Ordinanza n. 236/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno del 10 febbraio 2026, n. 250;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione, disponendo l’ammissione del ricorrente con riserva alla frequenza dell’anno in corso, in deroga al numero programmato. La misura è stata adottata in ragione del periculum, mentre la definizione della controversia è stata rinviata alla fase di merito, fissata all’udienza pubblica del 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno del 10 febbraio 2026, n. 250
Esito
Favorevole al ricorrente (studente universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia. Il testo non specifica i motivi di illegittimità dedotti né il contenuto sostanziale del decreto. Si sono costituiti in giudizio l’Università e alcune parti controinteressate. Il Collegio ha ritenuto che la controversia richieda un approfondimento nella fase di merito e ha valutato positivamente, ai fini cautelari, il profilo del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha disposto una misura interinale di ammissione con riserva, ritenendo prevalente l’esigenza cautelare connessa al periculum in mora e rinviando l’accertamento definitivo alla fase di merito.
Massime di principio
- Quando la definizione della controversia richiede un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice può adottare una misura interinale limitata e reversibile, rinviando la decisione definitiva al merito.
- Nelle controversie relative all’accesso o alla frequenza di corsi universitari a numero programmato, la tutela cautelare può consistere nell’ammissione con riserva alla frequenza dell’anno in corso, anche in deroga temporanea al numero programmato, quando ciò sia necessario per fronteggiare il periculum in mora.
- L’ammissione cautelare con riserva non anticipa la decisione definitiva sulla legittimità dell’atto impugnato, che resta subordinata alla trattazione del merito.
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