Sentenza del 16/08/2016 n. 5001 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Erroneità della norma richiamata - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione è stata accolta e l'avviso di accertamento è stato ritenuto nullo. Secondo la decisione, l'atto tributario deve indicare in modo corretto i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa; quando la norma richiamata è inconferente rispetto alla contestazione effettiva, viene meno un requisito essenziale di motivazione e validità dell'accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso perché l'Ufficio aveva richiamato l'articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973, disposizione che riguardava le ritenute a titolo d'imposta, mentre la contestazione sostanziale concerneva la natura elusiva del contratto di finanziamento sulla cui base le ritenute erano state effettuate. L'erroneo riferimento normativo impediva quindi di comprendere correttamente i presupposti giuridici della pretesa tributaria.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2
L'avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa tributaria. Il richiamo a una norma errata o inconferente può determinare la nullità dell'atto, se impedisce di individuare correttamente la contestazione.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 5
La disposizione era stata indicata dall'Ufficio, ma risultava non pertinente rispetto alla contestazione concreta, che riguardava l'asserita natura elusiva del contratto di finanziamento e non l'effettuazione delle ritenute. Tale erroneità ha contribuito a rendere nullo l'avviso.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento deve collegare in modo preciso i fatti contestati alla norma applicata; non è sufficiente un richiamo normativo formalmente presente ma sostanzialmente inconferente.
- L'errore nella norma citata comporta nullità quando incide sulla comprensibilità della pretesa, sulla possibilità di difendersi o sull'individuazione del fondamento giuridico dell'accertamento.
- Occorre distinguere tra un mero errore materiale, eventualmente sanabile se il contenuto dell'atto resta chiaro, e un errore sostanziale che rende incerta o diversa la contestazione effettivamente mossa.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare se i fatti descritti, la norma richiamata e le conseguenze fiscali contestate sono coerenti tra loro; una significativa incoerenza può fondare l'impugnazione per difetto di motivazione e nullità dell'atto.
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