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Sentenza

Sentenza n. 3727/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202403116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il rigetto questorile dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto deducendo, in primo luogo, l’illegittima applicazione di un automatismo escludente fondato sui precedenti penali, nonostante la disciplina dell’emersione richieda una valutazione concreta della pericolosità sociale. Ha inoltre lamentato la contraddittorietà dell’azione amministrativa, sostenendo che la convocazione per il fotosegnalamento avrebbe presupposto una positiva verifica dei requisiti per l’emersione. Infine, ha censurato la mancata considerazione di elementi sopravvenuti, consistenti nello svolgimento di attività lavorativa regolare e nella presenza di legami familiari in Italia. Il rigetto dell’istanza questorile era fondato su condanne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, nonché per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti, distribuite tra il 2011, il 2018 e il 2021, e su ulteriori segnalazioni di polizia. L’Amministrazione aveva ritenuto tali elementi sintomatici di una pericolosità sociale non occasionale e di uno scarso inserimento nel tessuto sociale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR e il rigetto questorile. Ha rilevato che, pur contenendo un passaggio contraddittorio sul riferimento all’automatismo escludente, il provvedimento impugnato esprimeva una valutazione, sia pure succinta, della pericolosità sociale. La reiterazione delle condotte di ricettazione e commercio di prodotti contraffatti nel 2018 e nel 2021, unitamente alla precedente condanna del 2011 per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e alle segnalazioni di polizia, è stata ritenuta idonea a dimostrare la continuità del coinvolgimento in attività illecite e lo scarso inserimento sociale. I reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali rientrano inoltre tra quelli valutabili ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020, in relazione ai reati previsti dall’art. 381 c.p.p. Il giudice ha escluso che la convocazione per il fotosegnalamento implicasse una precedente verifica positiva dei requisiti, poiché la presenza di alias aveva impedito una corretta identificazione sino ai rilievi fotodattiloscopici, dai quali erano emersi i precedenti. I legami con uno zio e un fratello non sono stati ritenuti riconducibili ai rapporti familiari rilevanti ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 286/1998; inoltre, tali legami erano stati dedotti soltanto in giudizio. Anche l’inserimento lavorativo sopravvenuto non è stato considerato sufficiente a superare gli indici di pericolosità risultanti dai precedenti penali e di polizia. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020

    “Non sono ammessi alle procedure […] i cittadini stranieri […] che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del codice di procedura penale”

    La disposizione non determina necessariamente un automatismo escludente, ma consente di valorizzare condanne e segnalazioni nell’ambito di una valutazione complessiva e discrezionale della pericolosità sociale. La reiterazione e la distribuzione temporale dei reati possono sostenere il giudizio di pericolosità.

  • art. 381 c.p.p.

    La riconducibilità dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali alle ipotesi previste dall’art. 381 c.p.p. consente di considerarli, ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020, quali elementi sintomatici della pericolosità sociale.

  • art. 337 c.p.

    Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato ritenuto valutabile discrezionalmente quale indice di pericolosità sociale, in quanto riconducibile alla previsione generale dell’art. 381, comma 1, c.p.p.

  • art. 582 c.p.

    Il reato di lesioni personali è stato ritenuto valutabile quale elemento sintomatico della pericolosità sociale, in quanto espressamente richiamato dall’art. 381, comma 2, lett. f), c.p.p.

  • art. 29, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    Ai fini della rilevanza dei legami familiari dello straniero, assumono rilievo i rapporti relativi al proprio nucleo familiare instaurato o ricostituito sul territorio nazionale; rapporti collaterali quali quelli con uno zio o un fratello non sono stati ritenuti sufficienti nel caso esaminato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare, le condanne e le segnalazioni di polizia non operano necessariamente come automatica causa ostativa, ma possono essere valutate dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020, nell’ambito di un giudizio complessivo e motivato sulla pericolosità sociale dello straniero.
  • La reiterazione di condotte illecite omogenee, la loro distribuzione nel tempo e la prossimità delle condanne possono costituire elementi sufficienti a fondare il giudizio di pericolosità sociale, soprattutto quando evidenzino la persistente prosecuzione dell’attività illecita nonostante precedenti condanne e segnalazioni.
  • Nel giudizio sulla pericolosità sociale possono essere valorizzate anche condanne per reati rientranti tra quelli previsti dall’art. 381 c.p.p., comprese condanne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, secondo una valutazione discrezionale e non automatica.
  • La convocazione dello straniero per il fotosegnalamento non equivale all’accertamento positivo dei requisiti per l’emersione quando l’identificazione effettiva, anche a causa della presenza di alias, avvenga soltanto successivamente e consenta di far emergere i precedenti penali.
  • Legami familiari e inserimento lavorativo sopravvenuti non prevalgono automaticamente sugli indici di pericolosità sociale; la loro rilevanza deve essere valutata nel quadro complessivo della posizione dello straniero e, quanto ai legami familiari, in relazione ai rapporti qualificati riconducibili al nucleo familiare rilevante ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 286/1998.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoEffetto conformativo e riedizione del potere

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