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Sentenza

Sentenza del 06/02/2015 n. 2192 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio aveva revocato le agevolazioni INVIM previste dalla L. n. 168 del 1982 e richiesto l'imposta ordinaria, ritenendo che la vendita fosse stata effettuata in favore del locatario dell'immobile, già detentore del bene prima del 31 dicembre 1981. I contribuenti sostenevano che il certificato storico-anagrafico attestante la residenza dell'acquirente fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza della locazione. In Cassazione hanno inoltre denunciato la nullità della sentenza tributaria per asserita illeggibilità della grafia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo all'illeggibilità della sentenza, poiché formulato in modo astratto e non accompagnato dall'indicazione delle specifiche parti illeggibili; ha inoltre rilevato che la sentenza era comunque leggibile. Ha giudicato infondato il motivo sull'agevolazione fiscale: la L. n. 168 del 1982 richiede la prova di un contratto di locazione risultante da un atto di data certa oppure da un atto o certificato della pubblica amministrazione specificamente destinato ad attestare la qualità di locatario. Il certificato storico-anagrafico di residenza non dimostra, da solo, l'esistenza della locazione. È stato inoltre valorizzato il fatto che il rapporto locativo non fosse stato indicato nell'atto di compravendita e che fosse stata menzionata soltanto una generica detenzione dell'immobile. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese processuali, liquidate in 1.200 euro per compensi in favore di ciascuno degli intimati, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 168 del 1982, articolo 3

    contratto di locazione risultante da atto di data certa o da atto o certificato rilasciato da pubbliche amministrazioni

    Per ottenere il beneficio fiscale occorre provare specificamente l'esistenza della locazione. La produzione del contratto può essere sostituita da un atto o certificato della pubblica amministrazione che attesti direttamente la qualità di locatario, ma non da un certificato anagrafico che dimostri soltanto la residenza o la detenzione dell'immobile.

  • Articolo 132, comma 2, n. 4, codice di procedura civile

    La censura di nullità della sentenza per difetto della motivazione o per illeggibilità deve indicare concretamente le parti della decisione che impedirebbero la comprensione; non è sufficiente una contestazione generica o astratta.

  • Articoli 24 e 111 della Costituzione

    Le garanzie del diritto di difesa e del giusto processo non risultano violate quando la sentenza, pur manoscritta, è concretamente leggibile e comprensibile.

  • Articolo 111 della Costituzione

    È stato richiamato quale norma processuale per la proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria centrale.

Massime di principio

  • Quando si invoca un'agevolazione o un'esenzione fiscale, l'onere di provare tutti i presupposti richiesti dalla legge grava sul contribuente e non può essere assolto mediante elementi soltanto indiziari o generici.
  • La residenza anagrafica o la mera detenzione di un immobile non provano, da sole, l'esistenza di un contratto di locazione: servono il contratto, un atto di data certa oppure una certificazione pubblica che attesti specificamente la qualità di locatario.
  • La coerenza documentale è essenziale: se il rapporto di locazione non viene menzionato nell'atto di compravendita o nella documentazione fiscale, la successiva produzione di elementi generici può risultare insufficiente.
  • Una contestazione processuale relativa all'illeggibilità o alla carenza della motivazione deve individuare con precisione i passaggi incomprensibili e spiegare perché impediscano l'esercizio del diritto di difesa; una doglianza generica è inammissibile.
  • Nel contenzioso tributario è opportuno produrre fin dall'inizio documenti formalmente idonei e specifici, poiché la semplice prova di fatto della presenza o dell'uso dell'immobile non equivale alla prova del titolo giuridico richiesto dalla norma agevolativa.

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