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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-105/21

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 giugno 2022. — Procedimento penale a carico di IR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6 e 47 – Diritto di libera circolazione e di soggiorno – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Principi di equivalenza e di fiducia reciproca – Decisione quadro 2002/584/GAI – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico in forza di un mandato d’arresto nazionale – Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Condizioni per l’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale che si trova nello Stato membro di esecuzione – Primato del diritto dell’Unione. — Causa C-105/21

Giurisprudenza europea62021CJ0105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in una causa sul mandato d'arresto europeo emesso dalla Bulgaria, chiarisce che la persona ricercata non ha diritto, prima della consegna, a ricevere dall'autorità giudiziaria emittente la decisione nazionale di arresto e le informazioni sui rimedi contro di essa. Secondo la Corte, le garanzie previste dalla decisione quadro 2002/584 e dalla direttiva 2012/13 sono già sufficienti e non richiedono un terzo livello di tutela. La Corte aggiunge che il diritto nazionale non può imporre obblighi incompatibili con la decisione quadro e che il giudice nazionale deve interpretarlo in modo conforme al diritto dell'Unione, se possibile.

Mandato d'arresto europeo: nessun obbligo, per l'autorità giudiziaria emittente, di notificare prima della consegna la decisione nazionale di arresto e i rimedi avverso di essa alla persona ricercata che si trova nello Stato membro di esecuzione.

La questione giuridica

Se, in un procedimento di mandato d'arresto europeo, gli articoli 6 e 47 della Carta, il diritto di libera circolazione e soggiorno, i principi di equivalenza e di fiducia reciproca impongano all'autorità giudiziaria emittente di informare la persona ricercata, mentre si trova nello Stato membro di esecuzione e prima della consegna, della decisione nazionale di arresto e delle possibilità di ricorso; e, in caso affermativo, se il primato del diritto dell'Unione imponga di disapplicare la disciplina nazionale contraria e di sospendere l'esame del ricorso fino alla consegna.

Principio di diritto

La Corte afferma che, nel sistema del mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria emittente non è tenuta a trasmettere alla persona ricercata, prima della sua consegna allo Stato membro emittente, la decisione nazionale di arresto né le informazioni sui rimedi esperibili avverso tale decisione. Gli articoli 6 e 47 della Carta, il diritto di libera circolazione e soggiorno, nonché i principi di equivalenza e di fiducia reciproca non impongono un terzo livello di tutela giudiziaria prima della consegna; inoltre, la decisione quadro 2002/584 osta a una normativa nazionale che imponga tale trasmissione preventiva, e il primato del diritto dell'Unione richiede un'interpretazione conforme del diritto interno, nei limiti del possibile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 6 TUE
  • Articoli 20 e 21 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 6, 47 e 52, paragrafo 3
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Direttiva 2012/13/UE
  • Articolo 5 CEDU

Mandato d'arresto europeo e informazione preventiva della persona ricercata

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) nell'ambito di un procedimento penale a carico di IR, accusato di reati connessi al traffico di sigarette. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell'Unione imponga all'autorità giudiziaria emittente di trasmettere alla persona ricercata, mentre si trova nello Stato membro di esecuzione, la decisione nazionale di arresto e le informazioni sui rimedi esperibili contro di essa.

Contesto normativo

La Corte richiama anzitutto la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo, in particolare:

  • l'articolo 1, che definisce il mandato d'arresto europeo e impone l'esecuzione secondo il principio del riconoscimento reciproco;
  • l'articolo 8, che elenca le informazioni obbligatorie contenute nel mandato;
  • l'articolo 17, che impone urgenza nella trattazione ed esecuzione.

Richiama inoltre la direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, in particolare l'articolo 6, relativo alle informazioni sul reato e, per gli arrestati, sui motivi dell'arresto e sull'accusa.

Sul piano dei diritti fondamentali sono richiamati gli articoli 6, 47 e 52, paragrafo 3, della Carta, nonché l'articolo 5 CEDU.

Fatti del procedimento principale

IR era sottoposto a procedimento penale in Bulgaria. Dopo aver lasciato il domicilio ed essere divenuto irreperibile, il giudice del rinvio aveva adottato nei suoi confronti una misura di custodia cautelare, che costituiva il mandato d'arresto nazionale. Su tale base era stato emesso un mandato d'arresto europeo, mai eseguito perché IR non era stato rintracciato.

Il giudice bulgaro, richiamando la precedente sentenza Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti), C-649/19, dubitava tuttavia che le conclusioni di quella decisione esaurissero i problemi interpretativi e domandava se la persona ricercata dovesse essere informata già nello Stato membro di esecuzione della decisione nazionale e dei rimedi contro di essa.

