Corte di giustizia, Sentenza C-652/20
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 giugno 2022. — HW e a. contro Allianz Elementar Versicherungs AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di assicurazioni – Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) – Azione proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario – Possibilità che l’assicuratore sia convenuto davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore – Determinazione della competenza internazionale e territoriale di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro – Articolo 13, paragrafo 2 – Azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore – Assicuratore domiciliato in uno Stato membro e avente una sede d’attività in un altro Stato membro convenuto davanti all’autorità giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova tale sede d’attività. — Causa C-652/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che il foro previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis vale sia come criterio di competenza internazionale sia come criterio di competenza territoriale interna. In materia di assicurazioni, il giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore è quindi direttamente individuato dal regolamento, senza rinvio alle regole nazionali di distribuzione territoriale. La soluzione vale anche nel contesto dell’azione diretta della parte lesa, tramite il rinvio operato dall’articolo 13, paragrafo 2.
Interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis: esso attribuisce anche la competenza territoriale del giudice del luogo di domicilio dell’attore, non solo la competenza internazionale.
La questione giuridica
Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che regola soltanto la competenza internazionale degli Stati membri oppure anche la competenza territoriale interna del giudice del luogo in cui è domiciliato il beneficiario o l’attore.
Principio di diritto
Quando l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 è applicabile, esso non si limita a individuare lo Stato membro il cui giudice può conoscere della controversia, ma designa direttamente il giudice territorialmente competente all’interno di tale Stato, ossia l’autorità giurisdizionale della circoscrizione in cui l’attore è domiciliato. La Corte esclude che la disposizione consenta di adire qualsiasi giudice dello Stato membro di domicilio dell’attore o che si limiti a lasciare alla disciplina processuale nazionale la scelta del giudice territorialmente competente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, punto 5, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 10, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 11, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 13, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
Competenza del giudice del domicilio dell’attore in materia assicurativa
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Bucureşti nell’ambito di una controversia assicurativa tra tre persone fisiche domiciliate in Romania e un assicuratore stabilito in Austria. Il punto controverso era se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 attribuisca soltanto la competenza internazionale oppure anche la competenza territoriale interna al giudice del luogo di domicilio dell’attore.
Fatti e procedimento principale
Dopo un incidente stradale mortale, tre membri della famiglia del passeggero deceduto hanno agito in Romania per ottenere il risarcimento del danno morale, convenendo la compagnia assicuratrice austriaca, rappresentata dal suo corrispondente rumeno. Il giudice rumeno ha rilevato d’ufficio il problema della propria competenza internazionale e territoriale e ha chiesto alla Corte di chiarire l’effetto dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 1215/2012, soprattutto gli articoli 4, 5, 7, punto 5, 10, 11 e 13;
- il considerando 15, sul principio del foro del domicilio del convenuto e sulla prevedibilità della competenza;
- il considerando 16, sui fori alternativi fondati sul collegamento stretto e sulla buona amministrazione della giustizia;
- il considerando 18, sulla tutela della parte debole nei contratti di assicurazione;
- il considerando 34, sulla continuità interpretativa con la Convenzione di Bruxelles e il regolamento n. 44/2001;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Questione interpretativa e precisazioni preliminari
La Corte osserva anzitutto che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è equivalente alla precedente disciplina del regolamento n. 44/2001 e, in larga misura, alla Convenzione di Bruxelles, sicché la giurisprudenza precedente resta pertinente. Richiama inoltre che, in caso di azione diretta della parte lesa contro l’assicuratore, l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento estende agli aventi diritto il regime degli articoli 10-12, purché l’azione diretta sia ammessa dal diritto nazionale.
La Corte precisa anche che, nel caso concreto, il giudice del rinvio dovrà verificare se il diritto rumeno consenta effettivamente un’azione diretta dei potenziali aventi diritto al risarcimento e se la controversia possa eventualmente ricadere anche nell’articolo 7, punto 5, relativo alle succursali, agenzie o altre sedi d’attività.
Ragionamento della Corte
Interpretazione letterale
La Corte rileva che la formulazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), non si limita a menzionare lo “Stato membro” ma indica l’“autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore”. Questa formulazione, diversa da quella della lettera a) del medesimo paragrafo, induce a ritenere che il legislatore abbia voluto designare direttamente un giudice determinato all’interno dello Stato membro, non limitandosi a fissare la competenza internazionale.
Contesto sistematico
La sezione 3 del capo II del regolamento costituisce un sistema autonomo di competenza in materia assicurativa. Poiché l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), costituisce una deroga al principio generale del foro del convenuto, la norma deve essere interpretata restrittivamente. La Corte esclude quindi che il riferimento al “luogo” consenta di adire qualunque giudice dello Stato membro di domicilio dell’attore.
Finalità della norma
La regola mira a proteggere la parte debole e a rendere il giudice facilmente accessibile e ragionevolmente prevedibile per il convenuto. La soluzione adottata realizza questi obiettivi perché individua un solo giudice, quello della circoscrizione in cui l’attore è domiciliato, garantendo al tempo stesso certezza del diritto e collegamento stretto con la controversia. La Corte sottolinea inoltre che la disposizione non serve a favorire il forum shopping.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, quando applicabile, determina sia la competenza internazionale sia la competenza territoriale dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato l’attore.
Portata pratica per gli operatori
Per gli avvocati e i commercialisti che assistono soggetti coinvolti in sinistri con copertura assicurativa transfrontaliera, la pronuncia conferma che il foro del domicilio dell’attore non richiede ulteriori regole nazionali per individuare il giudice territorialmente competente, salvo che ricorrano e siano verificati dal giudice nazionale altri titoli speciali, come quello relativo a succursali o sedi d’attività. In presenza di azione diretta ammissibile, il regime protettivo del regolamento si estende anche alla parte lesa tramite l’articolo 13, paragrafo 2.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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