Corte di giustizia, Sentenza C-625/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2022. — KM contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Discriminazione indiretta fondata sul sesso – Normativa nazionale che prevede l’incompatibilità di due o più pensioni di invalidità professionale totale maturate nell’ambito dello stesso regime legale di sicurezza sociale – Compatibilità di pensioni di tale tipo quando rientrano in regimi legali di sicurezza sociale distinti – Accertamento di una discriminazione indiretta sulla base di dati statistici – Determinazione dei gruppi interessati da confrontare – Giustificazione. — Causa C-625/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una norma spagnola che consente il cumulo di due pensioni di invalidità solo se maturate in regimi previdenziali diversi, ma non se maturate nello stesso regime. Ha ritenuto che tale disciplina possa costituire una discriminazione indiretta fondata sul sesso ai sensi della direttiva 79/7, se dai dati statistici risulta che incide in misura significativamente maggiore sulle donne e se non è giustificata da obiettivi legittimi perseguiti in modo coerente e sistematico. La direttiva 2006/54 è stata esclusa perché la controversia riguarda un regime legale di sicurezza sociale. La seconda questione non è stata esaminata, essendo stata assorbita dalla risposta alla prima.
Parità di trattamento e pensioni di invalidità: compatibilità con la direttiva 79/7 di una norma nazionale che vieta il cumulo di due pensioni di invalidità professionale totale nello stesso regime ma lo consente tra regimi diversi, con possibile discriminazione indiretta di genere.
La questione giuridica
Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE osti a una normativa nazionale, interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che vieta il cumulo di due pensioni di invalidità professionale totale quando entrambe maturate nello stesso regime legale di sicurezza sociale, ma consente il cumulo quando maturate in regimi diversi; e, in particolare, se tale disciplina configuri una discriminazione indiretta fondata sul sesso sulla base di dati statistici e se possa essere giustificata da obiettivi di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale. La seconda questione riguardava inoltre se rilevasse il fatto che le due prestazioni derivassero da lesioni diverse.
Principio di diritto
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 osta a una normativa nazionale che impedisce il cumulo di due pensioni di invalidità professionale totale quando entrambe rientrano nello stesso regime previdenziale, ma lo consente quando rientrano in regimi distinti, se tale disciplina svantaggia in modo particolare le lavoratrici rispetto ai lavoratori e non è giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. Per accertare la discriminazione indiretta, il giudice nazionale deve confrontare, all’interno del gruppo dei lavoratori che hanno in linea di principio diritto ad almeno due pensioni, la percentuale di uomini e di donne che possono cumulare le prestazioni e quella di coloro che non possono farlo; i meri dati di affiliazione ai regimi non sono sufficienti se non completi e significativi. La direttiva 2006/54 non si applica ai regimi legali di sicurezza sociale disciplinati dalla direttiva 79/7.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 79/7/CEE
- Articolo 1 direttiva 79/7/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), direttiva 79/7/CEE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 79/7/CEE
- Direttiva 2006/54/CE
- Articolo 1 direttiva 2006/54/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), direttiva 2006/54/CE
- Legge generale spagnola sulla previdenza sociale (LGSS), articolo 163
- LGSS, articoli 9 e 10
- LGSS, disposizione transitoria 26a
- Decreto 2530/1970, articolo 34
Cumulo di pensioni di invalidità e discriminazione indiretta di genere
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Juzgado de lo Social n. 26 de Barcelona in una controversia tra KM e l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Il tema centrale è la compatibilità con la direttiva 79/7 di una disciplina spagnola che vieta il cumulo di due pensioni di invalidità professionale totale riconosciute nello stesso regime, pur ammettendolo quando le prestazioni derivano da regimi previdenziali distinti.
Fatti e procedimento principale
KM aveva ottenuto dall’INSS due pensioni di invalidità professionale totale:
- la prima, nel 1999, per la professione di assistente amministrativa, con riferimento al regime generale di sicurezza sociale (RGSS);
- la seconda, nel 2018, per la nuova professione di accuditrice diurna, sempre nell’ambito dell’RGSS.
