Corte di giustizia, Sentenza C-99/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 giugno 2022. — Danske Slagtermestre contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime di contributi per la raccolta delle acque reflue – Denuncia – Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Legittimazione ad agire – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione – Incidenza diretta. — Causa C-99/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di Danske Slagtermestre contro la decisione della Commissione sull’assenza di aiuto di Stato nel regime danese dei contributi per le acque reflue. La Corte censura il Tribunale per aver applicato un criterio troppo rigoroso in punto di incidenza diretta, pretendendo una dimostrazione eccessivamente concreta dello svantaggio concorrenziale. Ritenuto il ricorso ricevibile, la causa è rinviata al Tribunale per l’esame del merito.
Impugnazione in materia di aiuti di Stato: legittimazione ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE contro una decisione della Commissione che qualifica come non aiuto un regime tariffario decrescente per il trattamento delle acque reflue.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto da un’associazione professionale contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, in particolare per errata applicazione del requisito dell’incidenza diretta ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; e, in via connessa, se la decisione impugnata sia un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione.
Principio di diritto
In materia di aiuti di Stato, una persona fisica o giuridica che abbia presentato denuncia alla Commissione è direttamente interessata da una decisione che dichiara inesistente un aiuto quando illustra in modo pertinente che tale decisione può porla, o porre una parte significativa dei suoi membri, in una situazione concorrenziale svantaggiosa; non è necessario dimostrare in modo definitivo e dettagliato l’effetto anticoncorrenziale concreto. Inoltre, quando la decisione della Commissione autorizza o lascia applicare un regime nazionale e non richiede, per i concorrenti dei beneficiari, misure di esecuzione che possano essere contestate per ottenere il beneficio, non può essere imposto un rimedio artificioso dinanzi ai giudici nazionali solo per adire la Corte in via pregiudiziale. L’ordinanza del Tribunale che aveva negato la ricevibilità del ricorso è quindi annullata e il ricorso di primo grado è dichiarato ricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 263, quarto comma, TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Impugnazione in materia di aiuti di Stato e ricevibilità del ricorso di annullamento
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Danske Slagtermestre avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto come irricevibile il suo ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato. La controversia concerne un regime danese di contributi per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, strutturato su una tariffazione a scaglioni decrescente.
Fatti e procedimento amministrativo
Danske Slagtermestre, associazione che rappresenta piccoli mattatoi, grossisti, macellerie e imprese di trasformazione danesi, aveva presentato denuncia alla Commissione il 26 settembre 2013, sostenendo che la legge danese n. 902/2013 concedesse un vantaggio selettivo ai grandi mattatoi tramite una riduzione dei contributi per le acque reflue. La Commissione, dopo scambio di informazioni e lettere di valutazione preliminare, ha adottato il 19 aprile 2018 la decisione C(2018) 2259 final, ritenendo che il modello a scala non conferisse alcun vantaggio selettivo e non costituisse quindi aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Ordinanza del Tribunale
Dinanzi al Tribunale, la ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile per difetto di legittimazione ad agire. In particolare, ha ritenuto non soddisfatta la condizione dell’incidenza diretta ex articolo 263, quarto comma, TFUE, applicando i criteri elaborati nella sentenza Montessori, ma esigendo che la ricorrente dimostrasse in modo concreto quali membri fossero effettivamente incisi e in che misura la loro posizione concorrenziale risultasse pregiudicata.
Questioni trattate dalla Corte
La Corte era chiamata a verificare:
- se il Tribunale avesse applicato un requisito troppo severo per la prova dell’incidenza diretta;
- se la decisione della Commissione potesse essere qualificata come atto regolamentare non comportante misure di esecuzione;
- se, in concreto, la ricorrente fosse legittimata ad agire contro la decisione della Commissione.
Normativa e giurisprudenza rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
- l’articolo 263, quarto comma, TFUE;
- l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, quale parametro di interpretazione della tutela giurisdizionale effettiva;
- l’articolo 56 dello Statuto della Corte;
- l’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte. Sono richiamate anche le sentenze Montessori, Deutsche Lufthansa, Germania e a./Commissione, Changmao Biochemical Engineering e Banco Santander/Commissione.
Ragionamento della Corte sull’incidenza diretta
La Corte ricorda che, ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, l’incidenza diretta richiede due elementi cumulativi:
- che l’atto produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente;
- che non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati dell’attuazione.
Nel caso di specie, il secondo requisito era soddisfatto, poiché la decisione della Commissione produceva effetti automatici consentendo allo Stato membro di applicare il modello tariffario senza interventi intermedi. Quanto al primo requisito, la Corte precisa che, in materia di aiuti di Stato, non occorre una prova rigorosa e definitiva del danno concorrenziale: è sufficiente che il ricorrente illustri in modo pertinente le ragioni per cui la decisione può collocarlo in una situazione concorrenziale svantaggiosa. La Corte ritiene che il Tribunale abbia imposto un onere probatorio eccessivo, esigendo dati concreti e una dimostrazione dettagliata degli effetti anticoncorrenziali. Tale impostazione travisa la sentenza Montessori, che richiede solo una valutazione prima facie del rischio di svantaggio concorrenziale, non un accertamento completo dei rapporti di mercato.
Misure di esecuzione e atto regolamentare
La Corte conferma che la decisione della Commissione costituisce un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Esclude però che, nel caso di specie, vi siano misure di esecuzione che rendano necessario imporre alla ricorrente di passare dai giudici nazionali. Sarebbe artificioso costringere i concorrenti di un presunto beneficiario a chiedere un vantaggio tariffario cui sanno di non aver diritto solo per ottenere un rigetto impugnabile e un rinvio pregiudiziale.
Decisione e dispositivo
La Corte:
- annulla l’ordinanza del Tribunale;
- dichiara ricevibile il ricorso di primo grado;
- rinvia la causa al Tribunale affinché si pronunci sul merito;
- riserva le spese.
Principio affermato
La legittimazione ad agire contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato non può essere negata imponendo al denunciante una prova eccessivamente rigorosa dello svantaggio concorrenziale; è sufficiente che egli illustri in modo pertinente il rischio di trovarsi in una situazione concorrenziale sfavorevole. La tutela giurisdizionale effettiva osta altresì a che si pretenda un passaggio artificioso dinanzi ai giudici nazionali quando la decisione non comporta, per il concorrente, vere misure di esecuzione.
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