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Sentenza

Sentenza n. 1167/2026 - Milano, Sezione 4

per l’accertamento - del diritto di accesso e per l’annullamento della decisione assunta dal Comune di Lodi, ai sensi dell’art. 36 comma 3 del D.lgs. 36/2023, sulla richiesta di oscuramento dell’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario;

Giustizia amministrativa202600008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: decisione del Comune di Lodi sull'oscuramento dell'offerta dell'operatore economico aggiudicatario, adottata ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva proposto un'azione di accertamento del diritto di accesso e di annullamento della decisione della stazione appaltante relativa all'oscuramento dell'offerta dell'aggiudicatario. Successivamente alla proposizione del ricorso, la stazione appaltante ha trasmesso documentazione alla ricorrente. Quest'ultima ha quindi depositato e notificato alle controparti una dichiarazione di intenzione di rinunciare al giudizio. L'atto non era tuttavia sottoscritto personalmente dalla ricorrente e il difensore non risultava munito di mandato speciale per rinunciare agli atti del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, escludendo che la dichiarazione potesse determinare l'estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a., la rinuncia agli atti deve essere sottoscritta dalla parte personalmente oppure dal difensore munito di mandato speciale; la procura ad litem ordinaria, anche se contenesse una generica facoltà di rinuncia, non sarebbe sufficiente. Nel caso concreto mancavano entrambe le condizioni. La dichiarazione di rinuncia, tuttavia, è stata considerata indice incontroverso della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale base normativa della decisione della stazione appaltante sull'oscuramento dell'offerta dell'aggiudicatario.

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La rinuncia agli atti del giudizio richiede la sottoscrizione personale della parte oppure un mandato speciale conferito al difensore; la procura ad litem ordinaria non è sufficiente.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è posta a fondamento della compensazione delle spese di giudizio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La rinuncia non valida ai fini dell'estinzione può comunque costituire indice della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio amministrativo è idonea a determinare l'estinzione solo se sottoscritta personalmente dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale; la procura ad litem ordinaria non è sufficiente, anche se contenesse una generica facoltà di rinuncia.
  • Una dichiarazione di rinuncia agli atti priva dei requisiti formali dell'art. 84, comma 1, c.p.a. non determina l'estinzione del giudizio, ma può dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e condurre alla declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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