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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24220/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso IVA per l’anno d’imposta 2011 relativo a somministrazioni di alimenti e bevande effettuate a bordo nave nel corso di servizi di trasporto marittimo di linea tra porti italiani e greci. La società sosteneva che tali prestazioni non fossero imponibili ai fini IVA, in quanto riconducibili alle operazioni di cui all’art. 8-bis, lett. d), d.P.R. n. 633/1972, già oggetto di risposta favorevole a interpello. L’Ufficio ha opposto il diniego rilevando che l’IVA era stata comunque addebitata ai consumatori finali e che il rimborso alla società avrebbe determinato un indebito arricchimento. Nei gradi di merito il ricorso e poi l’appello della contribuente sono stati respinti. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione; 2) violazione del principio di neutralità dell’IVA e delle norme interne e unionale sul rimborso, sostenendo che la rivalsa obbligatoria non avrebbe dovuto precludere il rimborso al soggetto passivo; 3) violazione del principio di effettività e delle regole sull’onere della prova, assumendo che spettasse all’Ufficio dimostrare la traslazione dell’imposta sui consumatori finali e chiedendo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo la motivazione della sentenza d’appello soltanto sintetica ma non apparente, quindi sufficiente a rendere comprensibile la ratio decidendi. Ha poi rigettato il ricorso nel merito: ha affermato che, in caso di IVA erroneamente applicata a operazioni verso consumatori finali, quando il fornitore abbia esercitato la rivalsa e abbia quindi traslato integralmente l’onere economico dell’imposta sui clienti, il rimborso al soggetto passivo sarebbe sovracompensativo e contrario alla neutralità fiscale, integrando un arricchimento senza causa. La Corte ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, ritenendo la questione già trattata dalla giurisprudenza unionale. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La denuncia di nullità per difetto di motivazione è ammissibile solo in caso di carenza assoluta o motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per escludere il vizio dedotto.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione della sentenza tributaria può essere sinteticamente espressa purché consenta di ricostruire il percorso decisorio.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza di merito.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve essere esistente e intellegibile, non necessariamente analitica.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare la nullità della sentenza per carenza di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale in tema di IVA e onere della prova.

  • artt. 18 e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L’IVA è, in linea di principio, soggetta a rivalsa obbligatoria; il principio di neutralità non consente il rimborso quando l’imposta sia già stata traslata sui consumatori finali.

  • art. 8-bis, lett. d), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Le somministrazioni a bordo nave in ambito di trasporto internazionale sono operazioni non imponibili / assimilate alle cessioni all’esportazione.

  • direttiva 2006/112/CE

    Il rimborso dell’IVA indebitamente versata mira a neutralizzare l’onere economico sopportato dall’operatore, ma può essere escluso se determinerebbe arricchimento senza causa.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente invocava la regola sull’onere della prova per sostenere che spettasse all’Ufficio provare la traslazione dell’imposta.

  • art. 29 L. 29 dicembre 1990, n. 428

    Richiamato dalla ricorrente nel dedurre violazione delle regole sul rimborso e sulla prova della traslazione dell’imposta.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata esclusa perché la questione è stata ritenuta già risolta dalla Corte di giustizia.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come rimedio alternativo quando il soggetto passivo abbia restituito l’imposta a chi l’aveva pagata in rivalsa.

  • art. 30-ter d.P.R. n. 633/1972

    Indicato come base per il rimborso nei casi di restituzione dell’imposta ai clienti.

  • art. 193 direttiva 2006/112/CE

    Il prestatore resta collettore dell’IVA per conto dell’Erario.

Massime di principio

  • In materia di IVA, il diritto al rimborso dell’imposta indebitamente applicata non può essere riconosciuto quando il soggetto passivo abbia già traslato integralmente il relativo peso economico sui consumatori finali mediante rivalsa obbligatoria, poiché il rimborso produrrebbe una sovracompensazione e un arricchimento senza causa.
  • La motivazione di una sentenza è viziata solo se manca del tutto o è meramente apparente; una motivazione sintetica è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Nell’IVA la rivalsa obbligatoria costituisce regola strutturale del tributo e non impedisce di per sé il rimborso al soggetto passivo; tuttavia, quando la rivalsa sia stata effettivamente esercitata e l’onere economico sia stato trasferito a terzi, il rimborso al fornitore è precluso per evitare un doppio vantaggio economico.
  • La prova della traslazione integrale dell’imposta sui consumatori finali è decisiva per escludere il rimborso dell’IVA indebitamente versata, perché il rimborso è ammesso solo nella misura in cui elimini un onere economico effettivamente sopportato dal soggetto passivo.
  • Non è necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando il principio applicabile risulti già chiarito dalla giurisprudenza unionale e la questione non presenti profili nuovi o dubbi interpretativi rilevanti.
  • Il soggetto che abbia riversato ai clienti l’imposta indebitamente applicata non può ottenere dall’Erario la restituzione integrale della stessa, ma eventualmente deve attivare i rimedi restitutori nei confronti dei clienti solo se abbia previamente rimborsato loro quanto riscosso in rivalsa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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