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Sentenza

Sentenza n. 2978/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 1507/2016, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202508328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione nei confronti dei ricorrenti delle sentenze del Consiglio di Stato n. 1507/2016 e n. 697/2024, con richiesta di estensione soggettiva del giudicato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un ricorso collettivo per ottenere l'estensione soggettiva e la conseguente esecuzione nei loro confronti del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania-Napoli n. 1196/2015, come chiarito e modificato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1507/2016 e, secondo la prospettazione, alla luce della sentenza n. 697/2024. Essi hanno riconosciuto di non essere stati parti dei giudizi conclusi con tali sentenze. La Regione ha eccepito, tra l'altro, l'incompetenza del Consiglio di Stato. Il giudice ha esaminato preliminarmente la competenza e l'ammissibilità del ricorso. Ha inoltre considerato la posizione di una ricorrente che risultava parte del giudizio definito dalla sentenza del TAR n. 1196/2015, rilevando l'inammissibilità del ricorso collettivo in assenza di identità delle situazioni processuali dei ricorrenti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di incompetenza, ritenendo propria la competenza ai sensi dell'art. 113 c.p.a., poiché l'ottemperanza era stata proposta principalmente rispetto a sentenze del Consiglio di Stato, in particolare alla sentenza n. 1507/2016. Ha poi dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudicato amministrativo produce, in via generale, effetti soggettivamente limitati alle parti del giudizio e non può essere esteso ai cointeressati che non abbiano tempestivamente impugnato. Gli effetti ultra partes sono eccezionali e ricorrono soltanto quando l'inscindibilità degli effetti dell'atto o del vizio renda logicamente inconcepibile la sopravvivenza dell'atto nei confronti dei soggetti non ricorrenti; tale eccezionalità riguarda gli effetti caducanti e non gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa. Il ricorso era inoltre collettivo e non presentava identità delle posizioni processuali, anche perché una delle ricorrenti era stata parte del giudizio originario. Il ricorso non conteneva un petitum di annullamento. Ogni altra censura ed eccezione è stata assorbita. I ricorrenti sono stati condannati, in solido secondo quanto risulta dal dispositivo, al rimborso delle spese di giudizio alla Regione Campania, liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 113 c.p.a.

    La competenza per l'ottemperanza delle sentenze del Consiglio di Stato appartiene allo stesso giudice d'appello.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato appartiene alla competenza del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 113 c.p.a., anche quando il ricorso richiami altresì la sentenza di primo grado oggetto del precedente giudizio.
  • Il giudicato amministrativo produce normalmente effetti soltanto nei confronti delle parti del giudizio e non può essere esteso, in sede di ottemperanza, ai cointeressati che non abbiano tempestivamente impugnato l'atto lesivo.
  • L'efficacia ultra partes del giudicato amministrativo costituisce un'eccezione e può operare, in presenza di inscindibilità degli effetti dell'atto o del vizio, soltanto quando sia logicamente inconcepibile che l'atto annullato continui a produrre effetti nei confronti dei destinatari non ricorrenti.
  • L'inscindibilità degli effetti del giudicato non si estende, di regola, agli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa, che operano esclusivamente nei confronti delle parti del giudizio.
  • Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è ammissibile soltanto quando sussistano identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e non vi sia alcun conflitto, anche potenziale, tra le loro posizioni; la diversità delle situazioni processuali impedisce l'utilizzo del ricorso collettivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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