Cassazione Penale, Sentenza n. 16579/2026 del 08/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che confermava la condanna per il reato di falsa testimonianza. Si contestava che Sanfelice, testimone nel processo a carico di Ettore Bitritto, avesse falsamente dichiarato di aver apposto la foto di Bitritto su una carta d'identità provento di furto "solo per fare una prova". In primo grado e in appello i giudici avevano ritenuto che la presenza di Bitritto nell'autovettura e l'utilizzo della sua foto integrassero una condotta posta in essere nell'interesse di Bitritto (concorso). Il ricorso deduceva: (i) vizio di motivazione per aver dato per scontata la presenza di Bitritto e quindi il movente/concorso; (ii) che la breve affermazione del teste non era né falsa né reticente, poiché la deposizione venne immediatamente interrotta e non fu chiesto alcun chiarimento; (iii) violazione delle garanzie contro l'autoincriminazione (richiamando artt. 371 e 384 c.p. e artt. 197-bis e 198 c.p.p.), sostenendo che ogni domanda sulle ragioni dell'apposizione della foto avrebbe esposto il teste a rischio di autoincriminazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che: il teste era stato escusso ex art. 197-bis c.p.p. sulla responsabilità di Bitritto e aveva l'obbligo di riferire sui fatti relativi a terzi; tuttavia la dichiarazione di Sanfelice non negava il fatto storico (egli ammetteva di aver apposto la foto e di aver avuto la carta) e si limitava a indicare un movente generico ("fare una prova"). La Corte ha osservato che la falsità contestata riguarda il movente e non il fatto storico e che, dato che la deposizione fu repentinamente interrotta senza che venissero richiesti chiarimenti sul ruolo di Bitritto, non sussistono né la falsa testimonianza né la reticenza. Mancando una compiuta ricostruzione dei fatti e un interrogatorio volto a chiarire l'eventuale concorso, non poteva sussistere il reato contestato. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
L'escussione è avvenuta ex art. 197-bis in relazione alla responsabilità di un terzo (Bitritto); la Corte ha rilevato che, pur essendo il teste chiamato a riferire su fatti relativi ad altri, la sua breve risposta non è risultata falsa sul fatto storico e, in assenza di sollecitazioni, non può essere ravvisata reticenza.
Richiamato nella doglianza difensiva insieme all'art. 197-bis in relazione a garanzie e limiti dell'escussione; la Corte ha comunque valutato che non essendovi stato approfondimento non poteva ricavarsi una violazione idonea a sostenere una condanna per falsa testimonianza.
Invocato dalla difesa per sostenere il rischio di autoincriminazione qualora fossero state poste ulteriori domande; la Corte non ha ritenuto che il semplice non approfondimento della domanda potesse costituire elemento per affermare l'esistenza del reato di falsa testimonianza.
Richiamato con riferimento alla possibile responsabilità penale per dichiarazioni mendaci; la Corte ha distinto tra fatto storico (confermato dal teste) e motivazione/volizione (genericamente dichiarata) e ha ritenuto che non sussistessero gli elementi per ritenere la mendacità.
artt. 110, 477 e 482 cod. pen.
Norme sostanziali relative ai reati contestati a Bitritto (concorso, falsificazione e ricettazione/reati connessi): citate in quanto contesto del procedimento principale; la decisione di Cassazione si è limitata a valutare la liceità e la veridicità della deposizione del teste rispetto alla responsabilità di Bitritto.
Massime di principio
- Per integrare il reato di falsa testimonianza occorre una dichiarazione falsa su fatti determinanti e la prova del dolo: una genericità sul movente, non contraddetta dai fatti, non è di per sé sufficiente.
- Se il teste ammette il fatto storico (p.es. di aver apposto una foto e di avere la carta), ma fornisce una spiegazione generica sul movente, la mancanza di ulteriori domande chiarificatrici può impedire di ritenere sussistente la falsa testimonianza o la reticenza.
- Il giudice deve verificare la presenza di elementi oggettivi contraddittori: senza elementi che smentiscano il fatto storico dichiarato, non è possibile fondare una condanna per mendacio solo sul diverso movente dichiarato.
- Il diritto a non autoincriminarsi deve essere valutato caso per caso: il semplice timore dell'autoincriminazione non esonera automaticamente il teste dall'obbligo; tuttavia le domande che pongono il teste in concreto a rischio devono essere valutate e, se necessario, il teste può avvalersi di specifiche tutele procedurali.
- Quando l'escussione riguarda la responsabilità di terzi (ex art. 197-bis c.p.p.), il giudice e le parti dovrebbero sollecitare chiarimenti rilevanti e pertinenti: omissioni procedurali (interruzione della deposizione senza domande) possono precludere la ricostruzione completa dei fatti e rendere insostenibile una condanna per falsa testimonianza.
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