Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 76 del 5/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il reverse charge si applica alle prestazioni rese in subappalto nel settore edile quando appaltatore e subappaltatore operano nella sezione F ATECO e l’operazione è una prestazione di servizi, non una semplice cessione con posa in opera. Nel caso concreto, le prestazioni di ALFA Srl verso BETA Srl, e quelle dei terzi specializzati verso ALFA Srl, risultano soggette a inversione contabile se rese da soggetti del settore edile.

Applicazione del reverse charge nei subappalti edili per opere prefabbricate in cemento armato

Reverse charge nei subappalti per opere prefabbricate

La risoluzione esamina l’applicazione del regime dell’inversione contabile, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, in relazione a un appalto per la realizzazione di opere prefabbricate in cemento armato precompresso. Il documento chiarisce quando le prestazioni rientrano nel settore edile e quando, invece, restano escluse perché qualificabili come cessioni di beni con posa in opera.

Quesito posto dalla società istante

ALFA Srl svolge attività di produzione di prefabbricati in cemento armato precompresso, classificata con codice ATECOFIN 2004 26.61.0, confluito nel codice ATECO 2007 23.61.00. La società ha stipulato un contratto di appalto con BETA Srl per la realizzazione di opere fabbricate e, a sua volta, si avvale di terzi specializzati per il montaggio e l’installazione delle opere prefabbricate.

La società chiede se, nei due rapporti contrattuali:

  • tra ALFA Srl e BETA Srl;
  • tra ALFA Srl e i terzi specializzati nel montaggio, si applichi il reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lettera a), DPR n. 633 del 1972.

Soluzione prospettata dal contribuente

Secondo ALFA Srl, il reverse charge non sarebbe applicabile:

  • nel rapporto con BETA Srl, perché la società non opererebbe nel quadro di un’attività riconducibile alla sezione F della classificazione ATECOFIN "Costruzioni" e perché la posa in opera sarebbe accessoria rispetto alla fornitura di opere prefabbricate, con prevalenza dell’obbligazione di dare;
  • nel rapporto con il terzo specializzato, perché la prestazione non deriverebbe da un contratto di appalto.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 17, sesto comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, come modificato dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che prevede il reverse charge per le prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore.

Sono inoltre richiamate le seguenti precisazioni di prassi:

  • circolare n. 37 del 29 dicembre 2006: il meccanismo si applica alle prestazioni dipendenti da subappalti nel settore edile e le attività rilevanti sono quelle della sezione F "Costruzioni" della tabella ATECOFIN 2004, poi ATECO 2007;
  • circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, punto 5.2: il reverse charge edilizio si applica solo se sia appaltatore sia subappaltatore operano in attività riconducibili alla sezione F;
  • circolare n. 37 del 29 dicembre 2006, punto 3: sono escluse le forniture di beni con posa in opera quando la posa è accessoria alla cessione del bene, perché ai fini IVA si tratta di cessioni di beni e non di prestazioni di servizi;
  • risoluzione n. 220 del 10 agosto 2007: per distinguere tra cessione di beni e prestazione di servizi occorre guardare alla volontà contrattuale delle parti e alla prevalenza dell’obbligazione di dare o di fare.

Ricostruzione dei rapporti contrattuali

Dalla documentazione emerge uno schema con tre soggetti:

  • GAMMA, committente principale e proprietaria dell’opera, che affida i lavori a BETA Srl;
  • BETA Srl, che svolge lavori generali di costruzione di edifici con codice ATECOFIN 45.21.1, corrispondente al codice ATECO 2007 41.20.00, e appalta ad ALFA Srl la realizzazione di strutture prefabbricate;
  • ALFA Srl, che nel contratto si riserva il diritto di subappaltare a terzi specializzati servizi e forniture, tra cui trasporto, montaggio del prefabbricato e installazione.

Verifica della natura dell’attività svolta da ALFA Srl

Per stabilire l’applicabilità del reverse charge occorre verificare, in primo luogo, che appaltatore e subappaltatore operino entrambi in ambito riconducibile alla sezione F della tabella ATECOFIN.

L’Agenzia osserva che ALFA Srl esercita formalmente un’attività di produzione di prefabbricati, classificata nella sezione D "Attività manifatturiere". Tuttavia, nel caso concreto, la prestazione non si limita alla fabbricazione di elementi prefabbricati in stabilimento, ma comprende la realizzazione dell’opera con montaggio nel cantiere edile.

In particolare:

  • la sezione D non comprende le attività di costruzione di strutture e le operazioni di fabbricazione eseguite nel cantiere edile, che vanno ricondotte alla sezione F;
  • nella sezione F rientra l’attività di montaggio di edifici e strutture prefabbricati completi con elementi prodotti in proprio quando il principale materiale utilizzato è il calcestruzzo;
  • nel caso di specie i prefabbricati sono in calcestruzzo e la documentazione indica che la fornitura include anche montaggio e trasporto in loco.

Ne deriva che l’attività effettivamente resa da ALFA Srl è qualificata come "montaggio e installazione in loco di opere prefabbricate", attività riconducibile alla sezione F e distinta dalla sola produzione di prefabbricati in cemento, che resta invece associata al codice ATECOFIN 26.61.0.

Qualificazione dell’operazione: prestazione di servizi e non cessione con posa in opera

Il secondo profilo riguarda la natura del contratto. L’Agenzia ritiene che l’operazione non sia una cessione di beni con posa in opera, ma una prestazione di servizi.

La ragione è che le parti hanno inteso affidare la realizzazione di un’opera con strutture prefabbricate, cioè un risultato unitario e nuovo rispetto al semplice complesso dei beni utilizzati. Pertanto:

  • non si tratta della mera fornitura di materiali con installazione accessoria;
  • la prestazione di fare è prevalente rispetto alla cessione dei beni impiegati.

Conclusioni sull’applicazione del reverse charge

Sulla base di tali elementi, l’Agenzia conclude che:

  • le prestazioni fatturate da ALFA Srl a BETA Srl sono soggette a reverse charge, poiché entrambe le società operano nel quadro di un’attività riconducibile al settore edile e l’operazione è qualificata come prestazione di servizi in subappalto;
  • anche le prestazioni di scarico, movimentazione e montaggio rese dai terzi specializzati ad ALFA Srl sono soggette al medesimo meccanismo, purché tali soggetti svolgano attività riconducibili alla sezione F della tabella ATECOFIN 2004.

Principio desumibile dal documento

La risoluzione afferma in sostanza che, nei contratti di subappalto relativi a opere prefabbricate da realizzarsi in cantiere, il reverse charge si applica quando l’attività concreta è riconducibile alle costruzioni e non a una mera produzione industriale di beni. È decisiva la qualificazione sostanziale dell’operazione e la riconducibilità dei soggetti coinvolti alla sezione F delle classificazioni ATECO richiamate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.