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Sentenza

Sentenza del 26/09/2016 n. 7258 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - OPERAZIONI INESISTENTI - Compensi corrisposti a terzi - Indebita deducibilità - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità fiscale di compensi corrisposti a terzi, contestati perché riferiti a operazioni ritenute inesistenti. Il contribuente sosteneva, in sostanza, la legittimità della deduzione dei costi indicati in dichiarazione, mentre l'Amministrazione finanziaria ne contestava l'effettività e la conseguente deducibilità. La questione centrale era la ripartizione dell'onere della prova: il contribuente deve dimostrare, mediante idonei elementi probatori, che i costi sono stati realmente sostenuti e che i servizi sono stati effettivamente ricevuti.

La decisione

La sentenza ha affermato che, quando sono verificati i requisiti di deducibilità dei componenti negativi di reddito esposti in dichiarazione, spetta al contribuente provare la reale esistenza delle operazioni, l'effettivo sostenimento dei costi e la ricezione dei servizi. In assenza di tale prova, i costi possono essere qualificati come relativi a operazioni inesistenti e, pertanto, non sono deducibili. L'esito è quindi sfavorevole al contribuente e favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Per dedurre un costo fiscalmente, non è sufficiente che esso sia indicato in fattura o contabilizzato: il contribuente deve dimostrare che la spesa è stata realmente sostenuta e che la prestazione è stata effettivamente resa.
  • In caso di contestazione di operazioni inesistenti, il contribuente deve fornire documentazione e altri elementi concreti, coerenti e verificabili, come contratti, ordini, pagamenti tracciabili, relazioni, risultati della prestazione e corrispondenza commerciale.
  • L'onere della prova della legittimità della deduzione grava sul contribuente, in quanto soggetto che invoca il beneficio fiscale.
  • La mera regolarità formale della fattura o della registrazione contabile non dimostra da sola l'effettività dell'operazione.
  • Se il contribuente non prova l'effettività dei costi e dei servizi ricevuti, l'Amministrazione può disconoscerne la deducibilità ai fini della determinazione del reddito imponibile.

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