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Sentenza

Sentenza del 17/08/2016 n. 4483 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento unitario Ires ed Irap - Condotta punibile penalmente - Raddoppio dei termini - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha sostenuto che il raddoppio dei termini di accertamento non potesse applicarsi all’Irap, poiché le violazioni relative a tale imposta non sono penalmente rilevanti. Secondo questa tesi, l’eventuale rilevanza penale della condotta con riferimento alle imposte dirette non avrebbe dovuto estendere il termine anche all’accertamento Irap.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che il raddoppio dei termini dipende dalla procedura di accertamento e dalla rilevanza penalmente punibile della condotta fiscale complessivamente considerata, non dai profili sostanziali delle singole imposte. Di conseguenza, quando Ires e Irap sono oggetto di un accertamento unitario, l’impossibilità che le violazioni Irap costituiscano reato non impedisce l’applicazione del raddoppio dei termini anche all’Irap.

Norme richiamate

  • Normativa sul raddoppio dei termini di accertamento

    Il raddoppio opera quando la condotta fiscale accertata presenta profili di rilevanza penale. In caso di accertamento unitario di più imposte, può applicarsi anche alla componente Irap, pur non essendo quest’ultima autonomamente configurabile come reato.

  • Disciplina penale tributaria

    La rilevanza penale della condotta costituisce il presupposto procedurale per l’estensione dei termini di accertamento, senza richiedere che ogni singola imposta oggetto dell’accertamento sia autonomamente interessata da una violazione penalmente punibile.

Massime di principio

  • Quando più imposte sono oggetto di un accertamento unitario, il raddoppio dei termini può estendersi a tutte le componenti dell’accertamento se la condotta complessiva presenta profili di rilevanza penale.
  • L’assenza di una fattispecie penale specifica per una singola imposta, come l’Irap, non esclude automaticamente il raddoppio dei termini riferito anche a tale imposta.
  • Per valutare la tempestività dell’accertamento occorre verificare la natura unitaria o autonoma degli accertamenti e l’esistenza concreta dei presupposti di rilevanza penale della condotta.
  • Il raddoppio non deriva dalla natura sostanziale dell’imposta, ma dal collegamento procedurale tra l’accertamento fiscale e la possibile violazione penalmente rilevante.

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