Risoluzione n. 80 del 6/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 6497 per consentire, tramite modello F24, il versamento dell’IVA dovuta per la rettifica della detrazione da parte dei contribuenti minimi. Il documento richiama il regime fiscale introdotto dalla legge n. 244/2007, indica le modalità di pagamento in unica soluzione o in cinque rate annuali senza interessi e precisa come compilare il modello F24.
Istituzione del codice tributo 6497 per il versamento dell’IVA da rettifica della detrazione dei contribuenti minimi
Istituzione del codice tributo per l’IVA da rettifica della detrazione dei contribuenti minimi
La risoluzione disciplina le modalità di versamento dell’IVA dovuta per effetto della rettifica della detrazione da parte dei contribuenti minimi, introducendo uno specifico codice tributo da utilizzare nel modello F24. Il documento si colloca nell’ambito del regime fiscale semplificato previsto dalla legge finanziaria 2008.
Regime dei contribuenti minimi
L’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, un regime fiscale semplificato e agevolato per i soggetti la cui attività d’impresa, artistica o professionale sia qualificabile come "minima".
Il regime è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di impresa, arti o professioni e che, nell’anno solare precedente, abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro, oltre a soddisfare le ulteriori condizioni previste dal comma 96 della citata legge.
Rettifica della detrazione IVA
Il documento richiama la rettifica della detrazione prevista dall’articolo 19-bis-2 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Per effetto dell’ingresso nel regime dei contribuenti minimi, l’IVA dovuta a seguito di tale rettifica deve essere versata secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 gennaio 2008.
Il versamento può essere effettuato:
- in un’unica soluzione;
- oppure in cinque rate annuali di pari importo, senza applicazione di interessi.
La prima rata, o l’unica soluzione, deve essere versata entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’IVA relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi. Le rate successive devono essere versate entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sostitutiva prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244/2007.
Codice tributo istituito
Per consentire il versamento delle somme con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la risoluzione istituisce il seguente codice tributo:
- 6497 – "IVA derivante da rettifica della detrazione per i contribuenti minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
Compilazione del modello F24
Nella compilazione del modello F24, il codice tributo 6497 deve essere indicato nella sezione Erario. Come anno di riferimento deve essere riportato l’anno d’imposta per il quale è stata operata la rettifica, cioè l’anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi, espresso nella forma AAAA.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 6 mar 2008Risoluzione n. 78 del 6/03/2008
- Risoluzione · 6 mar 2008Risoluzione n. 79 del 6/03/2008
- Risoluzione · 5 mar 2008Risoluzione n. 75 del 5/03/2008
- Risoluzione · 5 mar 2008Risoluzione n. 76 del 5/03/2008
- Risoluzione · 5 mar 2008Risoluzione n. 77 del 5/03/2008
- Risoluzione · 7 mar 2008Risoluzione n. 82 del 7/03/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →