Ordinanza n. 2394/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento 1) della nota della Banca d’Italia prot. -OMISSIS-del 01/02/2024 avente ad oggetto “Infortunio 13.3.2012. Istanza riapertura del 13.12.2023. provvedimento” e di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi ove e per quanto di interesse: 2) la nota della Banca d’Italia prot. -OMISSIS- del 15/01/2024 avente ad oggetto “Infortunio: Istanza riapertura del 13.12.2023 – comunicazione.”; 3) la nota della Banca d’Italia, Dipartimento Risorse Umane, comunicazione e informazione, Servizio Gestione del Personale, Divisione Salute e sicurezza sul lavoro, prot. -OMISSIS- del 28.6.2023, con la quale viene rigettata l’istanza datata 11.1.2023 di rimborso delle spese di cura formulata dal ricorrente in relazione all’infortunio in servizio del 13.3.2012 (riconosciuto dipendente da causa di servizio con provv.to -OMISSIS- del 16.8.2012); 4) la nota della Banca d’Italia, Dipartimento Risorse Umane, comunicazione e informazione, Servizio Gestione del Personale, Divisione Salute e sicurezza sul lavoro, prot. N. -OMISSIS- del 22.5.2023; 5) la nota della Banca d’Italia, Dipartimento Risorse Umane, comunicazione e informazione, Servizio Gestione del Personale, Divisione Salute e sicurezza sul lavoro, prot. N. -OMISSIS-del 8.3.2023; 6) il parere espresso dai medici del SAS citato alla nota -OMISSIS- della nota prot. N. -OMISSIS-del 8.3.2023; 7) la nota Banca d’Italia n. -OMISSIS- del 13.2.2023; 8) il parere del medico -OMISSIS- acquisito dal ricorrente in esito all’accesso del 20.08.2023; ed ogni atto e parere ad essi a qualunque titolo connesso e/o collegato e/o presupposto nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente i) al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infortunio occorsogli nel periodo dal 22.11.2023 al 2.12.2023; nonché i) alla riqualificazione da C101 a C105 dell’infortunio occorsogli nel periodo dal 22.11.2023 al 2.12.2023; e per la condanna di Banca d’Italia, in persona del legale rappresentante p.t., a riconoscere la dipendenza da causa di servizio dell’infortunio occorso al ricorrente nel periodo dal 22.11.2023 al 2.12.2023; nonché a riqualificare da C101 a C105 l’infortunio occorso al ricorrente nel periodo dal 22.11.2023 al 2.12.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Banca d’Italia di riapertura di un precedente infortunio di servizio, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un successivo periodo di infortunio e di riqualificazione della causale dell’assenza, nonché diniego di rimborso delle spese mediche
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le note della Banca d’Italia relative al diniego di riapertura dell’infortunio occorso il 13 marzo 2012, al rigetto dell’istanza di rimborso delle spese di cura e alla gestione della richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infortunio o del periodo di assenza dal 22 novembre al 2 dicembre 2023, chiedendo anche la riqualificazione della causale da C101 a C105. Il giudizio è stato rinviato su richiesta del ricorrente per consentire la proposizione di motivi aggiunti contro un parere medico depositato il 23 dicembre 2025. Il Collegio ha inoltre rilevato la connessione con altro giudizio concernente il diniego di rimborso delle spese mediche asseritamente necessarie per le cure conseguenti all’infortunio del 2012 e ha disposto la riunione dei procedimenti. Ai fini istruttori, ha ritenuto necessario acquisire la documentazione dell’INAIL e le comunicazioni intercorse tra le parti e l’INAIL, inclusa l’eventuale documentazione relativa a un diniego di riapertura dell’infortunio del dicembre 2013; la documentazione medica relativa a eventuali postumi successivi dell’infortunio del 2012; nonché il regolamento del personale della Banca d’Italia vigente dal 1° gennaio 2023 e le eventuali versioni successive contenenti la disciplina della tutela dagli infortuni sul lavoro e dai relativi postumi.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né le domande di accertamento e condanna. Ha rinviato la trattazione all’udienza di merito del 13 ottobre 2026, disponendo il deposito di motivi aggiunti contro il parere medico sopravvenuto. Ha riunito il giudizio con altro procedimento connesso relativo al rimborso delle spese mediche. Ha disposto l’acquisizione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, della documentazione indicata a carico del ricorrente, della Banca d’Italia e dell’INAIL, con comunicazione del provvedimento anche all’INAIL, non costituito. Ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Sono richiamati quali presupposti per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende dall’acquisizione di documentazione nella disponibilità delle parti o di un ente pubblico non costituito, il giudice amministrativo può disporre istruttoria documentale a carico dei soggetti che ne hanno la disponibilità, fissando un termine per il deposito e ordinando la comunicazione del provvedimento al soggetto terzo.
- È ammissibile rinviare la trattazione della causa quando il deposito in giudizio di un nuovo parere medico renda necessaria la proposizione di motivi aggiunti, così da assicurare il pieno contraddittorio sulle risultanze sopravvenute.
- Procedimenti connessi, aventi ad oggetto rispettivamente il diniego di riapertura o riqualificazione di un infortunio e il diniego di rimborso delle spese mediche correlate, possono essere riuniti per esigenze di coordinamento della decisione e di economia processuale.
- Quando gli atti processuali contengono dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
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