Cassazione Penale, Sentenza n. 10050/2025 del 13/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per vizio di motivazione e travisamento delle prove con riguardo all'elemento soggettivo (dolo di evasione) dei reati contestati nei capi 2) e 3). In particolare ha sostenuto che la deposizione del teste Fabiano non prova la restituzione della documentazione contabile alla societa amministrata dal ricorrente, ma solo l'esistenza di una nota di restituzione; inoltre ha denunciato la mancanza di motivazione circa il dolo in relazione al capo 2), relativo all'omessa presentazione della dichiarazione per il 2016 (reddeiti 2015), atteso che la documentazione contabile mancante citata al capo 3) riguardava anni diversi (2012 e 2013) e non l'anno 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui le risultanze istruttorie (deposizione del teste Fabiano, nota di restituzione e mancato rinvenimento della documentazione, omissioni dichiarative per piu anni, occultamento della documentazione e l'entita dell'imposta non versata) vanno lette unitariamente e sono idonee a dimostrare il dolo di evasione. Si è rilevato che per il periodo d'imposta 2015 (capo 2) l'imposta non versata ammontava a euro 782.813,00, l'omissione era stata preceduta da una analoga omissione per il 2012 e non vi era stato alcun versamento postumo; la Corte d'appello ha inoltre ridotto la pena complessiva a un anno e sette mesi di reclusione per i reati residui (capi 2 e 3) e aveva dichiarato estinto per prescrizione il capo 1). La Cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito sufficiente e non manifestamente illogica e ha respinto la richiesta del Procuratore Generale di annullare limitatamente al capo 2) e rinviare per nuovo esame. Al rigetto segue condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
omessa presentazione della dichiarazione
La Corte ha ritenuto che il dolo specifico di evasione possa desumersi dall'entita dell'imposta non versata (superamento della soglia di punibilita), dalla consapevolezza dell'ammontare dovuto e da elementi ulteriori quali omissioni ripetute, mancati versamenti postumi e occultamento della documentazione contabile; tale insieme di indizi consente di inferire anche il dolo eventuale.
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
occultamento o distruzione delle scritture contabili
La distruzione o l'occultamento della documentazione contabile e amministrativa e stata valutata come condotta funzionale a ostacolare la ricostruzione dei ricavi e l'accertamento impositivo, elemento ritenuto coerente con la finalita di evadere le imposte.
art. 616 cod. proc. pen.
onere delle spese del procedimento
In caso di rigetto del ricorso per cassazione la parte ricorrente e tenuta al pagamento delle spese del procedimento di cassazione, conformemente all'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La sussistenza del dolo di evasione nell'omessa presentazione della dichiarazione puo essere desunta non solo dalla mera omissione, ma dalla combinazione di piu indici: entita dell'imposta non versata, reiterazione dell'omissione, mancato pagamento postumo e condotte di occultamento della documentazione contabile.
- La sola esistenza di una nota di restituzione della documentazione, letta insieme al mancato rinvenimento effettivo dei documenti e alla deposizione testimoniale, puo legittimare la valutazione dei giudici di merito circa l'occultamento o distruzione delle scritture, se la motivazione e complessivamente coerente e non manifestamente illogica.
- Il giudizio di legittimita non e destinato a rivedere le valutazioni probatorie dei giudici di merito salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o carente: le rinnovate interpretazioni dei fatti dal ricorrente devono evidenziare gravita ed elementi nuovi per superare la valutazione di merito.
- La mancanza di documentazione riferibile a anni diversi non annulla automaticamente la possibilita di inferire il dolo rispetto a un altro periodo d'imposta se esistono indizi convergenti che denotano una condotta coordinata volta all'evasione.
- Per contrastare efficacemente una ricostruzione basata su indici convergenti, il ricorrente deve fornire argomentazioni e prove capaci di dimostrare l'insussistenza o l'errore nella ricostruzione fattuale, non limitandosi a una diversa lettura formale delle dichiarazioni testimoniali.
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