Risoluzione n. 77 del 5/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate ritiene detraibili le spese sostenute per la frequenza della SILSIS, scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario, poiché il corso è qualificabile come corso di istruzione universitaria ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e) del Tuir.
Detraibilità Irpef delle spese per la frequenza della SILSIS
Detraibilità delle spese per la SILSIS
La risoluzione esamina un interpello relativo alla possibilità di detrarre dall’Irpef le spese sostenute da un contribuente per la frequenza della figlia fiscalmente a carico presso la sezione di Milano della SILSIS, scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario istituita in consorzio tra università della Regione Lombardia. L’Amministrazione conclude positivamente, ritenendo il corso assimilabile a un corso di istruzione universitaria.
Quesito e posizione del contribuente
Il contribuente chiede se le spese di iscrizione e frequenza della scuola possano essere portate in detrazione in dichiarazione dei redditi. Egli ritiene che tali costi siano detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e) del Tuir.
Quadro normativo richiamato
L’art. 15, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 917 del 1986 prevede la detrazione dall’Irpef delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, nei limiti della misura stabilita per tasse e contributi degli istituti statali. La questione centrale è quindi stabilire se la SILSIS rientri o meno tra i corsi di istruzione universitaria.
Orientamenti di prassi richiamati
L’Agenzia richiama precedenti documenti di prassi che hanno già ammesso la detrazione per:
- spese di frequenza di corsi universitari di specializzazione presso università statali, purché riconosciuti dall’ordinamento universitario;
- spese per corsi di perfezionamento tenuti presso l’università;
- spese per master universitari, quando per durata e struttura siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e siano gestiti da istituti universitari pubblici o privati.
Caratteristiche della SILSIS rilevanti ai fini fiscali
La risoluzione ricostruisce la natura dei corsi SSIS/SILSIS come percorsi di formazione post-laurea finalizzati all’abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie inferiori e superiori. In particolare, viene evidenziato che:
- l’abilitazione si consegue con corsi biennali di formazione post-laurea istituiti presso le università;
- i corsi sono a numero chiuso e l’accesso avviene mediante selezione;
- prevedono esami teorici e un periodo di tirocinio presso scuole statali sotto la guida di un tutor.
Con riferimento alla SILSIS di Milano, l’ordinamento didattico prodotto in allegato all’istanza mostra che il corso ha l’obiettivo di sviluppare le competenze professionali dell’insegnante della scuola secondaria. Sono inoltre indicate le seguenti caratteristiche:
- frequenza non inferiore a 1000 e non superiore a 1200 ore, distribuite su due anni;
- prova finale con presentazione e discussione di un elaborato scritto, in particolare sulle attività di laboratorio e tirocinio;
- rilascio di un diploma di specializzazione con valore di esame di Stato, abilitante all’insegnamento per la classe corrispondente;
- valore del diploma come titolo di ammissione ai concorsi per posti di insegnante nella scuola secondaria.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base di tali elementi, l’Agenzia ritiene che il corso seguito presso la SILSIS possa essere considerato un "corso di istruzione universitaria". Di conseguenza, le spese sostenute per la sua frequenza possono beneficiare della detrazione prevista dall’art. 15, comma 1, lett. e) del Tuir.
Conclusione
La risposta all’interpello è dunque favorevole al contribuente: le spese per la frequenza della SILSIS sono detraibili in dichiarazione dei redditi nei limiti previsti dalla norma richiamata.
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