di fatto e non di diritto. La reintegrazione non integra quindi una riassunzione successiva a una valida cessazione del rapporto. Il TAR ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 2033 c.c., rilevando che non era stata provata alcuna richiesta restitutoria dell’INPS e, dunque, non risultava integrato il requisito soggettivo richiesto dalla norma civilistica. Ha annullato il prospetto impugnato e condannato l’INPS alla restituzione delle somme trattenute a titolo di interessi, con interessi legali dalla data della trattenuta fino al soddisfo. L’INPS è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 d.P.R. n. 1032/1973
Al dipendente statale, che abbia conseguito il diritto all'indennità di buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione dell'indennità per il complessivo servizio prestato purché il nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull'ultima base contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello dell'indennità già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo, computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima attribuzione e quella definitiva.
La disposizione riguarda la riassunzione successiva a una valida cessazione del rapporto e non si applica quando la cessazione sia stata dichiarata illegittima e il dipendente sia stato reintegrato, poiché l’interruzione del rapporto è solo di fatto e non di diritto.
art. 30 d.P.R. n. 1032/1973
La norma è indicata dal ricorrente quale parametro di legittimità della trattenuta, ma la sentenza non ne esplicita il contenuto né svolge una specifica interpretazione.
art. 2033 c.c.
Chi ha ricevuto l'indebito è tenuto ai frutti ed agli interessi dalla data del pagamento qualora sia in mala fede, altrimenti dal giorno della domanda.
Il TAR esclude l’applicazione della norma perché non è stata provata alcuna richiesta restitutoria dell’INPS; non risulta quindi integrato il requisito soggettivo rilevante per la decorrenza degli interessi.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
La manifesta fondatezza consente la decisione con sentenza in forma semplificata mediante richiamo al principio risolutivo e a un precedente conforme.
Massime di principio
- L’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 1032/1973, che disciplina la riliquidazione dell’indennità di buonuscita dopo la riassunzione, presuppone una precedente e valida cessazione del rapporto di lavoro e non si applica quando la cessazione sia stata annullata dal giudice con reintegrazione del dipendente.
- Quando il dipendente abbia percepito il TFS in occasione di una cessazione successivamente dichiarata illegittima, la reintegrazione comporta che l’interruzione del rapporto sia considerata meramente di fatto e non di diritto; pertanto, in sede di successiva riliquidazione del TFS, non possono essere trattenuti gli interessi previsti dall’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 1032/1973.
- La ripetizione di somme indebitamente corrisposte ai sensi dell’art. 2033 c.c. richiede la prova dei presupposti soggettivi e, in particolare, della mala fede o della domanda restitutoria secondo la disciplina applicabile; la mera percezione della somma non consente di imputare automaticamente gli interessi al beneficiario.
- È illegittima la trattenuta di interessi sulle somme di TFS già erogate quando l’amministrazione non abbia dimostrato né l’applicabilità della disciplina speciale sulla riassunzione né i presupposti della ripetizione dell’indebito secondo l’art. 2033 c.c.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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