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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-51/21

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 giugno 2022. — Aktsiaselts M.V.WOOL contro Põllumajandus- ja Toiduamet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus. — Rinvio pregiudiziale – Legislazione alimentare – Regolamento (CE) n. 2073/2005 – Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – Articolo 3, paragrafo 1 – Obblighi degli operatori del settore alimentare – Allegato I – Capitolo 1, punto 1.2 – Valori limite di presenza di Listeria monocytogenes nei prodotti della pesca prima e dopo l’immissione sul mercato – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articolo 14, paragrafo 8 – Controllo ufficiale del prodotto nella fase dell’immissione sul mercato – Portata. — Causa C-51/21

Giurisprudenza europea62021CJ0051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la portata del criterio microbiologico relativo a Listeria monocytogenes per gli alimenti pronti favorevoli alla crescita del batterio. Il limite di assenza in 25 g vale per i prodotti ancora sotto il controllo diretto dell’operatore, non per quelli già immessi sul mercato durante il periodo di conservabilità. Se il produttore non prova il rispetto di 100 ufc/g per tutta la shelf life, non può commercializzare il prodotto; per i prodotti già sul mercato, le autorità possono adottare misure appropriate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 178/2002.

Interpretazione dei criteri microbiologici su Listeria monocytogenes: il limite di "tolleranza zero" si applica anche ai prodotti già immessi sul mercato quando il produttore non dimostri il rispetto del limite di 100 ufc/g per l’intero periodo di conservabilità?

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafo 1, e l’allegato I, capitolo 1, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 2073/2005 debbano essere interpretati nel senso che, qualora il produttore non riesca a dimostrare, con soddisfazione dell’autorità competente, che gli alimenti pronti favorevoli alla crescita di Listeria monocytogenes non supereranno 100 ufc/g durante tutto il periodo di conservabilità, il criterio di assenza di Listeria monocytogenes in 25 g si applichi anche ai prodotti già immessi sul mercato durante il periodo di conservabilità; in subordine, se siano applicabili due criteri alternativi, uno prima e uno dopo l’immissione sul mercato.

Principio di diritto

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 va interpretato nel senso che, per gli alimenti pronti favorevoli alla crescita di Listeria monocytogenes, il limite di assenza in 25 g non si applica ai prodotti che siano già stati immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità, quand’anche il produttore non abbia dimostrato all’autorità competente che tali prodotti non supereranno 100 ufc/g per l’intera durata di conservazione. In tale ipotesi il produttore non deve immettere sul mercato i prodotti; dopo l’immissione, eventuali misure di restrizione o ritiro possono trovare fondamento nell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 come provvedimenti appropriati.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 178/2002
  • Articolo 3, punto 8, regolamento (CE) n. 178/2002
  • Articolo 14, paragrafo 8, regolamento (CE) n. 178/2002
  • Regolamento (CE) n. 2073/2005
  • Articolo 1, regolamento (CE) n. 2073/2005
  • Articolo 2, lettere b), f) e l), regolamento (CE) n. 2073/2005
  • Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 2073/2005
  • Allegato I, capitolo 1, punto 1.2, regolamento (CE) n. 2073/2005
  • Regolamento (UE) 2019/229

Interpretazione dei criteri microbiologici su Listeria monocytogenes

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tallinna Halduskohus, investito di una controversia tra un produttore estone di alimenti a base di pesce e l’autorità nazionale per la sicurezza alimentare. Il problema interpretativo concerne il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, in combinazione con il regolamento (CE) n. 178/2002.

Fatti e procedimento principale

L’autorità estone aveva prelevato campioni di prodotti a base di salmone e trota in un negozio al dettaglio; le analisi avevano rilevato la presenza di Listeria monocytogenes. In conseguenza di ciò, aveva ordinato alla società produttrice di sospendere la produzione, richiamare i lotti e informare i consumatori. Successivamente, dopo ulteriori riscontri di contaminazione, l’autorità aveva imposto la sospensione dell’attività in due siti produttivi fino alla prova dell’eliminazione della contaminazione.

