Risoluzione n. 189 del 20/07/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per una società IAS/IFRS adopter operante nell'intermediazione finanziaria, i maggiori valori dei crediti iscritti al fair value non sono fiscalmente irrilevanti: essi concorrono alla determinazione del reddito imponibile e del costo fiscalmente riconosciuto. Viene inoltre esclusa l'applicabilità della salvaguardia del comma 61 dell'art. 1 della L. 244/2007 al caso concreto.
Conseguenze fiscali della valutazione dei crediti al fair value ai sensi dell'art. 106 TUIR
Conseguenze fiscali della valutazione dei crediti al fair value
La risoluzione esamina il trattamento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai crediti da una società finanziaria che redige il bilancio secondo gli IAS/IFRS e che ha esercitato la fair value option ai sensi dello IAS 39. Il tema riguarda sia i valori emersi in sede di prima adozione dei principi contabili internazionali, sia quelli rilevati successivamente a conto economico.
Quesito posto dalla società
La società ALFA S.p.a., operante nell’intermediazione finanziaria e nell’acquisto pro-soluto di crediti di difficile esigibilità e di crediti fiscali, ha rappresentato di aver adottato gli IAS/IFRS:
- per il bilancio consolidato, per la prima volta nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, con data di transizione al 1° gennaio 2004;
- per il bilancio d’esercizio, per la prima volta nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, con data di transizione al 1° gennaio 2004, a seguito dell’ammissione a negoziazione sul Mercato Espandi.
In sede di transizione e nei bilanci successivi, i crediti sono stati designati come attività finanziarie valutate al fair value. Tale scelta ha comportato l’emersione di maggiori valori rispetto ai costi di acquisto originari:
- una parte è stata imputata alla riserva da First Time Adoption;
- una parte è stata rilevata a conto economico negli esercizi successivi.
La società chiede se tali maggiori valori siano fiscalmente irrilevanti e se tale irrilevanza possa estendersi anche al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, con eventuale presentazione di dichiarazione integrativa.
Tesi sostenuta dalla contribuente
La società ha sostenuto che i maggiori valori derivanti dal fair value dei crediti siano fiscalmente irrilevanti, sia quando iscritti a patrimonio netto sia quando imputati a conto economico. Ha richiamato a sostegno:
- l’art. 1, commi 58 e 61, della legge n. 244/2007;
- l’art. 85, comma 3-bis, del TUIR, secondo cui per i soggetti IAS/IFRS si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione;
- l’art. 110, comma 1, lettera c), del TUIR, che esclude dal reddito le plusvalenze iscritte su determinati beni.
Secondo la società, i crediti valutati al fair value non sarebbero strumenti finanziari detenuti per la negoziazione e, quindi, dovrebbero rientrare nella disciplina di irrilevanza fiscale delle plusvalenze iscritte.
Inquadramento normativo richiamato dall'Agenzia
L’Agenzia ricostruisce il quadro introdotto dalla legge n. 244/2007, che ha modificato il TUIR e il d.lgs. n. 38/2005 per i soggetti IAS/IFRS adopter. In particolare evidenzia che:
- l’art. 1, comma 58, lett. a), della L. n. 244/2007 ha aggiunto all’art. 83, comma 1, TUIR il principio secondo cui, per i soggetti IAS/IFRS, valgono i criteri contabili internazionali di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, anche in deroga alle altre disposizioni del TUIR;
- il comma 60 ha demandato a un regolamento ministeriale l’attuazione della disciplina;
- il comma 61 ha previsto una salvaguardia per i periodi d’imposta precedenti, limitatamente ai comportamenti coerenti con l’applicazione corretta degli IAS/IFRS.
La risoluzione richiama anche l’art. 15, comma 1, del d.l. n. 185/2008, che ha precisato:
- l’efficacia del nuovo principio di derivazione rafforzata per i componenti reddituali e patrimoniali rilevati dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- la permanenza della disciplina fiscale previgente per gli effetti delle operazioni pregresse nei bilanci successivi al 2007.
Valutazione dell'Agenzia sul trattamento fiscale dei crediti
Per l’Agenzia, lo IAS 39 include i crediti nella categoria degli strumenti finanziari e l’art. 85, comma 3-bis, TUIR considera immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. Tuttavia, nel caso della società istante, prevale la disciplina speciale dell’art. 106, comma 3, del TUIR.
Tale disposizione, per i soggetti operanti nel settore creditizio che redigono il bilancio secondo il d.lgs. n. 87/1992, attribuisce rilevanza al valore dei crediti risultanti in bilancio in relazione alle operazioni di erogazione del credito alla clientela. Secondo l’Agenzia, questa norma speciale prevale sulle disposizioni invocate dalla società, inclusa l’art. 110 TUIR.
Di conseguenza:
- i maggiori valori derivanti dalla valutazione dei crediti al fair value;
- così come quelli derivanti, in altri casi, dal costo ammortizzato; devono essere computati nella determinazione del costo fiscalmente riconosciuto dei crediti.
Ne deriva che tali maggiori valori concorrono a formare il reddito imponibile del periodo d’imposta.
Esclusione della salvaguardia del comma 61
L’Agenzia respinge anche l’argomento relativo alla salvaguardia dei comportamenti pregressi prevista dall’art. 1, comma 61, della L. n. 244/2007. Precisa infatti che tale norma opera solo se i comportamenti adottati nei periodi precedenti, in presenza della medesima fattispecie, sono stati coerenti con quanto sarebbe derivato dall’applicazione delle nuove regole.
Nel caso concreto, tuttavia, la salvaguardia non è applicabile perché:
- per la fattispecie in esame vi è coincidenza tra rappresentazione di bilancio e rilevanza fiscale già nella disciplina previgente;
- l’art. 106, comma 3, TUIR attribuiva già rilevanza fiscale ai valori dei crediti risultanti in bilancio;
- non si verifica quindi il presupposto di un disallineamento tra trattamento contabile e fiscale nei periodi anteriori.
Conclusione
La risoluzione conclude che i maggiori valori dei crediti iscritti al fair value non sono fiscalmente irrilevanti, ma devono concorrere alla formazione del reddito imponibile e incidere sul costo fiscalmente riconosciuto dei crediti. Inoltre, la salvaguardia prevista per i comportamenti pregressi non si applica al caso descritto. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’osservanza dei principi enunciati.
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