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Sentenza

Sentenza del 07/01/2015 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Bologna

IRPEF - accertamento - avviso - sottoscrizione da funzionario non dirigente - inesistenza Onere della prova - eccezione del contribuente - prova contraria - grava sull'amministrazione accertamento - presupposti - conto correnti bancari - contraddittorio preventivo - necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'avviso di accertamento è stato ritenuto viziato e l'accertamento basato sui conti correnti è stato considerato illegittimo per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. L'Amministrazione non ha assolto, secondo il principio richiamato, l'onere di provare la qualifica dirigenziale del sottoscrittore, né ha adeguatamente giustificato l'utilizzo dei dati bancari senza previo confronto con il contribuente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento per due ragioni principali: la sottoscrizione da parte di un funzionario privo della qualifica dirigenziale e, quindi, secondo la prospettazione accolta, l'inesistenza dell'atto; inoltre, ha contestato l'accertamento fondato sui movimenti dei conti correnti bancari, rilevando l'assenza di un previo contraddittorio, particolarmente rilevante in presenza di più conti correnti. Una volta sollevata la contestazione sulla qualifica del sottoscrittore, spettava all'Amministrazione dimostrarne il possesso, trattandosi di circostanza documentale nella sua esclusiva disponibilità.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 42, del D.L. n. 16/2012, convertito nell'art. 1, comma 1, della L. n. 44/2012

    La disposizione è richiamata in relazione alla validità e ai requisiti dell'atto di accertamento sottoscritto da funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 115 del Codice di procedura civile

    La norma esprime il principio secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti; nel caso esaminato, l'Amministrazione doveva fornire la prova della qualifica dirigenziale del sottoscrittore quando tale circostanza era stata contestata.

  • Art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973

    La norma disciplina l'utilizzo dei dati relativi ai conti correnti bancari nell'accertamento delle imposte sui redditi. Il suo impiego deve rispettare le garanzie procedimentali, incluso il contraddittorio quando necessario per consentire al contribuente di chiarire la provenienza e la natura delle movimentazioni.

Massime di principio

  • Quando il contribuente contesta la qualifica del funzionario che ha sottoscritto l'avviso, l'Amministrazione deve dimostrare concretamente che il sottoscrittore possedeva i requisiti richiesti; non è sufficiente una mera affermazione non documentata.
  • La contestazione della sottoscrizione e della competenza del firmatario deve essere sollevata tempestivamente e in modo specifico, indicando il vizio dedotto.
  • Gli accertamenti fondati sui movimenti bancari devono essere svolti nel rispetto delle garanzie procedimentali e, nei casi in cui sia necessario chiarire la riferibilità delle operazioni, l'Amministrazione deve instaurare un contraddittorio preventivo.
  • La presenza di più conti correnti rende particolarmente importante consentire al contribuente di spiegare la provenienza, la destinazione e l'eventuale natura non reddituale delle movimentazioni.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe chiedere l'annullamento dell'atto o la sua disapplicazione se l'Amministrazione non prova la competenza del sottoscrittore o utilizza i dati bancari senza un adeguato confronto preventivo; l'esito concreto dipende comunque dal contenuto dell'atto e dalla disciplina applicabile al periodo d'imposta.

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