Risoluzione n. 78 del 6/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’aliquota IVA agevolata del 10% prevista per le opere realizzate ai sensi del D.L. n. 2 del 1987 si applica solo alle opere di impiantistica sportiva eseguite nel rispetto di quella specifica disciplina. Gli impianti di innevamento destinati alle opere di accompagnamento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, realizzati secondo la diversa procedura della legge n. 166 del 2002, non possono beneficiare dell’agevolazione e restano soggetti all’aliquota ordinaria.
IVA ridotta al 10% per impianti di innevamento e opere di impiantistica sportiva
IVA agevolata per opere di impiantistica sportiva e impianti di innevamento
La risoluzione esamina se gli impianti di innevamento realizzati nell’ambito delle opere di accompagnamento ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 possano usufruire dell’aliquota IVA ridotta del 10% prevista per le opere eseguite ai sensi del D.L. n. 2 del 1987. L’Agenzia conclude negativamente, precisando che l’agevolazione è circoscritta alle opere realizzate secondo la specifica disciplina del decreto-legge citato e non è estendibile per analogia a procedure diverse.
Quesito posto dalla società istante
La Alfa s.r.l. rappresenta di dover realizzare impianti di innevamento nell’ambito di una procedura di programmazione e finanziamento pubblico relativa alle cosiddette "Opere di accompagnamento ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006". La società chiede se tali opere possano essere assimilate alle opere realizzate ai sensi del D.L. n. 2 del 1987, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Posizione del contribuente
La società ritiene che, in ragione della stretta analogia tra le procedure del D.L. n. 2 del 1987 e quelle previste dalla legge n. 166 del 2002, le opere in questione debbano considerarsi eseguite ai sensi e con le procedure del decreto-legge del 1987. Da ciò deriverebbe, secondo l’istante, l’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata del 10%.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce la disciplina del D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge n. 65 del 1987, come modificato dal D.L. n. 22 del 1988, evidenziando che esso disciplina soggetti, procedure e modalità di finanziamento per programmi straordinari di interventi per l’impiantistica sportiva destinati a:
- ospitare gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990;
- soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive con strutture polifunzionali;
- promuovere l’esercizio dell’attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.
Richiama inoltre l’art. 3-bis del medesimo decreto, secondo cui le opere realizzate per le finalità del decreto sono disciplinate ai fini fiscali dalla parte seconda, n. 22, della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972, disposizione poi trasfusa nel n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, che prevede l’aliquota IVA del 10% per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge n. 847 del 1964.
Chiarimenti interpretativi già forniti in precedenza
La risoluzione richiama precedenti documenti di prassi. In particolare:
- la risoluzione n. 430372 del 30 luglio 1990, che ha chiarito che l’aliquota IVA ridotta si applica soltanto agli impianti sportivi e relative infrastrutture costruiti, ampliati o ristrutturati ai sensi del D.L. n. 2 del 1987, con i relativi finanziamenti, procedure, modalità e soggetti;
- la circolare n. 1 del 2 marzo 1994, che ha precisato che il trattamento agevolato si applica anche alle opere di impiantistica sportiva realizzate ai sensi e con le procedure del decreto-legge n. 2 del 1987.
Motivi del diniego dell’agevolazione
Secondo l’Agenzia, il regime agevolato previsto dall’art. 3-bis del D.L. n. 2 del 1987 si applica esclusivamente alle opere di impiantistica sportiva realizzate ai sensi e per le finalità del medesimo decreto, vale a dire alle opere rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 1, e purché siano rispettati tutti i requisiti e le modalità previste dalla disciplina speciale.
Nel caso esaminato, invece, gli impianti di innevamento rientrano nelle "Opere di accompagnamento ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", che seguono una procedura distinta di programmazione e stanziamento pubblico, riconducibile alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e alla legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 21.
Pertanto, tali opere non rientrano tra quelle disciplinate dal D.L. n. 2 del 1987 e non possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10% prevista dal n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972.
Esclusione dell’applicazione analogica
L’Agenzia sottolinea inoltre che le norme agevolative non sono suscettibili di applicazione analogica, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia CE C-150/99 del 18 gennaio 2001 e la risoluzione n. 149/E del 19 ottobre 2005. Di conseguenza, l’analogia tra la procedura prevista dalla legge n. 166 del 2002 e quella del D.L. n. 2 del 1987 non è sufficiente a consentire l’estensione del beneficio fiscale.
Conclusione
La risposta finale è che gli impianti di innevamento oggetto dell’istanza non possono fruire dell’aliquota IVA del 10% prevista per le opere realizzate ai sensi del D.L. n. 2 del 1987. La risoluzione conferma quindi la necessità di applicare il regime IVA ordinario per tali interventi, trattandosi di opere realizzate nell’ambito di una disciplina normativa diversa e autonoma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 6 mar 2008Risoluzione n. 79 del 6/03/2008
- Risoluzione · 6 mar 2008Risoluzione n. 80 del 6/03/2008
- Risoluzione · 5 mar 2008Risoluzione n. 75 del 5/03/2008
- Risoluzione · 5 mar 2008Risoluzione n. 76 del 5/03/2008
- Risoluzione · 5 mar 2008Risoluzione n. 77 del 5/03/2008
- Risoluzione · 7 mar 2008Risoluzione n. 82 del 7/03/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →