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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24621/2023 del 14/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa della Cassa Forense di assoggettare a contribuzione la professionista per gli anni 2008-2011, nonostante la stessa avesse dedotto di essere avvocata tedesca, iscritta senza soluzione di continuità all’albo di Colonia e al relativo sistema previdenziale, nonché iscritta in Italia nella sezione speciale per gli avvocati europei e avesse esercitato, al momento dell’iscrizione, l’opzione in favore dell’ente previdenziale tedesco. In primo grado e in appello è stata ritenuta sussistente l’obbligazione contributiva verso la Cassa italiana, sulla base dell’art. 13, par. 2, del Reg. CE n. 883/2004, poiché la parte sostanziale dell’attività professionale risultava svolta in Italia, ove la ricorrente aveva anche fissato la residenza, e perché la Corte territoriale ha escluso un diritto di opzione per l’iscrizione a una sola cassa. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione ed errata applicazione dell’art. 10 del regolamento contributivo della Cassa Forense, trasfuso dal D.M. 22 maggio 1997; con il secondo motivo ha dedotto la violazione della normativa comunitaria, per contrasto con i principi di uguaglianza e non discriminazione dell’art. 18 TFUE e con la libera prestazione dei servizi di cui all’art. 49 TFUE. Le censure miravano a escludere l’obbligo di contribuzione alla Cassa italiana, in presenza dell’opzione esercitata per l’ente previdenziale estero.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo in parte: ha distinto due periodi contributivi. Per i redditi maturati fino al 1° maggio 2010 ha escluso l’obbligo contributivo verso la Cassa italiana, valorizzando l’efficacia temporale della normativa comunitaria di coordinamento e la già esercitata opzione per la cassa estera. Per il periodo successivo al 1° maggio 2010 ha invece ritenuto corretta la decisione di merito, affermando l’applicabilità del Reg. CE n. 883/2004 e del regolamento attuativo n. 987/2009, con prevalenza del criterio della residenza quando nello Stato di residenza sia svolta la parte sostanziale dell’attività professionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi enunciati e per la regolazione delle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 13, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004

    Per i cittadini che esercitano attività in due o più Stati membri, se nello Stato di residenza è svolta la parte sostanziale dell'attività, si applica la legislazione previdenziale di tale Stato; non opera un libero diritto di scelta del regime previdenziale, ma la norma va applicata nel quadro temporale di efficacia della disciplina comunitaria.

  • art. 91, co. 2, Reg. (CE) n. 883/2004

    Il regolamento si applica dall'entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione.

  • art. 97 Reg. attuativo (CE) n. 987/2009

    Le disposizioni attuative sono efficaci dal 1° maggio 2010, e da tale data opera la disciplina comunitaria richiamata dalla Corte.

  • art. 10 del Regolamento contributivo della Cassa Forense

    È richiamato dalla ricorrente come norma interna errata o mal applicata, ma la Corte limita l'esame alla compatibilità con la disciplina comunitaria e al diverso regime temporale prima/dopo il 1° maggio 2010.

  • art. 1 D.M. 22 maggio 1997

    Norma di trasfusione nel regolamento contributivo della Cassa, invocata nel primo motivo per censurare l'affermazione dell'obbligo contributivo.

  • L. 20 settembre 1980, n. 576, artt. 17 e 18

    Richiamati come base normativa del regolamento contributivo della Cassa forense; la Corte ne trae il diverso regime per gli avvocati già iscritti a casse estere nel periodo anteriore all'efficacia della disciplina UE.

  • L. 11 febbraio 1992, n. 141, artt. 9 e 10

    Norme richiamate nella ricostruzione del regolamento contributivo interno.

  • art. 18 TFUE

    Invocato per dedurre contrasto con i principi di uguaglianza e non discriminazione, ma la Corte decide sulla base della disciplina previdenziale di coordinamento e del suo ambito temporale.

  • art. 49 TFUE

    Invocato come parametro di libertà di prestazione dei servizi; la Corte non lo pone a base autonoma della decisione, ma accoglie il ricorso solo nella misura in cui la disciplina comunitaria non era ancora operativa prima del 1° maggio 2010.

  • art. 17 della L. n. 576 del 1980

    Secondo la giurisprudenza richiamata, l'obbligo di comunicazione del reddito alla Cassa italiana non sussiste per gli avvocati iscritti in altri albi e alle relative casse di previdenza.

Massime di principio

  • Per i professionisti che esercitano in più Stati membri, la disciplina previdenziale applicabile va individuata in base alla normativa europea di coordinamento, ma solo dal momento in cui essa è effettivamente operativa in forza delle disposizioni di attuazione.
  • Prima dell'efficacia della disciplina comunitaria di coordinamento, l'avvocato cittadino UE iscritto all'albo del Paese di provenienza e alla relativa cassa previdenziale non è tenuto alla comunicazione del reddito alla Cassa italiana, né può essere assoggettato alla relativa penalità o contribuzione per il solo fatto dell'iscrizione in Italia.
  • Dal 1° maggio 2010, per l'avvocato che eserciti in più Stati membri, prevale il criterio dello Stato di residenza quando in tale Stato sia svolta la parte sostanziale dell'attività professionale; in difetto, occorre fare riferimento al centro degli interessi professionali per individuare la legislazione previdenziale applicabile.
  • La presenza di un'opzione già esercitata in favore della cassa previdenziale dello Stato di provenienza rileva per escludere l'intervento della Cassa italiana per i redditi maturati nel periodo anteriore all'operatività della normativa europea, mentre non impedisce l'applicazione della disciplina comunitaria per il periodo successivo.

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