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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-422/23

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 29 ottobre 2025. — Lara Comi contro Parlamento europeo. — Diritto delle istituzioni – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo – Recupero di indennità versate a titolo di rimborso di spese parlamentari – Ripetizione dell’indebito – Arricchimento senza causa. — Causa T-422/23

Giurisprudenza europea62023TJ0422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione di recupero emessa nei confronti di Lara Comi per spese imputate alla voce di bilancio 400 del Parlamento europeo. Ha respinto le censure su ricevibilità, legittimo affidamento, prescrizione, proporzionalità e motivazione, ma ha escluso che il Parlamento potesse recuperare somme relative a vari contratti quando le prestazioni erano state effettivamente rese e non risultava che la deputata sapesse o dovesse sapere dell’irregolarità. La sentenza precisa che il recupero non può poggiare su una responsabilità oggettiva generalizzata del deputato e che, in tali casi, opera il divieto di arricchimento senza causa.

Recupero di indennità versate su stanziamenti della voce di bilancio 400 del Parlamento europeo: il Tribunale chiarisce quando l’istituzione può ripetere somme pagate a terzi per contratti di servizi del deputato e quando opera il limite del divieto di arricchimento senza causa.

La questione giuridica

Se, in relazione a spese sostenute a valere sulla voce di bilancio 400 del Parlamento europeo e pagate a prestatori di servizi indicati dalla deputata, il Parlamento potesse recuperare le somme ex articolo 98, paragrafo 5, del regolamento finanziario anche in assenza di prova che la ricorrente conoscesse o dovesse conoscere le irregolarità, e se il controllo ex ante effettuato dai servizi del Parlamento e del Gruppo PPE escludesse il successivo recupero; inoltre, se alcune somme fossero prescritte e se la decisione fosse sufficientemente motivata.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che il controllo ex ante sui documenti di spesa non costituisce un’approvazione definitiva e non impedisce all’istituzione di effettuare controlli ex post e di recuperare gli importi indebitamente pagati; tuttavia, il recupero ex articolo 98, paragrafo 5, del regolamento finanziario non può essere fondato su una responsabilità oggettiva del deputato per fatti di terzi quando il deputato non era a conoscenza né avrebbe dovuto essere chiaramente a conoscenza dell’irregolarità e le prestazioni sono state effettivamente rese, perché in tale ipotesi il recupero sarebbe contrario al divieto di arricchimento senza causa. Il Tribunale conferma inoltre che il termine quinquennale di prescrizione decorre da quando l’istituzione è normalmente in grado di far valere il credito, e annulla la decisione solo per i contratti nei quali manca la prova della consapevolezza della ricorrente o della sussistenza di un irregolare arricchimento recuperabile.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 88 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 36 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 74 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 101 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 105 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012
  • Regolamento relativo all’utilizzo degli stanziamenti della voce di bilancio 400 del Parlamento europeo (regolamento 400)
  • Articoli 1.1.1, 1.4, 2.2.3, 2.6 e 2.7.1 del regolamento 400
  • Articolo 29, paragrafo 4, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati del Parlamento europeo
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Recupero di indennità versate su stanziamenti della voce di bilancio 400 del Parlamento europeo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Lara Comi contro una decisione del Segretario generale del Gruppo PPE al Parlamento europeo e la conseguente nota di addebito del Direttore generale delle Finanze. La controversia concerne il recupero di somme versate per contratti di servizi finanziati con la voce di bilancio 400 del Parlamento, in seguito a un’indagine OLAF che aveva rilevato irregolarità nell’esecuzione di diversi contratti.

Fatti e svolgimento del procedimento

La ricorrente, deputata al Parlamento europeo in due distinti periodi, aveva chiesto il rimborso di spese relative a contratti con diversi prestatori di servizi, scegliendo il pagamento diretto ai fornitori. Dopo l’indagine OLAF, il Segretario generale del Gruppo PPE avviava la procedura di recupero ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 5, del regolamento finanziario e del regolamento 400, per un importo iniziale di EUR 131 266, poi ridotto con la decisione impugnata a EUR 116 870. La nota di addebito n. 7030000946 veniva emessa il 3 luglio 2023.