Questioni sottoposte alla Corte

Le questioni vertevano essenzialmente su tre profili:

  • se la Carta, il diritto di libera circolazione e soggiorno e i principi di equivalenza e fiducia reciproca impongano all'autorità emittente di informare la persona ricercata, prima della consegna, della decisione nazionale di arresto e dei rimedi avverso di essa;
  • se il primato del diritto dell'Unione imponga al giudice nazionale di disapplicare la disciplina interna che prevedesse una simile trasmissione o, al contrario, di rinviare l'esame di un eventuale ricorso fino alla consegna;
  • quali strumenti di diritto dell'Unione siano pertinenti per l'attuazione di tale informazione.

Ragionamento della Corte: articoli 6 e 47 della Carta

La Corte afferma che il sistema del mandato d'arresto europeo si fonda sul mutuo riconoscimento e sulla fiducia reciproca tra Stati membri. La persona ricercata deve beneficiare di una tutela su due livelli:

  • al primo livello, nel momento in cui viene adottata la decisione nazionale, come il mandato d'arresto nazionale;
  • al secondo livello, al momento dell'emissione del mandato d'arresto europeo.

Secondo la Corte, questi due livelli sono sufficienti a garantire la tutela giurisdizionale effettiva. Non è richiesto un terzo livello di tutela nello Stato membro di esecuzione, prima della consegna, che consisterebbe nel diritto di ricevere la decisione nazionale di arresto e le informazioni sui rimedi contro di essa.

La Corte osserva inoltre che il mandato d'arresto europeo contiene già, ai sensi dell'articolo 8 della decisione quadro, informazioni sufficienti sui fatti, sulla qualificazione giuridica del reato e sulle circostanze della commissione. Tali informazioni, insieme a quelle previste dalla direttiva 2012/13, garantiscono alla persona ricercata la comprensione dei motivi dell'arresto e la possibilità di far valere i propri diritti una volta consegnata allo Stato membro emittente.

Rapporto con la CEDU

Pur richiamando l'articolo 5 CEDU e la giurisprudenza della Corte EDU, la Corte precisa che il meccanismo del mandato d'arresto europeo si colloca nel quadro dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), CEDU e che, in ogni caso, le informazioni obbligatorie contenute nel mandato assicurano già un livello di tutela coerente con l'articolo 5 CEDU.

Pertanto, gli articoli 6 e 47 della Carta non impongono una notifica preventiva della decisione nazionale di arresto alla persona che si trova nello Stato membro di esecuzione.

Diritto di libera circolazione, equivalenza e fiducia reciproca

La Corte esclude che il diritto di libera circolazione e soggiorno sia leso dal fatto che la persona ricercata riceva le informazioni sul procedimento nazionale solo dopo la consegna. La situazione della persona ricercata nello Stato membro di esecuzione non è infatti comparabile a quella della persona rimasta nello Stato membro emittente, perché il sistema del mandato d'arresto europeo mira proprio a evitare l'impunità e a consentire la consegna per l'esercizio dell'azione penale.

Quanto al principio di equivalenza, esso può operare solo quando la persona è già stata consegnata e si trova nella stessa situazione di chi è detenuto in base al solo diritto nazionale. Prima della consegna, le situazioni non sono comparabili.

Anche il principio di fiducia reciproca non viene compromesso dalla mancanza di una trasmissione preventiva della decisione nazionale: al contrario, il fatto che la procedura europea non richieda tale trasmissione è espressione della fiducia reciproca e della semplificazione perseguita dalla decisione quadro.

Seconda questione: primato del diritto dell'Unione

La Corte ritiene che la decisione quadro 2002/584 osti a una normativa nazionale che imponga all'autorità giudiziaria emittente di trasmettere alla persona ricercata, prima della consegna, la decisione nazionale di arresto e le informazioni sui rimedi avverso di essa.

Di conseguenza, il principio del primato del diritto dell'Unione impone al giudice nazionale di interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme alla decisione quadro. La Corte precisa però che il principio di interpretazione conforme non può condurre a un'interpretazione contra legem.

La seconda parte della seconda questione, relativa all'eventuale obbligo di sospendere l'esame del ricorso fino alla consegna, è dichiarata irricevibile perché ipotetica e non necessaria ai fini della decisione da adottare nel procedimento principale.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • l'autorità giudiziaria emittente non ha alcun obbligo di trasmettere alla persona oggetto del mandato d'arresto europeo la decisione nazionale di arresto e le informazioni sui rimedi, finché tale persona si trova nello Stato membro di esecuzione e non è stata consegnata;
  • il principio del primato del diritto dell'Unione impone un'interpretazione conforme del diritto nazionale che consenta di evitare un obbligo interno incompatibile con la decisione quadro 2002/584;
  • non occorre rispondere alla terza questione.

Principio di diritto

La pronuncia chiarisce che, nel quadro del mandato d'arresto europeo, la tutela dei diritti fondamentali è assicurata dai livelli di garanzia previsti dalla decisione quadro e dalla normativa sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; non è necessario riconoscere alla persona ricercata un ulteriore diritto di informazione preventiva nello Stato membro di esecuzione sulla decisione nazionale di arresto e sui rimedi contro di essa.

Come è indicizzato

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