Ordinanza n. 2085/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto n. -OMISSIS-di esclusione dalla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 10 dicembre 2024, n. 3059, per la classe di concorso A18 - Filosofia e Scienze Umane, adottato dall'U.S.R. per la Lombardia, recante, nei confronti della ricorrente, la seguente motivazione: «-OMISSIS-»; - ove occorra, dell'art. 4, co. 1, del bando di concorso nella parte in cui prevede che i candidati debbano possedere, ai fini dell'ammissione, un titolo di studio «coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso», laddove interpretato e applicato dall'Amministrazione in senso rigido, formalistico e escludente, senza una valutazione sostanziale nonché dell'art. 4, co. 6, del medesimo bando di concorso, secondo cui «I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale»; - ove occorra, del decreto n. -OMISSIS-, recante l'approvazione della graduatoria finale di merito del concorso per la classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze umane (Regione Lombardia), nella parte in cui non reca l'inclusione del nominativo dell'odierna ricorrente; - nei limiti di interesse, dell'Allegato A del D.M. 259/17 del M.I.U.R. nella parte in cui, con riferimento alla classe di concorso A-18 - Filosofia e Scienze Umane, prevede, alla nota 5), che la laurea in LM-78 Scienze filosofiche richieda «24 [crediti] tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12», laddove interpretata nel senso di escludere ogni valutazione di equivalenza, affinità o coerenza sostanziale degli insegnamenti sostenuti e per l'adozione di opportune misure cautelari volte a consentire l'ammissione con riserva della ricorrente alla procedura concorsuale per la classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze umane, ovvero il suo inserimento con riserva nella graduatoria di merito, anche in soprannumero, assumendo ogni conseguente e opportuna determinazione afferente alla posizione giuridica e professionale della medesima nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. mediante ordine all'Amministrazione resistente di ammettere l'odierna ricorrente alla procedura concorsuale in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per la classe di concorso A-18 - Filosofia e Scienze Umane, nonché, ove occorra, la clausola del bando sui requisiti di ammissione, la graduatoria finale e la disciplina dei titoli di accesso
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'U.S.R. per la Lombardia l'ha esclusa dal concorso bandito per la classe A-18, deducendo l'illegittimità dell'interpretazione rigida e formalistica del requisito relativo al possesso di un titolo di studio coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione. Ha contestato anche la clausola del bando che consente l'esclusione in qualsiasi momento per carenza dei requisiti, la graduatoria finale nella parte in cui non la include e, nei limiti dell'interesse, l'Allegato A al d.m. 259/2017, con riferimento alla previsione di specifici crediti SPS richiesti alla laurea LM-78. La ricorrente ha sostenuto la necessità di una valutazione sostanziale di equivalenza, affinità o coerenza degli insegnamenti sostenuti e ha chiesto l'ammissione, anche con riserva, alla procedura o l'inserimento con riserva in graduatoria, nonché, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le questioni controverse richiedano una cognizione piena, incompatibile con la delibazione sommaria propria della fase cautelare. Non ha quindi definito nel merito la legittimità dell'esclusione, delle clausole del bando, della graduatoria o della disciplina dei titoli di accesso, né ha disposto l'ammissione cautelare della ricorrente. Ha ritenuto adeguata forma di tutela interinale la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, fissata per l'11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nella fase incidentale, ma il giudice ha ritenuto non sufficiente la cognizione sommaria e ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
art. 30 c.p.a.
È stato richiamato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di accertamento e condanna dell'amministrazione, anche con riferimento al danno da perdita di chance; la domanda non è stata decisa in questa fase.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
Allegato A, nota 5), d.m. 259/2017
24 [crediti] tra: SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12
La disposizione è stata impugnata nella parte in cui è stata interpretata come preclusiva di ogni valutazione di equivalenza, affinità o coerenza sostanziale degli insegnamenti; il TAR non ne ha ancora valutato la legittimità.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono una cognizione piena incompatibile con la delibazione sommaria, il giudice amministrativo può non definire la domanda cautelare nel merito e soddisfare le esigenze interinali mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito.
- La fissazione sollecita dell'udienza di merito costituisce una misura di tutela interinale alternativa alla pronuncia cautelare quando consenta di assicurare tempestivamente la protezione della posizione dedotta in giudizio.
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