Sentenza del 17/03/2017 n. 6940 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Sicilia denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., una motivazione contraddittoria su un punto decisivo. La CTR aveva ritenuto che i ricavi dovessero comprendere anche le rimanenze finali, ma aveva poi sottratto dal reddito accertato il relativo importo, pari a Lire 846.520.000, senza considerare che tale somma era già stata integralmente detratta nell'avviso di accertamento come "costi di esercizio riconosciuti anno 1999". Secondo la Corte, la CTR aveva quindi operato una duplicazione della detrazione, fondando l'esclusione delle rimanenze su un ragionamento illogico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita definitivamente la debenza dell'imposta, ma è stata ritenuta errata la motivazione con cui la CTR aveva ridotto il reddito accertato e le sanzioni.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia
La disposizione consente di denunciare in cassazione un vizio della motivazione relativo a un fatto decisivo. Nel caso concreto, la motivazione della CTR è stata ritenuta illogica perché aveva sottratto un importo già considerato come costo detraibile nell'accertamento.
Massime di principio
- Nel controllo di un accertamento fiscale occorre verificare che ogni componente reddituale o patrimoniale sia considerato una sola volta, evitando duplicazioni sia nell'inclusione dei ricavi sia nella deduzione dei costi.
- Una decisione tributaria è viziata se afferma un principio contabile o fiscale e poi applica una detrazione incompatibile con tale principio senza spiegare adeguatamente il rapporto tra le diverse voci.
- Quando il giudice di merito accerta che un importo è già stato scomputato dall'Amministrazione finanziaria, non può sottrarlo nuovamente nel rideterminare il reddito imponibile.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente la vittoria definitiva a una parte: impone al giudice di merito di riesaminare la questione sulla base dei principi indicati dalla Corte.
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