Cassazione Civile, Ordinanza n. 24621/2023 del 14/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa della Cassa Forense di assoggettare a contribuzione la professionista per gli anni 2008-2011, nonostante la stessa avesse dedotto di essere avvocata tedesca, iscritta senza soluzione di continuità all’albo di Colonia e al relativo sistema previdenziale, nonché iscritta in Italia nella sezione speciale per gli avvocati europei e avesse esercitato, al momento dell’iscrizione, l’opzione in favore dell’ente previdenziale tedesco. In primo grado e in appello è stata ritenuta sussistente l’obbligazione contributiva verso la Cassa italiana, sulla base dell’art. 13, par. 2, del Reg. CE n. 883/2004, poiché la parte sostanziale dell’attività professionale risultava svolta in Italia, ove la ricorrente aveva anche fissato la residenza, e perché la Corte territoriale ha escluso un diritto di opzione per l’iscrizione a una sola cassa. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione ed errata applicazione dell’art. 10 del regolamento contributivo della Cassa Forense, trasfuso dal D.M. 22 maggio 1997; con il secondo motivo ha dedotto la violazione della normativa comunitaria, per contrasto con i principi di uguaglianza e non discriminazione dell’art. 18 TFUE e con la libera prestazione dei servizi di cui all’art. 49 TFUE. Le censure miravano a escludere l’obbligo di contribuzione alla Cassa italiana, in presenza dell’opzione esercitata per l’ente previdenziale estero.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo in parte: ha distinto due periodi contributivi. Per i redditi maturati fino al 1° maggio 2010 ha escluso l’obbligo contributivo verso la Cassa italiana, valorizzando l’efficacia temporale della normativa comunitaria di coordinamento e la già esercitata opzione per la cassa estera. Per il periodo successivo al 1° maggio 2010 ha invece ritenuto corretta la decisione di merito, affermando l’applicabilità del Reg. CE n. 883/2004 e del regolamento attuativo n. 987/2009, con prevalenza del criterio della residenza quando nello Stato di residenza sia svolta la parte sostanziale dell’attività professionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi enunciati e per la regolazione delle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 13, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004
Per i cittadini che esercitano attività in due o più Stati membri, se nello Stato di residenza è svolta la parte sostanziale dell'attività, si applica la legislazione previdenziale di tale Stato; non opera un libero diritto di scelta del regime previdenziale, ma la norma va applicata nel quadro temporale di efficacia della disciplina comunitaria.
art. 91, co. 2, Reg. (CE) n. 883/2004
Il regolamento si applica dall'entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione.
art. 97 Reg. attuativo (CE) n. 987/2009
Le disposizioni attuative sono efficaci dal 1° maggio 2010, e da tale data opera la disciplina comunitaria richiamata dalla Corte.
art. 10 del Regolamento contributivo della Cassa Forense
È richiamato dalla ricorrente come norma interna errata o mal applicata, ma la Corte limita l'esame alla compatibilità con la disciplina comunitaria e al diverso regime temporale prima/dopo il 1° maggio 2010.
art. 1 D.M. 22 maggio 1997
Norma di trasfusione nel regolamento contributivo della Cassa, invocata nel primo motivo per censurare l'affermazione dell'obbligo contributivo.
L. 20 settembre 1980, n. 576, artt. 17 e 18
Richiamati come base normativa del regolamento contributivo della Cassa forense; la Corte ne trae il diverso regime per gli avvocati già iscritti a casse estere nel periodo anteriore all'efficacia della disciplina UE.
L. 11 febbraio 1992, n. 141, artt. 9 e 10
Norme richiamate nella ricostruzione del regolamento contributivo interno.
art. 18 TFUE
Invocato per dedurre contrasto con i principi di uguaglianza e non discriminazione, ma la Corte decide sulla base della disciplina previdenziale di coordinamento e del suo ambito temporale.
art. 49 TFUE
Invocato come parametro di libertà di prestazione dei servizi; la Corte non lo pone a base autonoma della decisione, ma accoglie il ricorso solo nella misura in cui la disciplina comunitaria non era ancora operativa prima del 1° maggio 2010.
art. 17 della L. n. 576 del 1980
Secondo la giurisprudenza richiamata, l'obbligo di comunicazione del reddito alla Cassa italiana non sussiste per gli avvocati iscritti in altri albi e alle relative casse di previdenza.
Massime di principio
- Per i professionisti che esercitano in più Stati membri, la disciplina previdenziale applicabile va individuata in base alla normativa europea di coordinamento, ma solo dal momento in cui essa è effettivamente operativa in forza delle disposizioni di attuazione.
- Prima dell'efficacia della disciplina comunitaria di coordinamento, l'avvocato cittadino UE iscritto all'albo del Paese di provenienza e alla relativa cassa previdenziale non è tenuto alla comunicazione del reddito alla Cassa italiana, né può essere assoggettato alla relativa penalità o contribuzione per il solo fatto dell'iscrizione in Italia.
- Dal 1° maggio 2010, per l'avvocato che eserciti in più Stati membri, prevale il criterio dello Stato di residenza quando in tale Stato sia svolta la parte sostanziale dell'attività professionale; in difetto, occorre fare riferimento al centro degli interessi professionali per individuare la legislazione previdenziale applicabile.
- La presenza di un'opzione già esercitata in favore della cassa previdenziale dello Stato di provenienza rileva per escludere l'intervento della Cassa italiana per i redditi maturati nel periodo anteriore all'operatività della normativa europea, mentre non impedisce l'applicazione della disciplina comunitaria per il periodo successivo.
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