La società contestava la legittimità dei provvedimenti, sostenendo che il criterio di assenza di Listeria monocytogenes in 25 g non potesse applicarsi a prodotti già immessi sul mercato. A suo avviso, per i prodotti commercializzati rileverebbe solo il limite di 100 ufc/g durante il periodo di conservabilità.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002, che definisce l’"immissione sul mercato";
  • l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 178/2002, che consente alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati quando vi siano motivi di sospettare che un alimento, pur conforme a specifiche disposizioni, sia comunque a rischio;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2073/2005, che impone agli operatori di garantire la conformità dei prodotti ai criteri microbiologici fissati nell’allegato I;
  • l’allegato I, capitolo 1, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 2073/2005, che prevede per gli alimenti pronti favorevoli alla crescita di Listeria monocytogenes due soglie diverse: 100 ufc/g per i prodotti immessi sul mercato durante il periodo di conservabilità, se il produttore dimostra il rispetto di tale soglia per tutta la shelf life; e assenza in 25 g prima che i prodotti escano dal controllo diretto dell’operatore, se tale dimostrazione non è possibile.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il criterio di assenza in 25 g dovesse applicarsi anche ai prodotti già immessi sul mercato quando il produttore non sia in grado di dimostrare il rispetto del limite di 100 ufc/g per tutto il periodo di conservabilità. In subordine, chiedeva se dovessero convivere due criteri alternativi: uno per la fase di controllo del produttore e uno per la fase successiva all’immissione sul mercato.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2073/2005 impone agli operatori di assicurare la conformità dei prodotti ai criteri microbiologici in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, inclusa la vendita al dettaglio, per tutta la durata della conservabilità. L’allegato I, capitolo 1, punto 1.2, disciplina però due ipotesi distinte:

  • il limite di 100 ufc/g, applicabile ai prodotti immessi sul mercato durante il periodo di conservabilità, quando il produttore dimostri che tale soglia non sarà superata;
  • il limite di assenza in 25 g, applicabile prima che i prodotti escano dal controllo diretto dell’operatore, quando tale dimostrazione non sia fornita.

Secondo la Corte, il testo della disposizione non contempla la situazione, verificatasi nel procedimento principale, in cui il prodotto sia già stato immesso sul mercato pur non essendo stata dimostrata la non eccedenza di 100 ufc/g per l’intera shelf life. Il limite di tolleranza zero opera quindi nella fase in cui i prodotti sono ancora sotto il controllo diretto del produttore, non dopo la loro immissione sul mercato.

La Corte aggiunge che il regolamento n. 2073/2005 non disciplina, in modo specifico, le misure che l’autorità nazionale può adottare una volta che il prodotto sia stato immesso sul mercato in violazione dei criteri microbiologici. Per tale ragione occorre fare riferimento al regolamento n. 178/2002 e, in particolare, all’articolo 14, paragrafo 8, che consente di imporre restrizioni o disporre il ritiro dal mercato mediante "provvedimenti appropriati" quando vi sia motivo di sospettare che l’alimento sia a rischio, anche se conforme a specifiche disposizioni.

Decisione/dispositivo

La Corte risponde che il combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’allegato I, capitolo 1, punto 1.2, del regolamento n. 2073/2005 deve essere interpretato nel senso che, qualora il produttore non sia in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’autorità competente, che durante tutto il periodo di conservabilità i prodotti alimentari non supereranno il limite di 100 ufc/g di Listeria monocytogenes, il limite che impone l’assenza di rilevamento in 25 g non si applica ai prodotti già immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità.

Principio affermato

Ne deriva che:

  • il limite di assenza in 25 g riguarda i prodotti ancora sotto controllo diretto dell’operatore;
  • i prodotti già immessi sul mercato non rientrano in quel criterio microbiologico;
  • in caso di rischi o sospetti dopo l’immissione, l’autorità può comunque intervenire sulla base dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 178/2002.

Impatto pratico

Per gli operatori del settore alimentare, la sentenza chiarisce che la mancata dimostrazione della tenuta del limite di 100 ufc/g per tutta la durata della conservabilità impedisce la commercializzazione del prodotto, ma non trasforma automaticamente in illecito ex post la presenza del prodotto sugli scaffali secondo il criterio di tolleranza zero. Per le autorità nazionali, la tutela della salute pubblica resta garantita tramite i poteri di restrizione e ritiro previsti dalla disciplina generale sulla sicurezza alimentare.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecriteri microbiologicicontrolli ufficialiimmissione sul mercato dei prodotti alimentarilisteria monocytogenes

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