Risoluzione n. 191 del 23/07/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esamina il regime fiscale dell’assegnazione al Comune socio del comparto fognature bianche da parte di ALFA S.p.A. L’Agenzia conclude che l’operazione genera plusvalenza tassabile ai fini delle imposte dirette sulla base del valore normale, è fuori campo IVA perché i beni non hanno mai scontato detrazione, e sconta l’imposta di registro in misura fissa di 168 euro.
Assegnazione di beni al socio: trattamento tributario ai fini delle imposte dirette e indirette
Assegnazione di beni al socio: trattamento tributario dell’operazione
La risoluzione n. 191/E del 23 luglio 2009 riguarda il trattamento fiscale dell’assegnazione al socio unico, Comune di ..., del comparto delle fognature bianche da parte di ALFA S.p.A. L’interpello esamina separatamente i profili delle imposte dirette, dell’IVA e dell’imposta di registro, alla luce della storia dei beni e dei diversi passaggi societari intervenuti nel tempo.
Contesto fattuale e origine dei beni
ALFA S.p.A. è una società totalmente partecipata dal Comune di ..., costituita nel 2003 a seguito di scissione parziale di BETA S.p.A., a sua volta partecipata al 100% dallo stesso Comune e gestore unico del sistema idrico integrato dell’ATO 5. In ALFA sono confluiti beni immobili e infrastrutture del servizio idrico integrato, tra cui fognature nere, fognature bianche, depuratori e altri asset.
I beni oggetto della futura assegnazione, e in particolare il comparto delle fognature bianche, erano stati originariamente conferiti dal Comune nel 1996 all’Azienda Speciale BETA. Il conferimento era stato effettuato sulla base di stime interne e senza perizia giurata; successivamente, nel 1998, in sede di trasformazione in S.p.A., i medesimi asset erano stati rideterminati mediante perizia giurata e i relativi valori erano stati recepiti in contabilità.
Il Comune ritiene opportuno riassumere nel proprio ambito operativo la gestione delle fognature bianche, in quanto non direttamente connesse al servizio idrico integrato. ALFA S.p.A. intende quindi ridurre il capitale sociale per un importo pari al valore contabile del comparto e assegnare tali beni al socio unico.
Quesito posto dal contribuente
La società chiede di conoscere il trattamento tributario dell’operazione, sia per le imposte dirette sia per quelle indirette, con particolare riferimento a:
- eventuale rilevanza IVA dell’assegnazione;
- applicazione dell’imposta di registro;
- eventuale neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette.
Soluzione prospettata dalla società
ALFA S.p.A. sostiene che l’operazione non sia rilevante ai fini IVA, poiché i beni non avrebbero mai scontato detrazione dell’imposta in capo al Comune, all’Azienda Speciale BETA, alla BETA S.p.A. o alla stessa ALFA. Richiama l’articolo 10, n. 27-quinquies, del DPR n. 633 del 1972, ritenendo che l’assegnazione configuri operazione esente e non imponibile.
Inoltre, ritiene che l’imposta di registro debba applicarsi in misura fissa, poiché l’atto ricadrebbe comunque nel campo IVA. Quanto alle imposte dirette, la società sostiene che, essendo la riduzione di capitale pari al valore contabile dei beni, l’operazione sarebbe fiscalmente neutra e non genererebbe plusvalenze o minusvalenze.
Imposte dirette: tassazione della plusvalenza
L’Agenzia non condivide la tesi di neutralità fiscale. Richiama l’articolo 86, comma 1, lettera c), del TUIR, secondo cui le plusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito anche quando i beni sono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Poiché nell’assegnazione al socio non vi è un corrispettivo che compensi l’uscita dei beni dal patrimonio sociale, il comma 3 dello stesso articolo dispone che la plusvalenza è data dalla differenza tra:
- il valore normale del bene;
- il costo non ammortizzato.
