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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-72/22

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 giugno 2022. — M.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di asilo e di immigrazione – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 4 – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articoli 6 e 7 – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 8 – Trattenimento del richiedente – Motivo del trattenimento – Protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico – Trattenimento del richiedente asilo a motivo del suo ingresso irregolare nel territorio dell’Unione. — Causa C-72/22 PPU

Giurisprudenza europea62022CJ0072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in procedimento d'urgenza, ha chiarito che il diritto di chiedere asilo deve essere accessibile anche ai cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, nonostante una situazione nazionale di emergenza. Ha inoltre escluso che tale sola irregolarità possa giustificare il trattenimento del richiedente asilo. Le deroghe invocate dallo Stato membro, fondate sull'ordine pubblico e sulla sicurezza interna, non possono essere applicate in modo generale e astratto per comprimere diritti garantiti dalle direttive sull'asilo.

Accesso alla procedura di asilo e trattenimento del richiedente: il diritto dell'Unione osta a norme nazionali che, in caso di emergenza per afflusso massiccio di stranieri, escludono di fatto i soggiornanti irregolari dalla possibilità di chiedere protezione internazionale e ne consentono il trattenimento solo per l'ingresso irregolare.

La questione giuridica

Se, in caso di dichiarazione dello stato di guerra, dello stato di emergenza o di una situazione di emergenza dovuta a un afflusso massiccio di stranieri, gli articoli 6 e 7, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE ostino a una normativa nazionale che priva i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare dell'accesso nel territorio nazionale alla procedura di asilo; e, in caso affermativo, se l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/33/UE osti a una normativa che consente il trattenimento del richiedente asilo per il solo fatto dell'ingresso irregolare nel territorio dello Stato membro.

Principio di diritto

Il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che, anche in un contesto di emergenza per afflusso massiccio di stranieri, privi di fatto i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare della possibilità di presentare o inoltrare una domanda di protezione internazionale nel territorio dello Stato membro; analogamente, osta a una normativa che consenta di trattenere un richiedente asilo per il solo fatto dell'ingresso o soggiorno irregolare, poiché il trattenimento è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/33, previa valutazione individuale e in presenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale quando si invochi la lettera e).

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 72 TFUE
  • Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 6 della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 7 della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 8 della direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 9 della direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 43 della direttiva 2013/32/UE

Accesso alla procedura di asilo e trattenimento del richiedente in caso di emergenza

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale d'urgenza, riguarda la compatibilità con il diritto dell'Unione di una disciplina lituana applicata in un contesto di emergenza dovuta a un afflusso massiccio di stranieri. Il giudice del rinvio chiedeva se un cittadino di paese terzo entrato irregolarmente in Lituania potesse essere, di fatto, escluso dall'accesso alla procedura di protezione internazionale e trattenuto solo per tale ingresso irregolare.

Fatti e procedimento principale

M.A., cittadino di un paese terzo, è stato fermato dopo essere entrato dalla Lituania e successivamente consegnato alle autorità lituane. Il VSAT ha chiesto il suo trattenimento; in udienza M.A. ha presentato domanda di protezione internazionale. Il giudice di primo grado ha disposto il trattenimento fino alla decisione sul suo status giuridico, ritenendo sussistente un rischio di fuga e la necessità di accertare la sua situazione. In appello, il giudice del rinvio ha dubitato della conformità al diritto UE delle norme lituane che, in caso di emergenza, subordinavano l'accettazione della domanda di asilo al rispetto di specifiche modalità formali e consentivano il trattenimento dello straniero entrato irregolarmente.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l'articolo 18 della Carta, sul diritto di asilo;
  • gli articoli 6 e 7 della direttiva 2013/32/UE, relativi alla presentazione, registrazione e inoltro della domanda di protezione internazionale;
  • l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 9 della direttiva 2013/33/UE, sul trattenimento dei richiedenti protezione internazionale;
  • l'articolo 72 TFUE, invocato dalla Lituania in relazione all'ordine pubblico e alla sicurezza interna. La sentenza ricorda inoltre che l'articolo 8 della direttiva 2013/33 ammette il trattenimento solo in casi tassativi e sulla base di una valutazione individuale.

Sulla prima questione: accesso alla procedura di asilo

La Corte rileva che il diritto di un cittadino di paese terzo di presentare una domanda di protezione internazionale sussiste anche nel territorio di uno Stato membro, alle frontiere e nelle zone di transito, pure se la sua presenza è irregolare. La direttiva 2013/32 impone agli Stati membri di garantire un accesso effettivo, il più agevole possibile, alla procedura di esame della domanda.

Secondo la Corte, una normativa come quella lituana, che in caso di emergenza rende inammissibile o comunque inefficace la domanda presentata da uno straniero in soggiorno irregolare dopo l'ingresso nel territorio nazionale, priva de facto l'interessato della possibilità di accedere alla procedura. Ciò contrasta con gli articoli 6 e 7, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 e, in ultima analisi, con l'effettività del diritto di asilo garantito dall'articolo 18 della Carta.

La Corte respinge anche l'argomento fondato sull'articolo 72 TFUE: la deroga per ordine pubblico e sicurezza interna va interpretata restrittivamente e non consente una esclusione generalizzata dal sistema di asilo. Inoltre, la direttiva 2013/32 offre già strumenti specifici, come le procedure alla frontiera dell'articolo 43, per gestire situazioni di pressione migratoria senza negare l'accesso alla domanda.

Sulla seconda questione: trattenimento del richiedente asilo

La Corte afferma anzitutto che la misura applicata a M.A., pur qualificata dal diritto lituano come misura diversa dal trattenimento, comportava in concreto un confinamento in un perimetro determinato con limitazione della libertà di circolazione, e costituiva quindi trattenimento ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 2013/33.

Nel merito, la Corte ribadisce che il trattenimento del richiedente protezione internazionale è una misura eccezionale, consentita solo quando necessario, in base a una valutazione caso per caso, e solo per uno dei motivi tassativamente elencati dall'articolo 8, paragrafo 3. Il mero soggiorno irregolare non figura tra tali motivi e non può, di per sé, giustificare il trattenimento.

Quanto alla lettera e) dell'articolo 8, paragrafo 3, la Corte precisa che la nozione di ordine pubblico richiede una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società, mentre la sicurezza nazionale implica un pregiudizio alla sicurezza interna o esterna dello Stato. Ne deriva che la sola irregolarità del soggiorno non basta a dimostrare tale minaccia; possono rilevare solo circostanze individuali ulteriori che rivelino una pericolosità concreta.

Anche qui la Corte esclude che l'articolo 72 TFUE possa giustificare una deroga generale, basata su affermazioni astratte circa l'afflusso massiccio di migranti.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che:

  • gli articoli 6 e 7, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 ostano a norme nazionali che, in una situazione di emergenza, privino i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare della possibilità di accedere nel territorio dello Stato membro alla procedura di protezione internazionale;
  • l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/33 ostano a norme nazionali che consentano il trattenimento di un richiedente asilo per il solo motivo del soggiorno irregolare nel territorio nazionale.

Principi affermati

La sentenza conferma che l'accesso alla procedura di asilo è un nucleo essenziale del sistema europeo comune di asilo e non può essere neutralizzato da misure nazionali emergenziali di carattere generale. Conferma inoltre il carattere tassativo dei motivi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e la necessità di un controllo individualizzato, proporzionato e fondato su una reale minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza nazionale.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionaleimmigrazionetrattenimento amministrativoordine pubblico e sicurezza nazionalediritti fondamentali

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