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Risoluzione

Risoluzione n. 75 del 5/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce il codice tributo "9007" per versare con F24 gli interessi dovuti sulle somme rateizzate conseguenti ai controlli formali ex art. 36-ter DPR 600/1973. Richiama inoltre le regole di rateazione, il tasso di interesse del 3,5% annuo e le modalità di compilazione del modello F24, con efficacia dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.

Istituzione del codice tributo 9007 per gli interessi sulle rate dei controlli formali ex art. 36-ter DPR 600/1973

Istituzione del codice tributo per gli interessi su somme rateizzate da controllo formale

La risoluzione disciplina il versamento, tramite modello F24, degli interessi dovuti sulle somme rateizzate a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Viene istituito uno specifico codice tributo per consentire tale pagamento e vengono richiamate le condizioni di rateazione previste dalla normativa vigente.

Quadro normativo richiamato

Il documento richiama l’art. 3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, che consente la rateizzazione delle somme dovute:

  • a seguito dei controlli automatici di cui all’art. 36-bis del DPR 600/1973;
  • a seguito dei controlli automatici di cui all’art. 54-bis del DPR 633/1972;
  • a seguito dei controlli formali di cui all’art. 36-ter del DPR 600/1973.

Regole di rateazione delle somme dovute

Per le somme dovute a seguito delle comunicazioni dell’Agenzia, la risoluzione riporta le seguenti condizioni:

  • se l’importo supera 2.000 euro, il pagamento può essere effettuato in un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo;
  • se l’importo supera 5.000 euro, la dilazione può arrivare fino a 20 rate trimestrali di pari importo;
  • se l’importo supera 50.000 euro, il pagamento può essere effettuato in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, previa prestazione delle garanzie previste dalla legge;
  • le garanzie devono essere presentate all’ufficio entro 10 giorni dal versamento della prima rata;
  • la prima rata deve essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’Agenzia;
  • le rate trimestrali successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre;
  • sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi al tasso annuo del 3,5%.

Codice tributo istituito

Per il pagamento degli interessi sulle somme dovute in forma rateizzata ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/1973, viene istituito il codice tributo:

  • "9007" – "Interessi sul pagamento in forma rateale delle somme dovute a seguito del controllo formale di cui all’art. 36-ter del d.P.R. 600/73".

Modalità di compilazione del modello F24

Il codice tributo deve essere indicato nella sezione Erario del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme riportate nella colonna "importi a debito versati". Inoltre:

  • nel campo "anno di riferimento" va indicato l’anno d’imposta oggetto del controllo;
  • nell’apposito campo va indicato il codice atto contenuto nella comunicazione inviata dall’Agenzia.

Decorrenza dell’efficacia

Il codice tributo è operativo a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione, datata Roma, 4 marzo 2008.

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