Risoluzione n. 185 del 17/07/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per il rinnovo dell’opzione per la trasparenza fiscale ex articolo 116 del TUIR, non basta la sola comunicazione della società: anche i soci devono manifestare preventivamente la propria volontà con raccomandata A/R alla partecipata. La raccomandata a mano non è considerata idonea, quindi nel caso esaminato l’opzione non è valida.
Trasparenza fiscale: rinnovo dell’opzione e modalità di comunicazione dei soci
Trasparenza fiscale: rinnovo dell’opzione e modalità di esercizio
La risoluzione esamina il corretto esercizio del rinnovo dell’opzione per il regime di tassazione per trasparenza previsto dall’articolo 116 del TUIR. Il chiarimento riguarda in particolare la forma della comunicazione che i soci devono inviare alla società partecipata e gli effetti della sua eventuale inosservanza.
Quesito posto dalla società
La società ALFA S.r.l. aveva presentato il 10 dicembre 2008 la comunicazione di rinnovo dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale per il triennio 2008-2010. Prima di tale invio, tutti i soci avevano manifestato la propria volontà di rinnovare l’opzione mediante raccomandata a mano, e non tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno come previsto dall’articolo 4 del DM 23 aprile 2004.
La società chiedeva se, nonostante il mancato rispetto di tale formalità, l’opzione potesse considerarsi valida ai fini della prosecuzione del regime di trasparenza.
Posizione del contribuente
La società sosteneva che la funzione della raccomandata con ricevuta di ritorno fosse soltanto quella di rendere certa la conoscenza della volontà dei soci da parte della società stessa. Secondo l’istante, tale finalità sarebbe stata comunque raggiunta tramite la raccomandata a mano, restituita in copia al mittente con l’indicazione della data di ricevimento apposta dall’organo amministrativo.
La società osservava inoltre che il DM 23 aprile 2004 non subordinerebbe espressamente l’efficacia dell’opzione al preventivo invio della raccomandata dei soci, poiché il perfezionamento dell’opzione si collegherebbe alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
Infine, l’istante precisava che ciascun socio avrebbe confermato l’opzione anche con comportamento concludente nella propria dichiarazione dei redditi, esponendo il reddito imputato per trasparenza, e mediante successivo invio alla società di raccomandata A/R entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2008.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama il decreto 23 aprile 2004, che disciplina l’applicazione del regime di tassazione per trasparenza nelle società di capitali, con riferimento agli articoli 115 e 116 del TUIR.
In particolare, l’articolo 4 del decreto stabilisce che:
- l’opzione, così come il rinnovo, deve essere esercitata sia dalla società partecipata sia da tutti i soci;
- i soci devono comunicarla alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
- l’opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla società partecipata all’Agenzia delle Entrate entro il primo dei tre periodi di imposta di efficacia, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Viene inoltre richiamata la circolare 22 novembre 2004, n. 49/E, secondo cui la comunicazione dei soci deve avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la volontà di optare per la trasparenza; non sono richiesti contenuti specifici, purché emerga in modo inequivocabile la volontà di aderire al regime.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia afferma che il regime di trasparenza richiede che l’opzione sia esercitata da tutti i soggetti coinvolti, cioè dalla società partecipata e dai soci. Ne consegue che:
- la partecipata deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione;
- i soci devono manifestare preventivamente la loro volontà di aderire al regime mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno indirizzata alla partecipata.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la previsione dell’articolo 4 del DM 23 aprile 2004 è finalizzata a rendere certa ed evidente la volontà dei soci non solo nei confronti della società, ma anche nei confronti dell’Amministrazione.
Esito del caso concreto
Nel caso esaminato, la società aveva trasmesso tempestivamente la comunicazione di rinnovo dell’opzione, ma i soci avevano utilizzato soltanto la raccomandata a mano. Tale modalità non è ritenuta conforme alla disciplina regolamentare.
L’Agenzia conclude quindi che il rinnovo dell’opzione per la trasparenza fiscale ex articolo 116 del TUIR non è stato validamente esercitato, poiché non risulta soddisfatta la condizione della preventiva acquisizione, da parte della società e dell’Amministrazione finanziaria, della volontà dei soci espressa nelle forme previste.
Indicazione finale
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione.
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