Ordinanza n. 2464/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione terza, n. 235 del 21 maggio 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dei lavori, relativa a opere precarie stagionali e opere fisse abusive
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Puglia, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. La controversia riguarda un provvedimento amministrativo limitato alla sospensione dei lavori relativi a opere precarie stagionali e opere fisse, rispetto alle quali il giudice rileva l'esecuzione di lavorazioni abusive. La società lamentava, in sostanza, la necessità della sospensione dell'atto impugnato, prospettando il pregiudizio derivante dalla compromissione dell'inizio della stagione balneare. Risulta inoltre avviato un procedimento di sanatoria postuma ai sensi dell'art. 167 d.lgs. n. 42/2004.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora richiesti per la tutela cautelare. Quanto al fumus, dalla documentazione emergevano lavorazioni abusive riguardanti tanto le opere precarie stagionali quanto quelle fisse. Quanto al periculum, il provvedimento impugnato ordinava soltanto la sospensione dei lavori e non impediva l'inizio della stagione balneare da parte della società che gestisce il ristorante e lo stabilimento. Il procedimento di sanatoria postuma avviato ai sensi dell'art. 167 d.lgs. n. 42/2004 proseguiva autonomamente e non risultava pregiudicato dal provvedimento di sospensione. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.000,00 a favore di ciascuna amministrazione costituita.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare richiede la compresenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 167 d.lgs. n. 42/2004
Il procedimento di sanatoria postuma paesaggistica avviato dalla società segue il proprio corso indipendentemente dal provvedimento di sospensione dei lavori.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere concessa soltanto quando risultino integrati sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora; l'assenza di uno solo dei due presupposti è sufficiente a respingere la domanda cautelare.
- Non sussiste un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione di un provvedimento che ordina soltanto la sospensione dei lavori quando tale atto non impedisca l'avvio dell'attività stagionale esercitata dal destinatario.
- L'avvio di un procedimento di sanatoria postuma ai sensi dell'art. 167 d.lgs. n. 42/2004 non determina, di per sé, la sospensione dell'efficacia di un distinto provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori né rende attuale il pregiudizio cautelare, quando il procedimento di sanatoria prosegua autonomamente.
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