Corte di giustizia, Sentenza C-56/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2022. — UAB «ARVI» ir ko contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 137 – Regime di assoggettamento opzionale – Presupposti – Normativa nazionale che subordina il diritto di un soggetto passivo di optare per l’assoggettamento all’IVA della vendita di un bene immobile alla condizione che tale bene sia ceduto a un soggetto passivo già registrato ai fini dell’IVA – Obbligo di rettificare le detrazioni dell’IVA in caso di mancato rispetto di tale condizione – Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità. — Causa C-56/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto legittima una normativa lituana che consente l'opzione per l'IVA sulla vendita di immobili solo se l'acquirente è già registrato ai fini IVA al momento del trasferimento. Ha inoltre confermato che, quando l'opzione non è validamente esercitata, il venditore può essere obbligato a rettificare la detrazione dell'IVA assolta a monte. L'eventuale registrazione successiva dell'acquirente e il suo uso del bene non incidono sulla soluzione, salvo il controllo di eventuali frodi o abusi.
IVA sugli immobili: gli Stati membri possono subordinare l'opzione per l'imposizione della cessione di un immobile alla previa registrazione IVA dell'acquirente e imporre la rettifica della detrazione se l'opzione non è validamente esercitata.
La questione giuridica
Se gli articoli 135 e 137 della direttiva 2006/112/CE, nonché i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità, ostino a una normativa nazionale che consente al venditore di optare per l'imposizione della cessione di un bene immobile solo se l'acquirente è già registrato ai fini IVA al momento della vendita; e, in caso affermativo, se il venditore debba comunque rettificare la detrazione dell'IVA a monte quando l'opzione è esclusa per il mancato rispetto di tale condizione, senza che rilevi l'uso successivo del bene da parte dell'acquirente, salvo il controllo di eventuali frodi o abusi.
Principio di diritto
Gli articoli 135 e 137 della direttiva IVA non ostano a che uno Stato membro condizioni l'esercizio dell'opzione per assoggettare a IVA la vendita di un immobile al fatto che l'acquirente sia già registrato ai fini IVA al momento della cessione, poiché tale scelta rientra nell'ampio margine discrezionale riconosciuto agli Stati membri per disciplinare le modalità dell'opzione, purché siano rispettati neutralità, effettività e proporzionalità. Conseguentemente, se l'opzione non è validamente esercitata per difetto di tale requisito, il venditore può essere tenuto a rettificare la detrazione dell'IVA a monte; l'uso successivo del bene da parte dell'acquirente è irrilevante, fermo restando il potere delle autorità di verificare l'eventuale presenza di frode o abuso.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 135 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 137 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 213 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 214 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 267 TFUE
IVA sulla vendita di un immobile e condizione della previa registrazione dell'acquirente
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla Commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania in una controversia tra ARVI e l'Ispettorato nazionale delle imposte. Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la direttiva IVA consenta a uno Stato membro di subordinare l'opzione per tassare la cessione di un immobile alla circostanza che l'acquirente sia già registrato ai fini IVA al momento della vendita, e quali conseguenze ciò produca sul diritto alla detrazione e sulla sua rettifica.
Fatti e procedimento principale
ARVI aveva venduto l'8 maggio 2015 un bene immobile alla società Fondas. L'amministrazione fiscale lituana ha ritenuto che, poiché Fondas non era ancora registrata ai fini IVA al momento della cessione, ARVI non potesse validamente optare per l'imposizione dell'operazione. Di conseguenza, secondo l'amministrazione, la vendita doveva considerarsi esente e ARVI doveva rettificare l'IVA detratta a monte sull'acquisto o sulla produzione dell'immobile.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- l'articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE, che esenta le cessioni di fabbricati diverse da quelle effettuate anteriormente alla prima occupazione;
- l'articolo 137 della medesima direttiva, che consente agli Stati membri di accordare ai soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione di tali operazioni e di stabilirne le modalità di esercizio, potendone anche restringere la portata;
- l'articolo 168, relativo al diritto di detrazione dell'IVA;
- gli articoli 213 e 214, relativi agli obblighi di dichiarazione e identificazione IVA;
- l'articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
La normativa lituana prevedeva che il diritto di opzione fosse possibile solo se il bene immobile veniva ceduto a un soggetto passivo già registrato ai fini IVA, e che il mancato rispetto di tale condizione comportasse la rettifica delle detrazioni.
Prima questione pregiudiziale: legittimità della condizione relativa alla registrazione IVA dell'acquirente
La Corte ha ricordato che l'articolo 137 della direttiva IVA attribuisce agli Stati membri un ampio potere discrezionale: essi possono concedere o meno l'opzione per l'imposizione, restringerne la portata e determinarne le modalità di esercizio. Tuttavia, nell'esercizio di tale facoltà devono rispettare gli obiettivi e i principi generali della direttiva, in particolare la neutralità fiscale e la corretta, semplice e uniforme applicazione delle esenzioni.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che la condizione secondo cui l'acquirente deve essere già registrato ai fini IVA al momento della vendita non contrasta con la direttiva. Essa infatti disciplina le modalità di esercizio dell'opzione e tutela la certezza del diritto, consentendo al venditore di sapere in anticipo se può validamente optare per l'imposizione.
La Corte ha inoltre distinto questa fattispecie dalla giurisprudenza sull'identificazione IVA come requisito meramente formale: nel caso di specie non era in discussione il diritto a detrazione dell'acquirente, ma le modalità con cui il venditore esercita la propria opzione per assoggettare l'operazione a IVA.
Seconda e terza questione: rettifica della detrazione, neutralità, effettività e proporzionalità
Le questioni seconda e terza sono state esaminate congiuntamente. La Corte ha affermato che l'obbligo di rettificare la detrazione deriva dal fatto che non vi è stata una valida rinuncia all'esenzione. Per il principio di neutralità fiscale, la Corte non ha riscontrato un trattamento diverso tra operazioni simili e in concorrenza tra loro: la disciplina si applica in modo uniforme a tutti i soggetti passivi e mira a evitare svantaggi concorrenziali.
Quanto al principio di effettività, la Corte ha osservato che la normativa non rende impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla detrazione, perché le condizioni di opzione sono note in anticipo e il soggetto passivo dispone di mezzi per adeguarvisi. La scelta di subordinare l'opzione alla previa registrazione dell'acquirente è stata ritenuta anche proporzionata, in quanto idonea a garantire certezza del diritto ed esatta riscossione dell'IVA senza eccedere quanto necessario.
La Corte ha poi precisato che l'uso successivo del bene da parte dell'acquirente non rileva ai fini della posizione del venditore: si tratta di operazioni distinte che coinvolgono soggetti passivi diversi. Tuttavia, le autorità nazionali devono verificare l'eventuale sussistenza di frode o abuso, poiché in tali casi l'amministrazione può recuperare retroattivamente l'IVA indebitamente detratta.
Decisione e principio affermato
La Corte ha risposto che gli articoli 135 e 137 della direttiva IVA non ostano a una normativa nazionale che subordini l'opzione per l'imposizione della vendita di un immobile alla previa registrazione IVA dell'acquirente. Ha inoltre dichiarato che la direttiva, letta alla luce dei principi di neutralità, effettività e proporzionalità, non impedisce di imporre al venditore la rettifica della detrazione a monte quando l'opzione non sia validamente esercitata per il mancato rispetto di tale condizione.
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