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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16642/2025 del 21/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla notificazione a una società di una cartella di pagamento relativa a IVA, interessi e sanzioni per l’anno 2005. La società aveva impugnato la cartella deducendone la nullità per difetto di motivazione e violazione dello Statuto del contribuente, sostenendo inoltre di avere beneficiato della sospensione dei versamenti per i territori colpiti dal sisma del 2002 e della successiva definizione agevolata prevista dalla normativa speciale; contestava anche la possibilità del controllo automatizzato. Dopo una prima fase di accoglimento in primo grado e un successivo appello accolto dall’Agenzia, la società propose revocazione deducendo un errore di fatto del giudice d’appello, che aveva ritenuto la parte non costituita. La decisione di revocazione accolse tale istanza e riformò la sentenza di appello. L’Agenzia ricorse per cassazione con due motivi: il primo denunciando la violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c. per avere il giudice della revocazione ritenuto ammissibile il rimedio e configurabile l’errore di fatto in relazione alla mancata considerazione della costituzione in appello; il secondo denunciando la violazione delle norme sulla motivazione della cartella e sul controllo automatizzato, sostenendo che l’atto richiamasse correttamente le iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione della dichiarazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 1 della L. n. 197/2022. Ha ritenuto non fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, osservando che, alla luce della sospensione dei termini processuali e del termine entro cui l’Amministrazione poteva valutare la regolarità della definizione e notificare un eventuale diniego, l’Agenzia conservava interesse a impugnare per evitare il consolidamento della decisione favorevole al contribuente. In conseguenza dell’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata e del pagamento dell’importo dovuto, il processo è stato chiuso con estinzione, con spese regolate secondo il dispositivo non riportato nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come norma che consente la revocazione per errore di fatto; l'Agenzia ne contesta l'applicazione al caso della mancata rilevazione della costituzione della parte nel grado di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È evocato come parametro di legittimità per censurare la decisione sulla revocazione sotto il profilo della nullità processuale.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    È richiamato dalla ricorrente quale norma sulla motivazione degli atti impositivi/cartelle; la doglianza mira a sostenere l'adeguatezza della motivazione della cartella.

  • art. 25, commi 2 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato in relazione alla disciplina della cartella di pagamento e del suo contenuto.

  • art. 1, comma 1001, L. n. 296/2006

    È richiamato dal contribuente come base della disciplina agevolativa/sospensiva invocata rispetto ai versamenti dovuti.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità del controllo automatizzato della dichiarazione e la derivazione dell'iscrizione a ruolo.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato dalla ricorrente quale fondamento del controllo automatizzato ai fini IVA.

  • art. 54-ter d.P.R. n. 633/1972

    È menzionato tra le norme invocate nel secondo motivo, in relazione al sistema dei controlli IVA.

  • art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197/2022

    La Corte ne applica la disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, rilevando che la domanda e il pagamento hanno determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio per effetto dell'estinzione.

  • art. 1, comma 194, L. n. 197/2022

    È richiamato per affermare che la definizione si perfeziona con la domanda e il pagamento degli importi dovuti entro il termine previsto.

  • art. 1, comma 199, L. n. 197/2022

    È interpretato come disposizione che sospende i termini per impugnare, rilevante nel calcolo del termine per il ricorso per cassazione e nella valutazione dell'interesse ad agire dell'Agenzia.

  • art. 1, comma 200, L. n. 197/2022

    È richiamato in relazione al potere dell'Agenzia di notificare un eventuale diniego della definizione agevolata entro il termine previsto.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia tributaria, quando regolarmente presentata e perfezionata con il pagamento degli importi dovuti, determina l'estinzione del giudizio anche se la parte resistente eccepisca l'inammissibilità del ricorso per cassazione dell'Ufficio per difetto di interesse.
  • La sospensione dei termini processuali prevista dalla disciplina sul condono/definizione agevolata incide sul termine per proporre impugnazione e consente di riconoscere l'interesse dell'Amministrazione a impugnare per evitare il consolidamento della sentenza favorevole al contribuente prima della verifica della regolarità della domanda.
  • In presenza di definizione agevolata pendente, il ricorso per cassazione dell'Agenzia mantiene utilità processuale poiché preserva la possibilità dell'Ufficio di valutare la domanda e, se del caso, opporre un diniego nei termini normativamente previsti.
  • Quando la controversia rientra tra quelle definibili ai sensi della legge di bilancio 2023 e risulta documentato il pagamento dell'intero importo dovuto, la Corte prende atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in forma di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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