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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40743/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di 405 euro, ritenuta eccedente il profitto del reato contestato. Ha confermato la legittimità della confisca dei 20 euro corrispondenti al corrispettivo dell'unica cessione contestata. Dispone la restituzione dei 405 euro all'avente diritto e invia comunicazione alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Roma nella parte in cui è stata disposta la confisca dell'intera somma di 425 euro sequestrata, deducendo contraddittorietà e illogicità della motivazione. Sostiene che la Corte non ha indicato gli elementi dalle cui risultanze possa desumersi che l'intera somma costituisse il "profitto del reato" (ossia il provento della cessione di droga contestata), e che, dai fatti processuali, solo 20 euro risultano collegabili all'unica cessione di 0,400 g di eroina contestata.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    non presente una citazione testuale della norma nel testo, ma il riferimento alla confisca in relazione al profitto o prezzo del reato

    La confisca prevista dal comma 5 può operare quando il denaro costituisce il prezzo o il profitto del reato di cui si procede; tuttavia la confisca deve riguardare l'effettivo profitto riferibile all'illecito contestato e richiede nesso di pertinenzialità tra somma e reato specifico.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 7-bis

    richiamato nel testo come la norma che fissa le condizioni generali per la confisca quando il denaro costituisca il prezzo o il profitto

    Stabilisce le condizioni generali per la confisca del denaro quale prezzo o profitto del reato; la Corte sottolinea che la fattispecie del comma 5 è esclusa rispetto alla confisca "per sproporzione" o ad altre forme ampliate citate altrove.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 85-bis

    "confisca per sproporzione" o "allargata" (citazione nel testo)

    La norma (introdotta dal D. Lgs. 1/3/2018, n.21) disciplina una forma di confisca legata alla sproporzione patrimoniale ma esclude testualmente l'applicabilità alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73; dunque non può essere usata per confiscare somme ritenute profitto del comma 5 quando la normativa stessa lo esclude.

  • D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21

    citato quale atto che ha introdotto l'art. 85-bis nel D.P.R. 309/90

    Ha introdotto l'art. 85-bis richiamando principi del codice penale (art. 240-bis) ma, come interpretato dalla Corte, non modifica l'esclusione della fattispecie del comma 5 dall'applicazione della confisca "per sproporzione".

  • Codice penale - art. 240-bis

    richiamato nel contesto dell'art. 85-bis (nessuna citazione testuale nel corpo della sentenza)

    Articolo del codice penale richiamato dalle norme sulla confisca ampliata; la Corte osserva che il richiamo normativo non autorizza l'uso della confisca per sproporzione rispetto al comma 5 dell'art. 73.

  • D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - art. 12-sexies (richiamato storicamente)

    citazione storica di una disciplina precedente della confisca "allargata"

    Riferimento storico alla precedente disciplina della confisca per sproporzione; la Corte segnala che l'attuale disciplina normativa esclude comunque l'uso di tali strumenti rispetto alla fattispecie del comma 5.

Massime di principio

  • La confisca per profitto prevista dall'art. 73, comma 5, DPR 309/90 richiede un collegamento probatorio tra la somma sequestrata e il reato specificamente contestato: solo le somme che rappresentano il prezzo/profitto dell'illecito possono essere confiscate per quel reato.
  • Se solo una parte del denaro può essere ragionevolmente collegata all'illecito contestato (es. corrispettivo di una specifica cessione), solo tale parte può essere confiscata; l'eccedenza va restituita salvo diverso e concreto collegamento probatorio.
  • Non è possibile aggirare il requisito del nesso con la fattispecie contestata applicando la confisca "per sproporzione" (art. 85-bis DPR 309/90), perché la normativa stessa esclude la fattispecie del comma 5 da tale meccanismo.
  • Quando il denaro può derivare da pregresse o diverse condotte illecite non contestate nel processo in corso, il giudice non può confiscarlo come profitto del reato attuale senza specifica prova; in tali casi occorrerà procedere ad accertamenti o a contestazioni autonome.
  • In casi simili è importante che l'accusa documenti il nesso mediante elementi concreti (es. corrispondenza tra importo sequestrato e corrispettivo contestato, elementi di contabilità, testimonianze, sequestri ripetuti o analoghi) altrimenti il giudice può disporre la restituzione della parte non provata.
  • La Cassazione può annullare parzialmente la sentenza impugnata e ordinare la restituzione delle somme non ritenute accertate come profitto del reato senza rinviare, quando il vizio riguarda esclusivamente la parte della confisca non supportata da nesso probatorio.

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