Tribunale, Sentenza T-530/24
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 ottobre 2025. — FU contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Funzionari – Sicurezza sociale – Articolo 73 dello Statuto – Infortunio – Rigetto della dichiarazione d’infortunio – Dichiarazione tardiva – Superamento del termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal verificarsi dell’incidente – Nozione di “motivo legittimo”. — Causa T-530/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di una funzionaria del Parlamento contro il rigetto della dichiarazione d’infortunio per tardività. La Corte chiarisce che il termine di dieci giorni decorre dall’infortunio e che il "motivo legittimo" per superarlo va interpretato in modo restrittivo. Nel caso concreto, né la mancata percezione immediata della gravità della lesione né l’assenza di una diagnosi completa hanno giustificato il ritardo.
Funzionari UE: tardiva dichiarazione d’infortunio e nozione di "motivo legittimo" ex articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura
La questione giuridica
Se il termine di dieci giorni lavorativi per la dichiarazione d’infortunio decorra dalla data dell’infortunio o da quando il funzionario ne comprende la gravità; se la difficoltà a ottenere tempestivamente una diagnosi o un referto medico integri un "motivo legittimo" idoneo a giustificare la tardività; se il rigetto per tardività violi gli obblighi di motivazione, i principi di parità di trattamento e proporzionalità; e se l’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura sia illegittimo per contrasto con l’articolo 73 dello Statuto.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che, ai fini dell’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura, il termine di dieci giorni lavorativi per la dichiarazione d’infortunio decorre dalla data dell’infortunio e non dal momento in cui l’assicurato ne acquisisce piena consapevolezza della gravità; il termine può essere superato solo in caso di forza maggiore o di altro motivo legittimo, da interpretarsi restrittivamente e solo se l’assicurato dimostra una situazione eccezionale non imputabile che gli ha impedito di dichiarare tempestivamente. La difficoltà a ottenere una diagnosi completa o un aggravamento tardivo dei sintomi, se non impedisce di dichiarare l’infortunio sulla base di una prima constatazione medica, non integra di per sé un motivo legittimo. Il Tribunale ha inoltre escluso vizi di motivazione, ha respinto le censure di parità di trattamento e proporzionalità per difetto di sviluppo, e ha dichiarato infondata l’eccezione di illegittimità dell’articolo 15, paragrafo 2, poiché la previsione di un termine con eccezioni è coerente con l’articolo 73 dello Statuto e serve a prevenire abusi e frodi.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 15, paragrafi 1 e 2, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee
- Articoli 4 e 7 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura
Funzionari UE: tardiva dichiarazione d’infortunio e nozione di "motivo legittimo" ex articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura
Il Tribunale, in composizione monocratica di sezione, esamina il ricorso proposto da una funzionaria del Parlamento europeo avverso il rigetto della sua dichiarazione d’infortunio per tardività. La controversia riguarda l’interpretazione del termine di dieci giorni lavorativi previsto dalla disciplina di copertura dei rischi di infortunio e la portata della nozione di "motivo legittimo" che consente, in via eccezionale, di superare tale termine.
Fatti e procedimento
La ricorrente, durante un viaggio in Grecia, aveva avvertito un dolore al ginocchio dopo un salto il 20 agosto 2023. Nei giorni successivi aveva consultato vari medici, effettuato una risonanza magnetica e ricevuto raccomandazioni circa un possibile intervento chirurgico. Solo il 27 novembre 2023 aveva presentato la dichiarazione d’infortunio al Parlamento, che il 30 novembre 2023 l’aveva respinta come tardiva. Il reclamo amministrativo proposto il 27 febbraio 2024 era stato a sua volta respinto con decisione del 12 luglio 2024.
Pretese delle parti
La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione di rigetto e la condanna del Parlamento alle spese. Il Parlamento chiedeva il rigetto del ricorso, con il sostegno del Consiglio e della Commissione, intervenuti a sostegno della tesi dell’istituzione convenuta.
Questioni esaminate dal Tribunale
La ricorrente sollevava tre motivi principali:
- violazione dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura, ed errore manifesto di valutazione;
- violazione dei principi di parità di trattamento e proporzionalità;
- in subordine, eccezione di illegittimità dell’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura. Il Parlamento eccepiva inoltre l’irricevibilità del ricorso per asserita mancanza di chiarezza e per mancata concordanza tra reclamo e ricorso.
