Risoluzione n. 187 del 20/07/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che il noleggio di piattaforme aeree autocarrate a soggetti comunitari va trattato come locazione di mezzi di trasporto, non come noleggio di beni mobili diversi. Di conseguenza, se utilizzate in ambito comunitario, le prestazioni sono imponibili IVA secondo l’art. 7, quarto comma, lett. f), del DPR n. 633/1972.
Noleggio di piattaforme aeree autocarrate a operatori comunitari: qualificazione come mezzi di trasporto ai fini IVA
Noleggio di piattaforme aeree autocarrate a operatori comunitari e qualificazione IVA
La risoluzione affronta il corretto trattamento IVA dei canoni di noleggio di piattaforme aeree autocarrate rese da una società italiana a operatori comunitari che le utilizzano nel territorio dell’Unione europea. Il tema centrale è la qualificazione del bene noleggiato: se debba essere considerato un bene mobile materiale diverso da un mezzo di trasporto oppure un mezzo di trasporto ai fini della territorialità IVA.
Quesito posto dal contribuente
La società ALFA S.r.l. chiede se le piattaforme aeree autocarrate, montate su autocarri con cilindrata superiore a 48 cc e utilizzate per il sollevamento di merci e per lavori in altezza, debbano essere considerate:
- beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, con conseguente tassazione nel luogo del committente ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lett. d), del DPR n. 633/1972;
- oppure mezzi di trasporto, con conseguente applicazione dell’art. 7, quarto comma, lett. f), del medesimo decreto per i servizi utilizzati nel territorio comunitario.
Tesi del contribuente
L’istante sostiene che il contratto abbia ad oggetto principalmente la piattaforma aerea e non l’autocarro su cui essa è installata. L’autocarro sarebbe solo un elemento accessorio, mentre la funzione prevalente del complesso sarebbe il sollevamento di cose o persone, non il trasporto.
A supporto di tale impostazione, la società richiama la circolare n. 13 del 23 febbraio 1994, che definisce mezzi di trasporto i beni destinati al trasporto di persone e cose. Secondo il contribuente, le piattaforme autocarrate non vi rientrerebbero perché si tratta di attrezzature per la movimentazione aerea di merci e materiali, non per il trasferimento da un luogo all’altro. Ne deriverebbe l’irrilevanza IVA in Italia delle prestazioni rese a soggetti comunitari ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lett. d).
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce il quadro europeo e nazionale sulla territorialità delle prestazioni di servizi:
- per la locazione di mezzi di trasporto, la direttiva 2006/112/CE prevede la possibilità di derogare alla regola generale del luogo del prestatore, attribuendo rilievo al luogo di utilizzazione o impiego effettivo;
- per la locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, la prestazione si considera effettuata nel Paese del committente;
- nell’ordinamento italiano tali principi sono recepiti dall’art. 7, terzo e quarto comma, lett. d), e), f), del DPR n. 633/1972.
In particolare:
- la locazione e il noleggio di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, se resi a soggetti passivi comunitari, sono fuori campo IVA in Italia;
- la locazione e il noleggio di mezzi di trasporto, se resi da soggetti domiciliati o residenti in Italia, si considerano effettuati nel territorio dello Stato quando sono utilizzati in Italia o in altro Stato membro della Comunità.
Interpretazione della nozione di mezzo di trasporto
La risoluzione evidenzia che né la normativa comunitaria né quella nazionale forniscono una definizione specifica di “mezzi di trasporto”. Viene quindi richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza del 15 marzo 1989, causa C-51/88, che interpreta l’espressione in senso ampio, come qualsiasi strumento utilizzabile per spostarsi da un luogo all’altro, anche se impiegato per finalità diverse.
Viene inoltre richiamato l’orientamento del Comitato IVA, espresso nel corso della 86a e 87a riunione, secondo cui rientrano tra i mezzi di trasporto, ai fini degli articoli 56 e 59 della direttiva 2006/112/CE, anche i carrelli elevatori a forcale.
Da tali elementi l’Agenzia desume che devono essere considerati mezzi di trasporto tutti i mezzi suscettibili di essere utilizzati per la movimentazione di persone o cose, anche se non impiegati principalmente in tale funzione.
Valutazione del caso concreto
Applicando tali principi, l’Agenzia qualifica la piattaforma aerea autocarrata come attrezzatura destinata al sollevamento e allo spostamento aereo di merci, dotata quindi di una funzione specifica di movimentazione di beni. Per questo motivo, essa rientra nella nozione di mezzo di trasporto ai fini della disciplina sulla territorialità IVA.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
La risoluzione conclude che ai contratti di noleggio di piattaforme aeree autocarrate rese da soggetti residenti in Italia si applica l’art. 7, quarto comma, lett. f), del DPR n. 633/1972. Pertanto, le prestazioni sono imponibili IVA quando sono utilizzate in ambito comunitario.
Effetti operativi
Ne deriva che, nel caso esaminato, il noleggio non può essere trattato come prestazione relativa a beni mobili diversi dai mezzi di trasporto. La qualificazione come mezzo di trasporto comporta l’applicazione della regola speciale di territorialità per l’utilizzo in Italia o in altro Stato membro, con conseguente imponibilità IVA delle prestazioni rese da soggetti italiani.
Indicazione finale
La risoluzione dispone infine che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi enunciati siano osservati dagli uffici.
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