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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 21274 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva escluso il recupero IVA relativo a quattro autovetture assoggettate al regime del margine e aveva riconosciuto la buona fede del contribuente rispetto a fatture soggettivamente inesistenti. Ha dedotto la violazione delle norme sul regime IVA del margine, delle regole sull'onere della prova e sulla detrazione IVA, nonché l'insufficienza della motivazione della sentenza, che aveva ritenuto sufficiente la normale diligenza del contribuente sulla base delle modeste dimensioni dell'impresa, senza esaminare gli elementi indicati dall'Ufficio circa l'assenza dei requisiti del venditore estero e il ruolo di soggetto interposto della società apparente fornitrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, limitatamente al vizio di motivazione insufficiente, e il terzo motivo; ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto insufficiente la motivazione della Commissione regionale sia sull'applicabilità del regime del margine, sia sulla conoscibilità della falsità soggettiva delle fatture. In particolare, il contribuente che invoca il regime del margine deve dimostrare preventivamente la sussistenza dei relativi presupposti e verificare la correttezza fiscale dell'operazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia.

Norme richiamate

  • D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85

    Il contribuente-rivenditore che applica il regime IVA del margine deve provare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del regime e verificare preventivamente la correttezza fiscale dell'operazione, compresa la mancata detrazione dell'IVA a monte da parte del cedente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    La detrazione IVA non può essere riconosciuta quando l'operazione è inserita in un meccanismo fraudolento o quando il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la diligenza professionale esigibile, di partecipare a un'operazione collegata a una frode.

  • Codice civile, art. 2697

    L'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto o dell'agevolazione invocata grava sulla parte che intende avvalersene; nel caso del regime del margine, il contribuente deve dimostrarne i presupposti.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La sentenza può essere impugnata per omessa, insufficiente o apparente motivazione su fatti rilevanti. La Corte ha rilevato che il giudice regionale non aveva esaminato elementi decisivi indicati dall'Ufficio.

Massime di principio

  • Chi applica un regime fiscale agevolato o derogatorio deve documentare e verificare preventivamente tutti i presupposti richiesti; non è sufficiente invocare la buona fede in modo generico.
  • La diligenza professionale del commerciante deve essere valutata in concreto, considerando la natura dell'attività e gli indizi disponibili, come documenti di circolazione, prezzi anomali, modalità di pagamento e ruolo effettivo dei fornitori.
  • Le modeste dimensioni dell'impresa, da sole, non dimostrano né la buona fede né l'impossibilità di conoscere l'irregolarità dell'operazione.
  • In presenza di fatture soggettivamente inesistenti o di fornitori apparenti, il giudice deve esaminare gli elementi indiziari complessivi e spiegare perché essi rendano, o non rendano, conoscibile la frode al cessionario.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente l'imposta dovuta: annulla la precedente sentenza e impone a un diverso giudice di riesaminare i fatti e motivare adeguatamente la decisione.

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