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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-550/24

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 29 October 2025. — Ningbo Vasa Intelligent Technology Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU design – Invalidity proceedings – EU design representing a part of a warning light – Ground for invalidity – Non-compliance with requirements for protection – Article 25(1)(b) of Regulation (EC) No 6/2002, in the version prior to Regulation (EU) 2024/2822 – No individual character – Article 6 of Regulation No 6/2002 – Proof of disclosure of the earlier design – Article 7(1) of Regulation No 6/2002 – Evidence submitted for the first time before the Board of Appeal – Indication and reproduction of the earlier designs – Discretion of the Board of Appeal – Article 63(2) of Regulation No 6/2002 – Obligation to state reasons – Article 62 of Regulation No 6/2002, in its earlier version. — Case T-550/24

Giurisprudenza europea62024TJ0550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Ningbo Vasa contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato la validità del disegno UE di Electronic Controls relativo a una parte di una warning light. La Corte chiarisce che in nullità non possono essere introdotti nuovi disegni anteriori in appello, ma solo eventuali elementi probatori integrativi riferiti a disegni già dedotti. Conferma inoltre che il disegno contestato produce un’impressione generale diversa rispetto ai disegni anteriori D1 e D2 e presenta quindi carattere individuale.

Disegno comunitario: conferma della validità di un disegno UE relativo a una parte di luce di segnalazione, per assenza di errata valutazione delle prove di divulgazione e per sussistenza di carattere individuale rispetto ai disegni anteriori.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso abbia violato, da un lato, l’articolo 62 e l’articolo 63(2) del regolamento n. 6/2002 rifiutando di prendere in considerazione nuovi disegni anteriori e parte della documentazione prodotta in appello; dall’altro, l’articolo 7(1) del medesimo regolamento nel valutare la divulgazione di un disegno anteriore; infine, se abbia erroneamente applicato l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 nel ritenere che il disegno contestato presentasse carattere individuale rispetto ai disegni anteriori D1 e D2.

Principio di diritto

In un procedimento di nullità di un disegno UE, l’oggetto della controversia è delimitato dai disegni anteriori espressamente indicati nella domanda di dichiarazione di nullità; l’articolo 63(2) del regolamento n. 6/2002 consente di considerare tardivamente solo prove integrative relative a disegni già dedotti, non l’introduzione di nuovi disegni anteriori. Inoltre, una prova di divulgazione priva di indicazioni sufficienti su fonte e data può essere esclusa ai fini dell’articolo 7(1). Infine, quando il disegno contestato e il disegno anteriore differiscono in elementi visibili e significativi, tali da incidere sull’impressione complessiva presso l’utilizzatore informato, il disegno conserva carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articoli 4, 6, 7(1), 25(1)(b), 62, 63(1), 63(2)
  • Regolamento (CE) n. 2245/2002, articolo 28(1)(b)(i), (v) e (vi)
  • Regolamento (UE) 2024/2822

Disegno UE relativo a una parte di warning light: validità confermata

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità di disegno UE. Il Tribunale esamina tre profili: l’ammissione di nuovi elementi in appello, la prova della divulgazione di un disegno anteriore e il carattere individuale del disegno contestato.

Fatti e procedimento amministrativo

Ningbo Vasa aveva chiesto la dichiarazione di nullità del disegno UE n. 8 005 813-0002 di proprietà di Electronic Controls, registrato per una parte di warning light. La domanda si fondava sull’articolo 25(1)(b) del regolamento n. 6/2002, in combinato con l’articolo 4, assumendo che il disegno fosse privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 rispetto a due disegni anteriori:

  • D1: registrazione EU design n. 6 964 193-0001 per "alarm lights";
  • D2: immagine ricavata da un video YouTube del 27 settembre 2016 relativo a una luce denominata "mpower Fascia".

La divisione d’annullamento aveva respinto la domanda. In appello, Ningbo Vasa aveva prodotto ulteriori allegati (D3-D6), comprendenti nuovi disegni e immagini non presentati in primo grado amministrativo. La commissione di ricorso aveva respinto il gravame ritenendo che il disegno contestato avesse carattere individuale.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale affronta tre censure:

  • violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 63(2) del regolamento n. 6/2002 per il rifiuto di considerare gli allegati D4 e D6;
  • violazione dell’articolo 7(1) per la valutazione della divulgazione del disegno anteriore D2 e per il mancato rilievo di D5;
  • violazione dell’articolo 6 per l’errata valutazione dell’utilizzatore informato, del grado di libertà del designer e dell’impressione complessiva dei disegni a confronto.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 25(1)(b) del regolamento n. 6/2002, nel testo anteriore al regolamento (UE) 2024/2822;
  • l’articolo 4 del regolamento n. 6/2002, sulla protezione dei disegni nuovi e dotati di carattere individuale;
  • l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, sul carattere individuale;
  • l’articolo 7(1) del regolamento n. 6/2002, sulla divulgazione al pubblico;
  • gli articoli 62 e 63(1)-(2) del regolamento n. 6/2002;
  • l’articolo 28(1)(b)(i), (v) e (vi) del regolamento n. 2245/2002;
  • l’articolo 296 TFUE per l’obbligo di motivazione.

