Sentenza del 17/08/2016 n. 4482 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Società immobiliare - Aumento di capitale mediante conferimento di immobile di proprietà di uno dei soci - Successiva cessione delle quote del socio - Riqualificazione della fattispecie negoziale in cessione immobiliare - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa riqualificazione è stata ritenuta legittima: la fattispecie complessa, pur formalmente articolata in un conferimento e nella successiva cessione delle quote, è stata considerata una cessione immobiliare tout court. Ha quindi prevalso la sostanza economica dell’operazione sulla forma negoziale utilizzata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’operazione era stata formalmente strutturata mediante un aumento di capitale di una società immobiliare, realizzato con il conferimento di un immobile gravato da mutuo da parte di uno dei soci, seguito immediatamente dalla cessione della quota del socio conferente agli altri azionisti. Secondo l’Amministrazione e il giudice, la sequenza negoziale non aveva una reale funzione economico-societaria autonoma, ma perseguiva principalmente lo scopo di ridurre la base imponibile della compravendita sottraendo dal valore dell’immobile l’importo del mutuo. Per tale ragione, l’operazione è stata considerata unitariamente e riqualificata come una cessione immobiliare diretta.
Massime di principio
- Una sequenza di negozi formalmente distinti può essere valutata unitariamente quando gli atti sono collegati, ravvicinati nel tempo e privi di una significativa autonomia economica.
- Il conferimento di un immobile in una società seguito dalla cessione immediata delle quote può essere riqualificato come vendita immobiliare se risulta finalizzato principalmente a ottenere un indebito risparmio d’imposta.
- Ai fini fiscali rileva la sostanza economica complessiva dell’operazione e non soltanto la forma giuridica dei singoli atti.
- La presenza di valide ragioni economiche autonome, diverse dal risparmio fiscale, può essere decisiva per evitare la riqualificazione; tali ragioni devono essere concrete, documentabili e coerenti con la tempistica e le modalità dell’operazione.
- L’utilizzo di una struttura societaria per trasferire indirettamente un immobile non impedisce all’Amministrazione finanziaria di considerare l’operazione come cessione immobiliare quando il trasferimento sostanziale del bene è l’effetto economico prevalente.
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