Domande delle parti e ricevibilità di alcune conclusioni

La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti impugnati, nonché varie pronunce dichiarative, la sospensione dell’esecuzione e la rideterminazione delle somme. Il Tribunale respingeva come irricevibili i documenti prodotti per la prima volta in replica, la domanda di mezzi istruttori, la richiesta di sospensione non formulata con atto separato e le domande dichiarative, ritenendo invece ammissibile la parte del ricorso sostanzialmente diretta all’annullamento.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama, tra le altre, le disposizioni del regolamento finanziario del 2018 sugli obblighi dell’ordinatore, sui controlli ex ante e ex post, sull’accertamento e recupero dei crediti, nonché sul termine quinquennale di prescrizione. Rilevanti anche il regolamento 400 sulle spese dei gruppi politici del Parlamento, soprattutto gli articoli 1.1.1, 1.4, 2.2.3 e 2.7.1, e le norme processuali del Tribunale in materia di prove, mezzi istruttori e ricevibilità del ricorso.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

Sul primo motivo, il Tribunale chiarisce che i controlli ex ante eseguiti dai servizi del Parlamento o del Gruppo PPE non equivalgono a un’autorizzazione incondizionata e non escludono controlli successivi ex post. Tuttavia, la ricorrente non dimostrava di aver ricevuto assicurazioni precise, incondizionate e concordanti idonee a generare un legittimo affidamento nel fatto che le spese non sarebbero mai state contestate. Il motivo è quindi respinto.

Ragionamento sulla prescrizione

Sul secondo motivo, il Tribunale applica il termine quinquennale previsto dall’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento finanziario, ribadendo che esso decorre da quando l’istituzione è normalmente in grado di far valere il proprio credito. In presenza di un’indagine OLAF che ha fatto emergere elementi essenziali non conoscibili prima con la diligenza richiesta, il dies a quo coincide con la ricezione della relazione finale OLAF. Per i contratti esaminati, il Tribunale ritiene che il termine non fosse decorso.

Ragionamento centrale sulla responsabilità e sul divieto di arricchimento senza causa

Sul terzo motivo, il Tribunale censura l’impostazione del Parlamento, che aveva trattato la responsabilità della deputata come oggettiva e assimilabile a quella sviluppata in materia di assistenza parlamentare. La sentenza distingue però i contratti con terzi dall’assistenza parlamentare: per i primi, il deputato non può essere tenuto al recupero se non sapeva e non avrebbe dovuto sapere dell’irregolarità, salvo diversa base giuridica espressa. Il Tribunale afferma inoltre che, quando il servizio o il prodotto sono stati effettivamente resi e il bilancio dell’Unione non ha subito un pregiudizio, un recupero integrale può integrare un arricchimento senza causa del Parlamento, principio generale dell’ordinamento dell’Unione.

Proporzionalità e motivazione

Il quarto motivo, fondato sulla proporzionalità, è respinto: il recupero non è automatico né riducibile per iniziativa del debitore, mentre l’eventuale rinuncia spetta all’ordinatore e presuppone i criteri dell’articolo 101 del regolamento finanziario. Il quinto motivo, relativo alla motivazione e ai diritti della difesa, è anch’esso respinto, poiché la decisione impugnata indicava chiaramente la base giuridica e le ragioni del recupero.

Esame dei singoli contratti

Nel sesto motivo il Tribunale procede a un esame contratto per contratto e distingue tra le situazioni in cui la ricorrente era consapevole dell’irregolarità e quelle in cui tale consapevolezza non era dimostrata. Annulla il recupero per il primo contratto con la società F e per i contratti con le società J, C, H, G, I e L, ritenendo che, in tali casi, le prestazioni erano state comunque rese ma il Parlamento non aveva provato che la deputata sapesse o dovesse sapere dell’irregolarità. Mantiene invece il recupero per alcune poste relative a contratti in cui la ricorrente risultava consapevole che i servizi fatturati non erano stati prestati dal contraente indicato o erano stati presentati in modo ingannevole.

Dispositivo

La decisione del 5 giugno 2023 e la nota di addebito del 3 luglio 2023 sono annullate nella parte in cui impongono alla sig.ra Comi la restituzione delle somme relative al primo contratto con la società F e ai contratti con le società J, C, H, G, I e L. Il ricorso è respinto per il resto e le spese sono compensate, ciascuna parte sopportando le proprie.

Come è indicizzato

Materieistituzioni dell’unionecontabilità e recupero crediti dell’unionespese dei deputati del parlamento europeoprescrizionediritti della difesa e motivazione

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