Ricevibilità
Il Tribunale respinge innanzitutto entrambe le eccezioni di irricevibilità. Quanto alla chiarezza del ricorso, osserva che, pur non essendo strutturato in modo ottimale, gli argomenti consentivano comunque di individuare i tre motivi dedotti. Quanto alla concordanza tra reclamo e ricorso, il Tribunale ricorda che, nelle controversie di funzione pubblica, i motivi giuridici possono essere sviluppati in giudizio purché riconducibili alla stessa causa del reclamo; inoltre, un’eccezione di illegittimità può essere proposta per la prima volta dinanzi al giudice dell’Unione.
Normativa rilevante e interpretazione dell’articolo 15 della regolamentazione di copertura
Il Tribunale richiama l’articolo 73, paragrafo 1, dello Statuto, base giuridica della regolamentazione di copertura, nonché l’articolo 2, paragrafo 1, che definisce l’infortunio come evento improvviso lesivo dell’integrità fisica o psichica dell’assicurato. L’articolo 15, paragrafi 1 e 2, impone la dichiarazione all’amministrazione entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’infortunio, salvo forza maggiore o altro motivo legittimo, con onere per l’assicurato di provare l’infortunio e il nesso causale con le lesioni.
Il Tribunale afferma che il termine decorre dalla data dell’infortunio, non da quella in cui il soggetto prende piena coscienza della gravità delle lesioni. La nozione di "motivo legittimo" non è definita dal testo, ma deve essere interpretata restrittivamente, poiché costituisce un’eccezione a un termine perentorio e incide su prestazioni finanziarie. In sostanza, l’assicurato deve dimostrare di essersi trovato in una situazione eccezionale, non imputabile, tale da impedirgli di presentare tempestivamente la dichiarazione.
Esame del caso concreto
Nel caso di specie, il Tribunale rileva che la ricorrente aveva già percepito sintomi significativi sin dal giorno successivo all’infortunio e che aveva consultato un medico entro il termine di dieci giorni. Ne deriva che non poteva sostenere di aver scoperto tardivamente di aver subito un infortunio ai sensi della disciplina applicabile. Inoltre, la regolamentazione non richiede una diagnosi completa per presentare la dichiarazione: è sufficiente un certificato medico che indichi la natura delle lesioni e le probabili conseguenze. La ricorrente non dimostrava, peraltro, che un medico le avesse rifiutato il rilascio di un certificato.
Il Tribunale conclude quindi che il Parlamento non ha commesso errore di valutazione né ha applicato erroneamente l’articolo 15 della regolamentazione di copertura nel ritenere assente un motivo legittimo idoneo a giustificare la tardività.
Censure accessorie: motivazione, buona amministrazione, parità di trattamento e proporzionalità
Quanto al difetto di motivazione, il Tribunale ritiene che la decisione impugnata esplicitasse in modo sufficiente le ragioni del rigetto, consentendo alla ricorrente di comprendere la decisione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità. Esclude quindi la violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta.
Le censure basate sugli articoli 4 e 7 della regolamentazione di copertura vengono ritenute non decisive, poiché tali disposizioni concernono condizioni sostanziali diverse dal termine di dichiarazione. Analogamente, il richiamo al diritto a una buona amministrazione e al dovere di sollecitudine non è accolto, poiché l’amministrazione aveva già esaminato in modo approfondito le circostanze del caso.
Il secondo motivo, fondato su parità di trattamento e proporzionalità, è respinto in quanto insufficientemente sviluppato.
Eccezione di illegittimità dell’articolo 15, paragrafo 2
Il Tribunale respinge anche l’eccezione di illegittimità. Rileva che l’articolo 73 dello Statuto lascia alle istituzioni, mediante regolamentazione adottata di comune accordo, la fissazione delle condizioni di copertura. Il termine di dieci giorni, peraltro temperato da eccezioni per forza maggiore e motivi legittimi, è considerato una misura ragionevole e necessaria per prevenire abusi e frodi e per consentire la verifica dell’effettività dell’incidente e del nesso causale. La possibilità di allegare un primo certificato medico rende la scadenza non irragionevole. Ne segue che l’articolo 15, paragrafo 2, non è incompatibile con l’articolo 73 dello Statuto.
Dispositivo e spese
Il ricorso è integralmente respinto. La ricorrente è condannata alle spese del Parlamento; il Consiglio e la Commissione, in quanto intervenienti, sopportano le proprie spese.
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