Primo motivo: nuovi disegni anteriori e motivazione

Il Tribunale ricorda che, nei procedimenti inter partes di nullità, la domanda di dichiarazione di nullità delimita l’oggetto della controversia: l’EUIPO deve esaminare soltanto i disegni anteriori espressamente indicati e riprodotti nella domanda, ai sensi dell’articolo 28(1)(b)(v) del regolamento n. 2245/2002. L’articolo 63(2) del regolamento n. 6/2002 consente all’EUIPO di tenere conto tardivamente di fatti o prove, ma solo se si tratta di elementi relativi a un disegno già dedotto, ad esempio una rappresentazione più precisa o una prova di pubblicazione del medesimo disegno, non di nuovi disegni anteriori che amplierebbero indebitamente il perimetro del giudizio.

Nel caso concreto, gli allegati D4 e D6 introducevano disegni anteriori diversi da D1 e D2. La commissione di ricorso ha quindi correttamente ritenuto che si trattasse di un nuovo fondamento della domanda di nullità e ha escluso tali elementi. Il Tribunale giudica inoltre sufficiente la motivazione della decisione, perché la commissione ha indicato in modo chiaro le ragioni del diniego e le basi normative applicate; il dissenso della ricorrente sulla correttezza della valutazione non equivale a difetto di motivazione.

Secondo motivo: prova della divulgazione del disegno anteriore D2

Quanto a D5, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso lo aveva ammesso formalmente come prova integrativa, ma aveva poi escluso che potesse essere riferito con certezza al medesimo disegno D2 dedotto in primo grado. In particolare, le immagini prodotte non recavano indicazioni sufficienti circa fonte e data di pubblicazione, e si riferivano a video YouTube diversi da quello presentato dinanzi alla divisione d’annullamento.

Alla luce dell’articolo 7(1) del regolamento n. 6/2002, il Tribunale conferma che un disegno è divulgato al pubblico solo se la sua messa a disposizione può essere accertata con precisione. Poiché la ricorrente non ha dimostrato in modo specifico che D5 riguardasse D2, la commissione poteva legittimamente non prenderlo in considerazione nel confronto di merito. Non vi è neppure contraddizione tra l’ammissione formale dell’allegato e la sua irrilevanza sostanziale ai fini della prova della divulgazione.

Terzo motivo: carattere individuale del disegno contestato

Sul carattere individuale, il Tribunale ricorda la struttura in quattro fasi dell’analisi: individuazione del settore di prodotto, definizione dell’utilizzatore informato, valutazione del grado di libertà del designer e confronto delle impressioni complessive. Per le warning lights, l’utilizzatore informato è una persona che acquista e usa abitualmente tali prodotti, conosce i modelli disponibili sul mercato e presta un livello di attenzione relativamente elevato, pur non essendo un esperto tecnico.

Il Tribunale conferma anche che il margine di libertà del designer era piuttosto ampio quanto a dimensioni, numero, posizione, forma complessiva degli emettitori e materiale. Ciò rende significative le differenze visibili tra i disegni.

Nel confronto con D1, la Corte valorizza due differenze principali:

  • gli emettitori luminosi sono ovali nel disegno contestato e circolari in D1;
  • nel disegno contestato gli emettitori sono divisi in sei comparti individuali, mentre in D1 sono collocati in un unico comparto e a contatto tra loro.

Tali differenze, essendo chiaramente visibili, non sono considerate minori ma idonee a influire sull’impressione complessiva. Il Tribunale aggiunge che, in un prodotto destinato all’emissione di luce, la configurazione dei comparti e la forma degli emettitori possono incidere anche sulla percezione della luce stessa in uso normale.

Quanto a D2, il Tribunale osserva che la rappresentazione prodotta, essendo una fotografia/screenshot di un prodotto già in commercio, non consentiva di verificare con sufficiente precisione elementi essenziali come la divisione in sei comparti o la forma degli emettitori. Di conseguenza, non era possibile effettuare un confronto dettagliato né affermare che il disegno contestato producesse la stessa impressione complessiva.

Decisione

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO. Condanna Ningbo Vasa alle spese sostenute dall’interveniente Electronic Controls, mentre l’EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non era stata richiesta la condanna alle spese in assenza di udienza.

Principi affermati

  • In nullità di disegno UE, l’oggetto del giudizio è fissato dai disegni anteriori indicati nella domanda; non è ammessa l’introduzione in appello di nuovi disegni anteriori come base autonoma della nullità.
  • L’articolo 63(2) del regolamento n. 6/2002 consente solo l’integrazione probatoria relativa a un disegno già dedotto, non l’ampliamento del thema decidendum.
  • La divulgazione al pubblico deve essere provata in modo sufficientemente preciso quanto a fonte e data.
  • Un disegno conserva carattere individuale quando, per l’utilizzatore informato, le differenze visibili e significative rispetto ai disegni anteriori determinano un’impressione complessiva diversa, specie in settori in cui il designer dispone di una libertà progettuale ampia.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli dell'unione europeainvalidità del disegno comunitarioprova della divulgazionecarattere individualeprocedimento dinanzi all'euipo

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