L’INSS ha negato la compatibilità tra le due pensioni applicando l’articolo 163 della LGSS, che prevede l’incompatibilità tra pensioni dello stesso regime, salvo diversa previsione. La lavoratrice ha contestato tale esclusione sostenendo che, in concreto, la norma produce una discriminazione indiretta di genere, poiché il cumulo è possibile soprattutto tra prestazioni maturate in regimi diversi, situazione che avvantaggerebbe più frequentemente gli uomini rispetto alle donne.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- direttiva 79/7/CEE, soprattutto l’articolo 4, paragrafo 1;
- articolo 3, paragrafo 1, lettera a), direttiva 79/7/CEE, che include il rischio di invalidità;
- direttiva 2006/54/CE, dichiarata però non applicabile alla controversia;
- la normativa spagnola: articolo 163 LGSS, articoli 9 e 10 LGSS, disposizione transitoria 26a LGSS e articolo 34 del decreto 2530/1970 relativo al RETA.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la regola spagnola sul cumulo delle pensioni:
- determini una discriminazione indiretta fondata sul sesso;
- possa essere giustificata dall’esigenza di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale;
- e se, ai fini della valutazione, rilevi il fatto che le due pensioni derivino da lesioni diverse.
Ragionamento della Corte
La Corte afferma preliminarmente che le prestazioni di cui si discute rientrano nell’ambito della direttiva 79/7, poiché sono pensioni di un regime legale che tutela dal rischio di invalidità. La direttiva 2006/54 non è invece applicabile, perché non riguarda i regimi legali disciplinati dalla direttiva 79/7.
Quanto alla discriminazione, la normativa nazionale è in apparenza neutra, perché si applica a uomini e donne senza distinzione diretta. Tuttavia, può integrare una discriminazione indiretta se una disposizione neutra pone le donne in una posizione di particolare svantaggio rispetto agli uomini.
La Corte precisa il metodo di comparazione statistica da seguire:
- bisogna considerare tutti i lavoratori soggetti alla normativa che, in linea di principio, hanno diritto ad almeno due pensioni di invalidità professionale totale;
- all’interno di questo gruppo, occorre confrontare la percentuale di uomini e donne che possono cumulare le prestazioni con quella di coloro che non possono cumularle;
- i soli dati di affiliazione ai diversi regimi previdenziali non bastano, se non consentono di individuare con affidabilità e completezza le persone effettivamente svantaggiate.
La Corte osserva inoltre che spetta al giudice nazionale verificare la significatività statistica dell’eventuale differenza e può emergere una discriminazione anche in presenza di uno scarto minore, purché persistente e relativamente costante nel tempo.
Giustificazione della misura nazionale
Se la norma risulta sfavorevole alle donne in misura particolare, essa è contraria all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, salvo che sia giustificata da fattori oggettivi ed estranei al sesso. Nel caso esaminato, l’obiettivo invocato dallo Stato spagnolo è la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale.
La Corte riconosce che la sostenibilità delle pensioni può costituire un obiettivo legittimo di politica sociale. Tuttavia, la misura deve essere anche idonea e coerente. In questo caso, secondo la Corte, la disciplina non appare attuata in modo coerente e sistematico, perché le conseguenze di bilancio del cumulo non sembrano realmente diverse a seconda che le pensioni provengano da uno stesso regime o da regimi distinti, soprattutto quando i diritti sono stati acquisiti sulla base di periodi contributivi separati.
Decisione e risposta della Corte
La Corte conclude che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7:
- osta a una normativa nazionale che impedisce il cumulo di due pensioni di invalidità professionale totale nello stesso regime, ma lo consente tra regimi diversi,
- quando tale normativa svantaggia in modo particolare le lavoratrici rispetto ai lavoratori,
- e quando non è giustificata da fattori oggettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.
La seconda questione non viene esaminata, perché assorbita dalla risposta alla prima.
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