Cassazione Penale, Sentenza n. 39927/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, disposta nell'ambito della richiesta di consegna avanzata mediante mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria rumena. Il motivo di impugnazione principale denunciato è la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, nelle more del giudizio, il ricorrente è stato effettivamente consegnato all'autorità rumena (verbale di consegna dell'Ufficio di Polizia di Frontiera di Fiumicino: uscita dal territorio nazionale in data 28.11.2025), per cui il titolo cautelare oggetto dell'impugnazione è venuto meno. La Corte ha pertanto ritenuto sopravvenuta la causa di inammissibilità; non è stata disposta condanna alle spese.
Norme richiamate
Mandato di arresto europeo (normativa europea e disciplina nazionale di esecuzione)
Il procedimento di consegna spetta al mandato di arresto europeo; l'esecuzione della consegna rende privo di oggetto il provvedimento cautelare impugnato nel contesto dell'esecuzione dell'EAW.
Principio dell'inammissibilità per sopravvenuta carenza dell'interesse o del titolo cautelare
La Corte ha applicato il principio per cui, se l'oggetto del ricorso viene meno per fatto sopravvenuto (qui: esecuzione della consegna), il ricorso è inammissibile e non giustifica di regola una condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di impugnazione, viene meno l'oggetto del ricorso (ad es. per esecuzione della consegna all'autorità richiedente), il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza.
- La documentazione dell'effettiva consegna (es. verbale di frontiera) è elemento decisivo per dimostrare la sopravvenuta perdita di interesse e ottenere la declaratoria di inammissibilità.
- In presenza di una sopravvenuta causa di inammissibilità la Corte tende a non pronunciare condanne alle spese, considerata la natura esterna e inevitabile dell'evento.
- Chi intende contestare misure cautelari connesse a un mandato di arresto europeo dovrebbe chiedere con tempestività misure sostitutive o misure cautelari urgenti prima dell'esecuzione della consegna, per evitare che l'impugnazione diventi priva di oggetto.
- Valutare sempre, prima della consegna, ogni rimedio alternativo (es. istanze al giudice nazionale, misure interdittive, ricorsi con efficacia sospensiva) se si vuole preservare l'interesse processuale a far esaminare il motivo di impugnazione.
- Se si ritiene che la consegna sia avvenuta in violazione di diritti sostanziali o procedurali, considerare azioni differenti (es. rimedi internazionali, richieste risarcitorie) dato che il normale ricorso cautelare potrebbe risultare sopravvenuto.
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