Ne consegue che, ai fini delle imposte dirette, l’eventuale plusvalenza deve essere calcolata confrontando l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto con il valore normale dei beni assegnati, inteso come valore di mercato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR. La riduzione del capitale sociale in misura pari al valore contabile non rende quindi l’operazione fiscalmente neutra.
IVA: esclusione dal campo di applicazione
In via generale, l’articolo 2, secondo comma, n. 6, del DPR n. 633 del 1972 considera cessioni di beni, e quindi assoggetta ad IVA, le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto.
Tuttavia, l’Agenzia richiama la prassi amministrativa già espressa con la circolare n. 40 del 13 maggio 2002 e con la risoluzione n. 194 del 17 giugno 2002: la norma non si applica quando l’assegnazione riguarda beni per i quali non è stata detratta l’IVA al momento dell’acquisto. Tale principio è coerente con l’orientamento della Corte di Giustizia UE, secondo cui il bene destinato a uso privato o a finalità estranee all’impresa non deve essere assoggettato ad IVA se l’acquisto non ha consentito la detrazione.
Nel caso concreto, l’Agenzia ricostruisce la vicenda dei beni e osserva che:
- le fognature bianche erano state costruite dal Comune o ricevute a scomputo di oneri di urbanizzazione nell’ambito dell’attività istituzionale;
- nessuna detrazione IVA era stata operata dal Comune;
- i successivi passaggi a favore dell’Azienda Speciale BETA, della BETA S.p.A. e di ALFA S.p.A. non avevano comportato ulteriori lavori con detrazione dell’imposta;
- i trasferimenti intervenuti non avevano comunque costituito operazioni rilevanti ai fini IVA, in particolare per effetto della disciplina sulla trasformazione dell’Azienda Speciale in S.p.A. e delle scissioni.
Di conseguenza, i beni devono considerarsi come beni per i quali l’imposta non è stata detratta all’atto dell’acquisto. L’assegnazione al Comune socio è quindi esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
Esclusione dell’esenzione invocata dal contribuente
L’Agenzia non accoglie neppure il richiamo dell’istante all’articolo 10, n. 27-quinquies, del DPR n. 633 del 1972. Secondo la risoluzione, tale disposizione riguarda i casi di indetraibilità derivanti da ragioni soggettive o da specifici regimi oggettivi di indetraibilità, non il caso in cui la detrazione non sia stata esercitata perché i beni erano stati acquistati senza applicazione dell’imposta.
Per questo motivo, l’operazione non viene qualificata come esente, ma come esclusa dal campo IVA per difetto del presupposto oggettivo.
Imposta di registro: applicazione in misura fissa
Poiché l’operazione è fuori campo IVA, trova applicazione l’imposta di registro. L’Agenzia richiama l’articolo 4, comma 1, lettera d), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986, secondo cui le assegnazioni ai soci non soggette ad IVA scontano le stesse aliquote previste per i conferimenti di cui alla lettera a) del medesimo articolo.
A sua volta, la lettera a) rinvia all’articolo 1 della Tariffa, che stabilisce l’imposta di registro in misura fissa quando il trasferimento avviene a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali. Poiché il destinatario è il Comune, ente pubblico territoriale, l’assegnazione dei beni del comparto fognature bianche sconta l’imposta di registro in misura fissa pari a euro 168,00.
L’Agenzia precisa inoltre che, qualora l’operazione dovesse integrare una cessione di azienda o di ramo d’azienda, questione non valutabile in sede di interpello, l’imposta resterebbe comunque dovuta nella misura di euro 168,00.
Conclusioni operative
La risoluzione conclude che:
- ai fini delle imposte dirette, l’assegnazione al socio non è fiscalmente neutra e può generare plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 86 del TUIR, da determinarsi sulla base del valore normale;
- ai fini IVA, l’operazione è esclusa dal campo di applicazione, poiché i beni non hanno mai dato luogo a detrazione dell’imposta;
- ai fini dell’imposta di registro, l’atto sconta la misura fissa di euro 168,00, in quanto il beneficiario è un ente pubblico territoriale.
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